Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00505/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24087/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e dife s a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ri co rso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Pallavicini n. 16 presso lo studio Marano-Repeck, difensore di sè medesimo e x art. 8 6 c.p.c., anche rappres entato e difeso da gli avv.tiLuigi e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2744/16depositata il 22 marzo 201 6 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 1 4 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2301/14/14 del28 maggio 2014, per quanto in questa sede ancora interessa, la [OSCURATO:PERSONA] di Salernoannullava s ette degl i undici avvisi di mora notificat i il 20 febbraio 2013 da Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]. a l ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativi a imposte varie (IRPEF, IRAP, IVA) dovute per gli anni 1997-2005.

Il gravame successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva respinto da lla Co mmissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Saler no, con sentenza n. 27 44/16 depositata il 22 marzo 2016.

A sostegno della decisione assunta il giudice regionale rilev a v a : - che non poteva ritenersi ammissibile la produzione in appello, da parte dell’agente della riscossione, d i nuovi documenti tendenti a dare prova dell’avvenuta notifica al contribuente delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati; - che , per tale ragione, in mancanza della prova suddetta, doveva essere confermata lapronuncia del primo giudice, il quale aveva annullato gli avvisi perchénon preceduti dalla notifica delle cartelle esatt oriali in essi richiamate.

Contro la menzionata sentenza della C.T.R.

Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c . p.c..

Nel termineall’uopo previsto dal comma 1 , te r zo periodo, del citato articolo i l controricorrente ha de positato sinte tica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi di ricors o , prospettanti entra m bi la violazione dell’art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, l ’ impugnat a sentenza della C.T.R. viene censura ta per aver ritenuto inammissibile la produzione in appello da parte di Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]. d i nuovi documenti comprovanti l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati dallo Sparano.

Si deduce, in prop osito: - che tale produzione documentale risultava, invece , pienamente ammissibile, in quanto espressamente consentita dal comma 2 dell ’ ar t. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 345, comma 3, c.p.c. e prevalente sulla stessa; - che er roneamente il giudice regionale ha ritenuto appli cabile alla presente fattispecie l a disposizione recata dal comma 1 del citato art. 58, la quale, nel sancire il generale divieto di nuove prove in appello, si riferisce a fonti proba tor i e divers e dai documenti, per i quali è dettata una diversa, specific a , disci plina nel comma immediatamente successivo.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992–in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima-, n el grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia reg olata dall’art. 58, comma 2, del citato D. Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prim e cure , senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 5607/2021, nonché,con specifico riferimento al deposito in appello della c a rtella di pagamento prod ro m i ca all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015).

Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la C.T.R., muovendo da un’errataesegesi dell ’ art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la produzione di nuovi documenti nel giudizio d’appello andrebbe ritenuta a mmissibile soltanto ove la parte dimostri di non aver pot uto produr li in primo grado «per ca so fortu ito o forza maggiore».

Va, per tanto, disposta, ai sensi dell ’ art. 384, comma 2, p r im a parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di g iustizia t ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perchéproceda a un nuovo esame della controversia uniformandosial principio di diritto sopra espresso.

Giova, al riguardo, precisare che non si ravvisano i presupposti per un’eventuale decisione nel merito, rendendosi a tal fine necessari ulterioriaccertamenti di fatto circa l ’ idon eità della documentazione prodotta in appello da ll ’ agente della ri scossione a comprova re l’avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento presupposte, anche con ri ferimento all ’ o sservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 26, comma 4 (già 3), D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronunc i a sull e spese del presentegiudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte,c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, se zione staccata di S a lerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24087/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e dife s a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ri co rso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Pallavicini n. 16 presso lo studio Marano-Repeck, difensore di sè medesimo e x art. 8 6 c.p.c., anche rappres entato e difeso da gli avv.tiLuigi e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2744/16depositata il 22 marzo 201 6 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 1 4 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2301/14/14 del28 maggio 2014, per quanto in questa sede ancora interessa, la [OSCURATO:PERSONA] di Salernoannullava s ette degl i undici avvisi di mora notificat i il 20 febbraio 2013 da Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]. a l ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativi a imposte varie (IRPEF, IRAP, IVA) dovute per gli anni 1997-2005. Il gravame successivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva respinto da lla Co mmissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Saler no, con sentenza n. 27 44/16 depositata il 22 marzo 2016. A sostegno della decisione assunta il giudice regionale rilev a v a : - che non poteva ritenersi ammissibile la produzione in appello, da parte dell’agente della riscossione, d i nuovi documenti tendenti a dare prova dell’avvenuta notifica al contribuente delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati; - che , per tale ragione, in mancanza della prova suddetta, doveva essere confermata lapronuncia del primo giudice, il quale aveva annullato gli avvisi perchénon preceduti dalla notifica delle cartelle esatt oriali in essi richiamate. Contro la menzionata sentenza della C.T.R. Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c . p.c.. Nel termineall’uopo previsto dal comma 1 , te r zo periodo, del citato articolo i l controricorrente ha de positato sinte tica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con i due motivi di ricors o , prospettanti entra m bi la violazione dell’art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, l ’ impugnat a sentenza della C.T.R. viene censura ta per aver ritenuto inammissibile la produzione in appello da parte di Equ italia [OSCURATO:SOCIETA]. d i nuovi documenti comprovanti l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati dallo Sparano. Si deduce, in prop osito: - che tale produzione documentale risultava, invece , pienamente ammissibile, in quanto espressamente consentita dal comma 2 dell ’ ar t. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 345, comma 3, c.p.c. e prevalente sulla stessa; - che er roneamente il giudice regionale ha ritenuto appli cabile alla presente fattispecie l a disposizione recata dal comma 1 del citato art. 58, la quale, nel sancire il generale divieto di nuove prove in appello, si riferisce a fonti proba tor i e divers e dai documenti, per i quali è dettata una diversa, specific a , disci plina nel comma immediatamente successivo. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati. Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992–in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima-, n el grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia reg olata dall’art. 58, comma 2, del citato D. Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prim e cure , senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 5607/2021, nonché,con specifico riferimento al deposito in appello della c a rtella di pagamento prod ro m i ca all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la C.T.R., muovendo da un’errataesegesi dell ’ art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la produzione di nuovi documenti nel giudizio d’appello andrebbe ritenuta a mmissibile soltanto ove la parte dimostri di non aver pot uto produr li in primo grado «per ca so fortu ito o forza maggiore». Va, per tanto, disposta, ai sensi dell ’ art. 384, comma 2, p r im a parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di g iustizia t ributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perchéproceda a un nuovo esame della controversia uniformandosial principio di diritto sopra espresso. Giova, al riguardo, precisare che non si ravvisano i presupposti per un’eventuale decisione nel merito, rendendosi a tal fine necessari ulterioriaccertamenti di fatto circa l ’ idon eità della documentazione prodotta in appello da ll ’ agente della ri scossione a comprova re l’avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento presupposte, anche con ri ferimento all ’ o sservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 26, comma 4 (già 3), D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronunc i a sull e spese del presentegiudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 3, seconda parte,c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, se zione staccata di S a lerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera