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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26757/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

12/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i quattro motivi di ricorso con i quali si lamenta violazione dilegge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione resa dalla Corte diappello ad esito della intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato ascrittoe valutazioni conseguenti quanto alle statuizioni civili risultano privi di concretaspecificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con lelogiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindia prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna,applicando correttamente, quanto alla conferma delle statuizioni civili, i principidi diritto enunciati dalle Sez.

U Calpitano (Sez.

U, 36208 del 28/03/2024, Rv.286880-01) ricostruendo specificamente la condotta ascritta, la portata dellastessa, il danno causalmente collegato alla condotta posta in essere edapplicando conseguentemente le statuizioni sulle spese, attesa l’evidentesoccombenza del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i quattro motivi di ricorso con i quali si lamenta violazione dilegge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione resa dalla Corte diappello ad esito della intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato ascrittoe valutazioni conseguenti quanto alle statuizioni civili risultano privi di concretaspecificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con lelogiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindia prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna,applicando correttamente, quanto alla conferma delle statuizioni civili, i principidi diritto enunciati dalle Sez. U Calpitano (Sez. U, 36208 del 28/03/2024, Rv.286880-01) ricostruendo specificamente la condotta ascritta, la portata dellastessa, il danno causalmente collegato alla condotta posta in essere edapplicando conseguentemente le statuizioni sulle spese, attesa l’evidentesoccombenza del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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