CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 44053/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 03/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TERAMO, in data 08/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza della aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona oltre 65enne; - violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche. Con memoria e motivi aggiunti la difesa insisteva nel motivo principale sostenendo che nel caso in esame per il riconoscimento della circostanza aggravante avrebbe dovuto anche tenersi conto non soltanto dell'età della vittima ma anche di quella dell'imputato anch'esso 65enne; tale particolare circostanza non giustificava l'aumento di pena e non poteva procedersi ad automatismi. Una valutazione dell'aggravante riferita alla sola persona offesa doveva ritenersi costituzionalmente illegittima per avere uguale trattamento situazione differenti tra loro. In ogni caso di tale particolare condizione di età dell'imputato doveva tenersi conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche le quali erano state illegittimamente valutate sulla base di una gravità dei fatti che era contraddetta dall'esclusione di varie altre circostanze aggravanti inizialmente pure contestate. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In relazione al primo motivo si osserva come l'aggravante è stata riconosciuta posto che il fatto risulta commesso in danno di soggetto ultrasettantenne, di sesso femminile, circostanze queste che denotavano proprio l'avvenuto sfruttamento delle condizioni di maggiore fragilità della vittima da parte del ricorrente e dei correi. Né appare in alcun modo fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con i motivi aggiunti posto che rientra certamente nella discrezionalità del legislatore rafforzare la tutela delle c.d. vittime deboli attraverso la previsione di aggravanti dei reati commessi con violenza o minaccia alla persona senza che rilievo alcuno possa avere l'età dell'imputato il quale abbia comunque sfruttato tale debolezza della vittima. Peraltro la tesi è anche irrilevante posto che nel caso in esame l'età dell'imputato non è tale da dimostrare una sua personale debolezza anche da escludersi alla luce della consumazione del fatti in concorso con altri soggetti. Inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sulle particolari modalità aggressive del fatto, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame l'avvenuta consumazione in concorso di persone e con le modalità descritte ha fatto ritenere la gravità del fatto senza che possa assumere valore decisivo alcuno l'età dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec so il 29/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]p‹0 MESSINI D'AGOS