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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36852/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36804-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante prc tempore, rappresentata e difesa Jall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata pres.i.o la cancelleria della Cc,rte di Cassazione - con troricorrente - avverso à sentenza n. 1703/2019 del:3 CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.3.2007 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2007, con il quale il Tribunale di Rovigo aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di C 82.182,57 a saldo delle opere eseguite in base al contratto di appalto sottoscritto tra le parti con le scritture in data 27.7.2005 e 16.1.2006.

L'opponente contestava in particolare l'esistenza di vizi dell'opera, riconosciuti dall'appaltatore, ma da quest'ultimo non adeguatamente eliminati, ed invocava dunque la risoluzione del contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:SOCIETA].

Nella resistenza di quest'ultima, il Tribunale, con sentenza n. 411/2014, rigettava l'opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., con la sentenza impugnata, n. 1703/2019, accoglieva in parte il gravame, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Rovigo e condannando l'appeliante al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma dì C 47.537,30.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod, proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 36804 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. contro la decisione di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando la parte appellante al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente ingiuntale.

La Corte distrettuale ha invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., ritenendola non provata.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. si articola in due motivi.

Il primo motivo, con il quale si contesta l'irriducibile contrasto logico della motivazione resa dalla Corte di Appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria, è inammissibile poiché con esso si invoca un riesame del merito, estraneo alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, è del pari inammissibile, in quanto esso la Corte di Appello ha applicato il principio della reciproca soccombenza.

Merita di essere ribadito, sul punto, il principio per cui "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" Ric. 2019 n. 36804 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -3- (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutt come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36804-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante prc tempore, rappresentata e difesa Jall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata pres.i.o la cancelleria della Cc,rte di Cassazione - con troricorrente - avverso à sentenza n. 1703/2019 del:3 CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.3.2007 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2007, con il quale il Tribunale di Rovigo aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di C 82.182,57 a saldo delle opere eseguite in base al contratto di appalto sottoscritto tra le parti con le scritture in data 27.7.2005 e 16.1.2006. L'opponente contestava in particolare l'esistenza di vizi dell'opera, riconosciuti dall'appaltatore, ma da quest'ultimo non adeguatamente eliminati, ed invocava dunque la risoluzione del contratto per fatto e colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. Nella resistenza di quest'ultima, il Tribunale, con sentenza n. 411/2014, rigettava l'opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., con la sentenza impugnata, n. 1703/2019, accoglieva in parte il gravame, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Rovigo e condannando l'appeliante al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma dì C 47.537,30. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod, proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 36804 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. contro la decisione di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. condannando la parte appellante al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente ingiuntale. La Corte distrettuale ha invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., ritenendola non provata. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. si articola in due motivi. Il primo motivo, con il quale si contesta l'irriducibile contrasto logico della motivazione resa dalla Corte di Appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria, è inammissibile poiché con esso si invoca un riesame del merito, estraneo alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, è del pari inammissibile, in quanto esso la Corte di Appello ha applicato il principio della reciproca soccombenza. Merita di essere ribadito, sul punto, il principio per cui "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" Ric. 2019 n. 36804 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutt come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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