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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09372/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA OSSERVA1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda per il riconoscimento di un indennizzo per la ingiusta detenzione subita a seguito della emissione di un M.A.E. nei confronti del predetto, nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva accusato di aver preso parte alle trattative rigaurdanti una importazione di cocaina dal Venezuela.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge.

Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza è stato inviato il 29/12/2020 e il ricorso depositato il 1/2/2021, oltre il termine di legge di giorni quindici.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,1177:` EA 2 oggi. .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA OSSERVA1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda per il riconoscimento di un indennizzo per la ingiusta detenzione subita a seguito della emissione di un M.A.E. nei confronti del predetto, nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva accusato di aver preso parte alle trattative rigaurdanti una importazione di cocaina dal Venezuela. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge. Nella specie, l'avviso di deposito dell'ordinanza è stato inviato il 29/12/2020 e il ricorso depositato il 1/2/2021, oltre il termine di legge di giorni quindici. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,1177:` EA 2 oggi. .
Sentenza Cassazione n. 09372/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris