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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37489/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17440-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrente - avverso la sentenza n. 3234/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Ric. 2021 n. 17440 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] sgr un avviso di accertamento catastale attributivo ad un immobile in categoria D, di proprietà della predetta società, posto in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Bissone, di una rendita maggiore rispetto a quella proposta con DOCFA presentato con riguardo alla previsione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015;

2. su ricorso della società, la CTP di Pavia annullava l'avviso per difetto di motivazione;

3. la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che quest'ultima avrebbe dovuto esplicitare i parametri in base ai quali era giunta ad una valutazione dell'immobile diversa da quella proposta dalla contribuente;

4. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la illegittimità per contrasto con gli artt. 7 della 1.212/200, 3 della 1.241/1990 e lcoomma 21, della 1.208/205;

5. la contribuente resiste con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria. considerato che:

1. il motivo è fondato.

L'Ufficio, in riferimento al contenuto dell'avviso -riportato a pagina 3 del ricorso per cassazione- ha ribadito che la rettifica aveva riguardato unicamente la rendita non la consistenza del bene né, in particolare, il fatto che, per effetto della 1.208/2015, alcune componenti del bene ("ribalte mobili; serbatoio") non fossero più incluse tra quelle rilevanti ai fini del calcolo della rendita.

La CTR, pronunciandosi nei termini di cui a! punto 3 della superiore premessa, si è posta in contrasto con il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass.n.31809/18 ed innumerevoli altre): "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni".

In tale caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non disattesi dall'Ufficio risultano immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.

In simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso.

2. il motivo di ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa fiel_./e) é_ssere ririnAbfa-Aatta corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2022, con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17440-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrente - avverso la sentenza n. 3234/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Ric. 2021 n. 17440 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] sgr un avviso di accertamento catastale attributivo ad un immobile in categoria D, di proprietà della predetta società, posto in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Bissone, di una rendita maggiore rispetto a quella proposta con DOCFA presentato con riguardo alla previsione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015; 2. su ricorso della società, la CTP di Pavia annullava l'avviso per difetto di motivazione; 3. la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che quest'ultima avrebbe dovuto esplicitare i parametri in base ai quali era giunta ad una valutazione dell'immobile diversa da quella proposta dalla contribuente; 4. l'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la illegittimità per contrasto con gli artt. 7 della 1.212/200, 3 della 1.241/1990 e lcoomma 21, della 1.208/205; 5. la contribuente resiste con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. considerato che: 1. il motivo è fondato. L'Ufficio, in riferimento al contenuto dell'avviso -riportato a pagina 3 del ricorso per cassazione- ha ribadito che la rettifica aveva riguardato unicamente la rendita non la consistenza del bene né, in particolare, il fatto che, per effetto della 1.208/2015, alcune componenti del bene ("ribalte mobili; serbatoio") non fossero più incluse tra quelle rilevanti ai fini del calcolo della rendita. La CTR, pronunciandosi nei termini di cui a! punto 3 della superiore premessa, si è posta in contrasto con il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass.n.31809/18 ed innumerevoli altre): "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni". In tale caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non disattesi dall'Ufficio risultano immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso. 2. il motivo di ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa fiel_./e) é_ssere ririnAbfa-Aatta corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2022, con
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