CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21 dicembre 2021, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (contraffazione di una patente di guida), commesso in Milano il 10 luglio 2019; - considerato che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio argomentativo, della motivazione apparente rassegnata a sostegno della decisione impugnata, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di effettivi addentellati concreti alle ragioni rassegnate nella sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consi 1 re estensore Il Presidente