CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento della somma di euro 69.831,22in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’ingiusta detenzione patita dal 24/04/2017 al 1/03/2019 in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di intestazione fittizia aggravato dall’art.7 legge 12 luglio 1991, n. 203.2. Avverso tale provvedimento propone ricorso il Ministero deducendo, con il primo motivo, motivazione mancante o contraddittoria in violazione dell’art.314 cod. proc. pen. con riguardo al presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita. La motivazione, si assume, è apparente in quanto si limita a riprodurre lo schema argomentativo della sentenza assolutoria senza operare un autonom o accertamento in ordine all’eventuale concorso di colpa dell’istante. La Corte ha considerato la condotta del Villari in termini di colpa lieve con riduzione dell’indennizzo nella misura del 20%,ma si tratta di valutazione non condivisibile in quanto la Corte ha omesso di valutare che il Villari era stato nominato amministratore della GETRAL e che tale società rappresentava lo strumento attraverso il quale veniva realizzato il monopolio illecito fondato sul potere mafioso della cosca Pescenel sistema di trasporto merci. D alla sentenza di primo grado risulta che il controllo reale della società era nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], come si desume dall’utilizzo delle risorse finanziarie della società per soddisfare le esigenze della famiglia Rachele,e che era lo stesso Villari a prelevare dalle cassesociali somme di denaro per garantire alla zia [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], i mezzi per affrontare le spese dei viaggi necessari per raggiungere il coniuge per i colloqui in carcere e per sostenere economicamente il detenuto. Nel corso del procedimento penale non è stato contestato che il Villari, dopo l’arresto dello zio nell’ambito dell’operazione “PortoFranco”, avente a oggetto infiltrazioni delle famiglie di ‘ndrangheta nei servizi mercantili dello scalo di G ioia Tauro, nella qualità di amministratore avesse tenuto condotte in favore del dominusdell’impresa, come peraltro confermato dalle dichiarazioni rese dall’istante nell’interrogatorio di garanzia. Non è escluso da alcun atto processuale che il Villari si sia adoperato per destinare risorse aziendali alle esigenze personali di un arrestato, essendo stato chiamato a svolgere le mansioni di amministratore sebbene avesse 25 anni e nessuna esperienza lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] riparazione, secondo il Ministero ricorrente, ha omesso di spiegare per quale motivo non costituisca colpa grave aver accettato di assumere la carica di amministratore, pur senza avere esperienza e senza interessarsi alle vicende aziendali, e anche l’aver assunto comportamenti attivi di assistenza con risorse societarie in favore di un soggetto arrestato nell’ambito di inchiesta di mafia.Non è chiaro per quale ragione questo comportamento sia configurabile come lieve leggerezza nèper quale ragione non sarebbe grave assumere cariche comportanti responsabilità nei confronti di società, soci e terzi senza tenere le condotte di garanzia degli interessi la cui protezione compete agli amministratori di società di imprese monopolistiche operanti in un contesto territoriale gravemente inquinato. Nel provvedimento impugnato, si assume,il dolo e la colpa grave sono stati esclusi con motivazione apparente avulsa dalle risultanze processuali, tali da dimostrare una condotta dolosa. L’accettazione della carica di amministratore e la sottoscrizione degli atti inerenti alla qualifica assuntanon sono comportamenti meramente passivi, così come non è comportamento passivo l’amministrazione di risorse societarie in favore di un soggetto arrestato per mafia. Il giudice della riparazione non ha spiegato per quali ragioni tali condotte non sarebberoqualificabili in termini di contiguità con indagato per mafia che,secondo la giurisprudenza di legittimità, integra quanto meno la colpa grave nella causazione della detenzione. Con il secondo motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione nella quantificazione dell’indennizzo. La Corte territoriale ha omesso di indicare i fattori che hanno indotto a contenere la limitazione dell’indennizzo nella misura minima del 20%, laddove la consapevolezza di operare in un ambiente a rischio, il disinteresse dimostrato nella gestione, sostanzialmente rimessa allo zio, la permanenza in carica dopo l’arresto di questi,l’assunzione di indebite iniziative di distrazione di risorse societarie in favore di quest’ultimo,avrebbero dovuto determinare la riduzione dell’indennizzo in una misura ben più cospicua. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice della riparazione ha valorizzato il giudizio espresso nella sentenza assolutoriain cui , pur riconoscendo si che la società amministrata dal Villari costitui va sicuramente uno strumento della cosca Pesce, si èritenuto che la mera circostanza della nomina del Villari comeamministratore non configurasse il reato contestato,non essendo idoneaa integrare un’elusione della disciplina sulle misure di prevenzione, tanto più che lo stesso Villari aveva dichiarato di averassunto la carica su richiesta dello zio [OSCURATO:PERSONA], poi arrestato, in capo al quale era rimasta la gestione societaria. La condizione ostativa della condotta assistita dadolo o colpa grave è stata esclusa perché nella sentenza assolutoriasi è ritenuto che non fosse provato che il Villari fosse consapevole del fatto che la società in questione fosse una realtà imprenditoriale riconducibile alla cosca Pesce;sulla base di tale argomento, si è ritenut a addebitabile al Villari unicamente una leggerezza, consistente nel sostanziale disinteresse e nella concreta inoperatività del ruolo formale dallo stesso rivestito. 3. Il giudice della riparazione si è, dunque,limitato a ripercorrere l’iter motivazionale della sentenza assolutoria,valutando l’elemento soggettivo della condotta ascrivibile al Villari secondo il medesimo criterio di valutazione che spetta al giudice della cognizione penale. Non è, tuttavia,legittimo, nel caso concreto, aver escluso la condotta ostativa sul mero rilievo chenon vi fosse la prova in capo al Villari della consapevolezza che la società GETRAL fosse una realtà imprenditoriale riconducibile alla cosca Pesce, trattandosi di argomento funzionale al giudizio di cognizione dell’illecito penalema estraneo all’oggetto del giudizio sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice della riparazione deve, infatti,svolgere un’autonoma valutazione vòlta a stabilire non tanto se la condotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi della fattispecie penale quanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell’indurre l’autorità giudiziaria, nella fase cautelare,a ritenere sussistente la gravità indiziaria a suo carico. Il diritto alla riparazionenon può essere riconosciuto sul mero presupposto che il giudice della cognizione penale abbia ritenuto non provato il dolo del delitto che ha dato causa alla misura cautelare; tanto in quanto il giudice della riparazione deve svolgere una diversa valutazione,imperniata sull’apparente fondatezza delle accuse al momento dell’adozione della misura cautelare e sul contributo eventualmente fornito a tale apparenza dalcomportamento doloso o macroscopicamente imprudente dell’accusato, tale da indurre in errore l’autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nel reato. 4. Per tale ragione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame.Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamen