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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 gennaio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso per copia privata – Normativa nazionale che prevede il pagamento di un siffatto compenso da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione e destinati ad acquirenti finali professionali – Obbligo corredato di una presunzione semplice di utilizzo di siffatti supporti a fini di copia privata – Ammissibilità » Nella causa C‑822/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 26 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2024, nel procedimento bluechip [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (ZPÜ), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la bluechip [OSCURATO:PERSONA], da M. Kianfar e J. Schäfer, Rechtsanwälte; – per la [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (ZPÜ), da D. Kögel, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti; – per il governo francese, da B. Dourthe e B. Herbaut, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da

V. Pilloni, procuratore dello Stato, e D.G.

Pintus, avvocato dello Stato; – per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M. K. Bulterman e J.M.

Hoogveld, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, da C. Alves, P. Barros da Costa e M. Martins da Cruz, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. von Rintelen e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (in prosieguo: la «ZPÜ») e la bluechip [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «bluechip») in merito al pagamento di una remunerazione volta a finanziare l’equo compenso per la realizzazione di copie private.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 sono così formulati: «(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico.

Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere.

Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme.

Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno. (…) (35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti.

Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.

Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione.

Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte.

Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva.

In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento. (…) (38) Si dovrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo ad uso privato con un equo compenso.

Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito.

Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione.

La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica.

Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica.

È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro». 4 L’articolo 2 della direttiva in esame, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». 5 L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede al suo paragrafo 2: «[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda: (…)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati; (…)».

Diritto tedesco 6 L’articolo 53 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), intitolato «Riproduzioni per uso privato e altro uso personale», prevedeva quanto segue: «(1) La realizzazione di singole copie di un’opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per suo uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illecito. (…) (…)». 7 L’articolo 54 dell’UrhG, intitolato «Obbligo di remunerazione», così disponeva: «(1) Se, a causa della natura di un’opera, è prevedibile che essa sia riprodotta conformemente all’articolo 53, paragrafi da 1 a 3, l’autore dell’opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di registrazione del tipo utilizzato per effettuare siffatte riproduzioni, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti di registrazione o accessori. (2) Il diritto di cui al paragrafo 1 è soppresso qualora, date le circostanze, sia prevedibile che i dispositivi o i supporti di registrazione non siano utilizzati per realizzare riproduzioni nell’ambito di applicazione della presente legge». 8 L’articolo 54b dell’UrhG, intitolato «Obbligo di remunerazione del distributore o dell’importatore», così recitava: «(1) È tenuto in solido con il produttore chiunque importi o reimporti, a fini commerciali, i dispositivi o i supporti di registrazione sul territorio in cui vige la presente legge, o ne faccia commercio. (…) (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La ZPÜ è un’associazione di organismi tedeschi di gestione collettiva di diritti, legittimati a far valere diritti al corrispettivo, in forza del diritto d’autore, per la riproduzione di opere audio o audiovisive.

La bluechip è una società che produce, importa e distribuisce personal computer, computer portatili e postazioni di lavoro con disco rigido integrato. 10 La ZPÜ ha proposto un’azione diretta, in sostanza, ad ottenere la condanna della bluechip al pagamento, per ciascun tipo di dispositivo summenzionato, messo in circolazione tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, di una remunerazione destinata a finanziare l’equo compenso previsto all’articolo 54 dell’UrhG, fino a concorrenza delle tariffe previste in contratti collettivi da essa conclusi a tal fine con organizzazioni che riuniscono professionisti nei settori delle telecomunicazioni nonché degli articoli elettrici ed elettronici. 11 L’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania), con sentenza parziale del 1° dicembre 2023, ha dichiarato che, poiché i dispositivi venduti dalla bluechip ad acquirenti finali professionali potevano servire, tecnicamente, ad effettuare copie di opere protette dal diritto d’autore per uso privato, si doveva presumere, salvo prova contraria, che siffatte copie sarebbero state realizzate, cosicché una persona giuridica quale la bluechip era tenuta a versare, ai sensi degli articoli 54 e 54b dell’UrhG, la remunerazione destinata a finanziare l’equo compenso dovuto agli autori a fronte di una siffatta realizzazione. 12 Avendo constatato che la bluechip non aveva fornito elementi che consentissero di superare tale presunzione, detto giudice l’ha condannata, tra l’altro, a versare alla ZPÜ, per ogni tipo di dispositivo venduto o messo in circolazione in Germania tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, una remunerazione siffatta, calcolata sulla base delle tariffe previste dai contratti collettivi summenzionati, salvo che la bluechip non riesca a fornire la prova, segnatamente, del fatto che i dispositivi di cui trattasi sono manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private e che, tuttalpiù, dette copie sono state effettivamente realizzate in misura limitata e nel quadro della normalità degli eventi. 13 La bluechip ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo rammenta che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, recepito nel diritto tedesco segnatamente dall’articolo 54 dell’UrhG, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva in favore dei titolari di diritti d’autore e di diritti connessi.

In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero prevedere siffatte eccezioni e limitazioni nel caso in cui le riproduzioni siano effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. 15 Nel ricordare che, per quanto riguarda supporti di registrazione utilizzabili al fine di effettuare siffatte riproduzioni, laddove sussistano difficoltà pratiche connesse alla determinazione di un tale uso privato e all’individuazione dell’utente finale, detto compenso può essere richiesto a produttori, importatori o distributori che, come la bluechip, hanno la possibilità di ripercuoterne l’onere sugli acquirenti finali, il giudice del rinvio ritiene che detti acquirenti possano comprendere, in particolare, persone fisiche e giuridiche che abbiano effettuato ordini di simili supporti a fini professionali o commerciali.

Infatti, nella normalità dei casi, non si potrebbe escludere che tali supporti siano utilizzati, in ambito professionale o commerciale, per realizzare copie private o che tali persone fisiche o giuridiche li sostituiscano con nuovi supporti al termine del periodo di ammortamento fiscale e che li vendano sul mercato dei dispositivi usati in vista di un uso finalizzato alla realizzazione di copie private da parte degli acquirenti. 16 Il giudice del rinvio aggiunge che, tenuto conto dell’esistenza di simili difficoltà pratiche, se non si imponesse il pagamento dell’equo compenso a produttori, importatori o distributori, quali la bluechip, non si potrebbe garantire l’indennizzo del pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private, né, pertanto, la riscossione effettiva di detto compenso.

Orbene, tale giudice tende a ritenere che dalla giurisprudenza della Corte risulti che è possibile presumere, salvo prova contraria, che supporti di registrazione come quelli venduti dalla bluechip siano utilizzati per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, cosicché l’equo compenso può essere richiesto a siffatti produttori, importatori o distributori. 17 Detto giudice precisa che, al momento di stabilire se sia dovuta la remunerazione di cui trattasi dinanzi ad esso, i venditori di supporti di registrazione utilizzabili per effettuare riproduzioni a fini privati possono fornire la prova che, nella normalità dei casi, sembra escluso che tali supporti saranno utilizzati per realizzare copie, o che è quantomeno improbabile che saranno utilizzati a tal fine, se non in proporzioni minime.

A tale scopo detti venditori possono, in particolare, produrre un’attestazione scritta con la quale l’acquirente finale professionale dichiara che egli utilizzerà il supporto acquistato solo nell’ambito della sua attività professionale. 18 Il fatto di porre a carico di venditori, quali la bluechip, un obbligo di pagamento dell’equo compenso, corredato di una presunzione semplice di uso privato di supporti di registrazione idonei ad essere utilizzati a fini di riproduzione, sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla determinazione delle persone che devono versare tale compenso e quanto alla forma, alle modalità e al livello di quest’ultimo, a condizione che tali [OSCURATO:PERSONA] membri si accertino che una siffatta presunzione non conduca ad imporre tale compenso in casi in cui l’utilizzazione finale dei supporti di cui trattasi resti manifestamente estranea alla fattispecie prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. 19 Ciò premesso, tenuto conto della possibile esistenza di divergenze giurisprudenziali nell’interpretazione di tale disposizione in Germania e in Austria, il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito, ottenere un’interpretazione di detta disposizione da parte della Corte. 20 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE il fatto che una normativa nazionale imponga a produttori, importatori o distributori che vendono supporti di registrazione ad acquirenti finali professionali (persone giuridiche o persone fisiche che – in maniera riconoscibile dal produttore, dall’importatore o dal distributore – effettuano l’ordine in qualità di utenti finali a scopi commerciali) di pagare una remunerazione al fine di finanziare l’equo compenso per l’eccezione al diritto di riproduzione con riguardo alle copie per uso privato laddove essi non dimostrino, in conformità alle disposizioni di diritto nazionale, che con l’ausilio di tali dispositivi le copie di un’opera siano state effettivamente o vengano comunemente realizzate da una persona fisica per uso privato su qualsiasi supporto in misura soltanto limitata».

Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione che possono essere utilizzati a fini di riproduzione sono tenuti a pagare l’equo compenso previsto da tale disposizione in caso di vendita di detti supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui tali produttori, importatori o distributori apportino la prova che detti supporti non saranno utilizzati da persone fisiche al fine di effettuare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti. 22 A tal riguardo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai titolari dei diritti menzionati in tale disposizione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, delle loro riproduzioni fonografiche, dell’originale e delle copie delle loro pellicole nonché delle fissazioni delle loro trasmissioni. 23 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dispone, dal canto suo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 di detta direttiva all’opera o agli altri materiali protetti. 24 Occorre inoltre ricordare che, in base al suo stesso testo, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere il pagamento di un equo compenso solo se l’apparecchiatura, il dispositivo o il supporto di riproduzione è utilizzato da una «persona fisica», in quanto utente finale, per effettuare riproduzioni «per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali».

Ne consegue che l’ambito di applicazione di tale disposizione dipende, tra l’altro, dalla qualità dell’utente finale nonché dalla finalità dell’uso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 83). 25 Come si evince dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, tale articolo 5, paragrafo 2, lettera b) traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi Si deve ritenere infatti che la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato costituisca un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al titolare dei diritti in questione, in quanto viene effettuata senza che sia richiesta la previa autorizzazione di detto titolare.

Tuttavia, non è affatto necessario che siffatte persone realizzino effettivamente riproduzioni a fini privati, in quanto è legittimo presumere che tali persone beneficino integralmente della messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, poiché tale messa a disposizione è sufficiente, in ragione della capacità di riproduzione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti, a giustificare l’applicazione dell’equo compenso previsto a favore dei titolari di diritti.

La Corte ha precisato al riguardo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre una presunzione semplice secondo cui siffatte apparecchiature, dispositivi e supporti sono messi a disposizione di persone fisiche per uso privato (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 43; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 24 e 25; dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 33 e giurisprudenza citata). 26 Da una giurisprudenza consolidata risulta quindi che l’equo compenso nonché, pertanto, il sistema sul quale esso si basa e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private.

Infatti, qualsiasi equo compenso che non sia connesso al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa di tale realizzazione non sarebbe compatibile con l’esigenza, enunciata al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 37 e giurisprudenza citata). 27 Peraltro, la Corte ha già sottolineato che, a meno di ammettere che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia privo di effetto utile, tale disposizione deve essere considerata nel senso che essa impone un obbligo di risultato agli [OSCURATO:PERSONA] membri che introducono l’eccezione per copia privata, nel senso che questi ultimi sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato a indennizzare i titolari di diritti (sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 21 e giurisprudenza citata). 28 Considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale per definirli.

Spetta, in particolare, agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissarne la forma, le modalità e l’entità (sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 36 e giurisprudenza citata).

Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità dell’equo compenso, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal considerando 35 della direttiva 2001/29, tener conto delle peculiarità di ciascun caso e, in particolare, del potenziale pregiudizio subito dai titolari di diritti a causa dell’atto in questione (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 36). 29 Tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata», il cui pagamento è imposto, a monte della realizzazione di copie private, non ai soggetti privati interessati, bensì alle persone, ivi comprese le persone giuridiche, che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, a tale titolo, de iure o de facto , li mettono a disposizione di soggetti privati.

Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature e di detti dispositivi e supporti.

Pertanto, a determinate condizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nella fattispecie prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punti 32 e 33, nonché dell’ 8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 37 e giurisprudenza citata). 30 Dato che un sistema siffatto consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi o supporti, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 38 e giurisprudenza citata). 31 Occorre tuttavia ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando optano per un finanziamento di questo genere, giustificato da difficoltà pratiche quali l’impossibilità di individuare gli utenti finali privati, devono prevedere, a favore dei debitori effettivi del compenso, che si tratti dei produttori, importatori o distributori di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione o degli utenti finali, un sistema di esenzione o, in mancanza, un diritto al rimborso qualora il compenso non sia dovuto, come avviene in particolare quando tali apparecchiature, dispositivi o supporti sono forniti a soggetti diversi dalle persone fisiche, per finalità manifestamente estranee alla realizzazione di copie per uso privato (v., in tal senso, sentenze dell’ 11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 31; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 45, 47, 50 e 53; del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punti 36 e 40; del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 34 e 36, nonché dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 39). 32 Il diritto al rimborso così previsto deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato.

A tale proposito, la portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate (sentenze del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché dell’ 8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 45 e giurisprudenza citata). 33 Infine, la Corte ha già dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficiano della facoltà di prevedere, in taluni casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’eccezione che essi hanno scelto di istituire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e nel rispetto del principio della parità di trattamento, un’esenzione dal pagamento dell’equo compenso qualora il pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti sia minimo, mentre la fissazione della soglia al di sotto della quale il danno è qualificato come minimo rientra nel margine di discrezionalità di tali [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punti da 38 a 40 e giurisprudenza citata). 34 È alla luce di tale giurisprudenza, nel suo insieme, che occorre esaminare la questione sollevata dal giudice del rinvio. 35 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite da tale giudice risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dai giudici nazionali, prevede che l’equo compenso sia dovuto dai produttori, dagli importatori o dai distributori che, come la bluechip, vendono supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione (in prosieguo: i «supporti di registrazione») ad acquirenti finali professionali, siano essi persone giuridiche o persone fisiche.

Dalle spiegazioni di detto giudice risulta altresì, in sostanza, che non è escluso che i supporti così acquistati da detti acquirenti finali professionali siano utilizzati in fattispecie diverse da quella contemplata all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, vale a dire che essi non siano utilizzati «per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali», o che siano utilizzati per tale uso e a tali fini solo in proporzioni limitate. 36 Conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 29 e da 31 a 33 della presente sentenza, in una simile ipotesi l’equo compenso può essere posto a carico dei venditori di supporti di registrazione solo laddove risultino soddisfatte due condizioni cumulative.

In primo luogo, un siffatto sistema dev’essere giustificato da difficoltà pratiche, quali difficoltà nell’individuare gli utenti finali nonché la finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante i supporti stessi.

In secondo luogo, è necessario che, qualora sia accertato che gli utenti finali utilizzano detti supporti a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie ad uso privato o, quantomeno, cagionano solo un danno minimo ai titolari dei diritti in occasione dell’utilizzo degli stessi supporti per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, detti venditori beneficino di un’esenzione dall’equo compenso o, in mancanza, di un diritto al rimborso effettivo che non sia organizzato in modo tale da rendere eccessivamente difficile la restituzione del compenso stesso. 37 Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi queste due condizioni, fermo restando che la Corte può, statuendo su un rinvio pregiudiziale, fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, punto 49 e giurisprudenza citata). 38 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di difficoltà pratiche connesse all’individuazione degli utenti finali e della finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante supporti di registrazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, occorre constatare che siffatte difficoltà pratiche di individuazione sussistono quando detti supporti sono venduti ad acquirenti finali professionali. 39 Infatti, dal mero status di «acquirente finale professionale» non si può inferire che i supporti di registrazione non saranno mai utilizzati da persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, e che pertanto ai titolari dei diritti non sarà mai arrecato un danno, se non di minima entità. 40 Da un lato occorre osservare che, nel caso di specie, gli acquirenti finali professionali comprendono tanto persone fisiche quanto persone giuridiche che effettuano ordini di supporti di registrazione a fini commerciali o professionali.

Orbene, anche qualora siffatti supporti siano acquistati da persone giuridiche, questi ultimi possono essere utilizzati, in linea di principio, solo da persone fisiche alle quali tali supporti sono messi a disposizione.

Pertanto, gli utenti finali di supporti di registrazione acquistati da acquirenti finali professionali possono essere, in ogni caso, solo persone fisiche, fermo restando che poco importa, al fine di determinare se l’equo compenso sia dovuto, che le persone fisiche che utilizzano tali supporti non li abbiano acquistati esse stesse o non ne siano proprietarie.

Invero, l’equo compenso è dovuto anche quando persone fisiche hanno la possibilità di effettuare riproduzioni di opere protette a partire da o mediante un dispositivo appartenente a un terzo (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 91). 41 D’altro lato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, è legittimo presumere che le persone fisiche interessate, indipendentemente dal fatto che siano al contempo acquirenti e utenti finali oppure siano unicamente utenti finali, in quanto sono stati messi a loro disposizione supporti di registrazione da parte dell’acquirente finale professionale, beneficino integralmente di tali supporti, anche per effettuare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

La Corte ha dichiarato al riguardo che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che introduca una siffatta presunzione, purché essa sia superabile (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 43 e 45). 42 In tali circostanze può essere difficile determinare, al momento della vendita di supporti di registrazione ad acquirenti finali professionali, se la persona fisica che disporrà di tali supporti, vuoi perché li ha acquistati essa stessa a fini commerciali o professionali, vuoi perché sono stati messi a sua disposizione, nell’ambito della sua attività lavorativa, dall’acquirente finale professionale, li utilizzerà unicamente a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie ad uso privato, oppure se essa li utilizzerà anche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, in proporzioni che non saranno considerate tali da arrecare solo un danno minimo ai titolari dei diritti. 43 In particolare, non si può escludere, come sottolineato dal giudice del rinvio, che i supporti di registrazione siano utilizzati dalle persone fisiche, in un contesto professionale, in proporzioni non minime per un siffatto uso e a tali fini, né tanto meno si può escludere che, prima della fine della loro durata di vita media, ad esempio al termine del loro periodo di ammortamento fiscale, tali supporti siano messi a disposizione di persone fisiche che li utilizzeranno successivamente per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

Inoltre, i lavoratori autonomi, in quanto persone fisiche che effettuano ordini a fini commerciali o professionali, possono utilizzare supporti di registrazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sia a titolo professionale sia a titolo privato. 44 Spetterà al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto di quanto precede, sussistano nella fattispecie difficoltà pratiche relative all’individuazione della finalità dell’uso dei supporti di registrazione da parte delle persone fisiche cui essi sono destinati. 45 In secondo luogo, il giudice del rinvio dovrà verificare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza, che produttori, importatori e distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione, come la bluechip, abbiano la possibilità di essere esentati dal pagamento dell’equo compenso qualora apportino la prova che tali supporti saranno utilizzati da persone fisiche in fattispecie diverse da quella prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, o che abbiano quantomeno la possibilità di ottenere il rimborso del compenso indebitamente versato qualora tale prova possa essere fornita solo successivamente all’operazione di vendita e al pagamento del compenso di cui trattasi. 46 A tal riguardo, detta disposizione non osta a un sistema di riscossione del compenso per copia privata, quale menzionato dal giudice del rinvio, che preveda, in particolare, la presentazione da parte di un siffatto produttore, importatore o distributore di un’attestazione scritta dell’acquirente finale professionale che certifichi, in sostanza, che i supporti di registrazione saranno utilizzati per finalità manifestamente estranee alla realizzazione di copie ad uso privato o che saranno utilizzati, in proporzioni tali da arrecare solo un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti, per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

Pertanto, sembra che un venditore come la bluechip possa facilmente essere esentato dal pagamento dell’equo compenso. 47 La Corte ha peraltro confermato che siffatte dichiarazioni unilaterali possono essere utilizzate ai fini di una siffatta esenzione, purché esista, nello Stato membro interessato, una possibilità di controllo, da parte dell’entità incaricata della gestione dell’equo compenso, della veridicità delle dichiarazioni in questione in modo da garantire una riscossione effettiva di tale compenso (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punti 42 e 70). 48 Peraltro, una normativa nazionale che preveda un sistema di esenzione dal pagamento dell’equo compenso mediante siffatte dichiarazioni dovrebbe, in ogni caso, prevedere, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza, un diritto al rimborso del compenso indebitamente versato, il quale deve essere effettivo e non essere organizzato in modo tale da rendere eccessivamente difficile la restituzione di tale compenso. 49 Per le ragioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l’equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l’equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 gennaio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso per copia privata – Normativa nazionale che prevede il pagamento di un siffatto compenso da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione e destinati ad acquirenti finali professionali – Obbligo corredato di una presunzione semplice di utilizzo di siffatti supporti a fini di copia privata – Ammissibilità » Nella causa C‑822/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 26 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2024, nel procedimento bluechip [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (ZPÜ), LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la bluechip [OSCURATO:PERSONA], da M. Kianfar e J. Schäfer, Rechtsanwälte; –        per la [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (ZPÜ), da D. Kögel, Rechtsanwalt; –        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti; –        per il governo francese, da B. Dourthe e B. Herbaut, in qualità di agenti; –        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da V. Pilloni, procuratore dello Stato, e D.G. Pintus, avvocato dello Stato; –        per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti; –        per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M. K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti; –        per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti; –        per il governo portoghese, da C. Alves, P. Barros da Costa e M. Martins da Cruz, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] für private Überspielungsrechte (in prosieguo: la «ZPÜ») e la bluechip [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «bluechip») in merito al pagamento di una remunerazione volta a finanziare l’equo compenso per la realizzazione di copie private. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 sono così formulati: «(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno. (…) (35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento. (…) (38)      Si dovrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo ed audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro». 4 L’articolo 2 della direttiva in esame, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». 5 L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede al suo paragrafo 2: «[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda: (…) b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati; (…)». Diritto tedesco 6 L’articolo 53 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), intitolato «Riproduzioni per uso privato e altro uso personale», prevedeva quanto segue: «(1)      La realizzazione di singole copie di un’opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per suo uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo commerciale e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illecito. (…) (…)». 7 L’articolo 54 dell’UrhG, intitolato «Obbligo di remunerazione», così disponeva: «(1)      Se, a causa della natura di un’opera, è prevedibile che essa sia riprodotta conformemente all’articolo 53, paragrafi da 1 a 3, l’autore dell’opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di registrazione del tipo utilizzato per effettuare siffatte riproduzioni, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti di registrazione o accessori. (2)      Il diritto di cui al paragrafo 1 è soppresso qualora, date le circostanze, sia prevedibile che i dispositivi o i supporti di registrazione non siano utilizzati per realizzare riproduzioni nell’ambito di applicazione della presente legge». 8 L’articolo 54b dell’UrhG, intitolato «Obbligo di remunerazione del distributore o dell’importatore», così recitava: «(1)      È tenuto in solido con il produttore chiunque importi o reimporti, a fini commerciali, i dispositivi o i supporti di registrazione sul territorio in cui vige la presente legge, o ne faccia commercio. (…) (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La ZPÜ è un’associazione di organismi tedeschi di gestione collettiva di diritti, legittimati a far valere diritti al corrispettivo, in forza del diritto d’autore, per la riproduzione di opere audio o audiovisive. La bluechip è una società che produce, importa e distribuisce personal computer, computer portatili e postazioni di lavoro con disco rigido integrato. 10 La ZPÜ ha proposto un’azione diretta, in sostanza, ad ottenere la condanna della bluechip al pagamento, per ciascun tipo di dispositivo summenzionato, messo in circolazione tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, di una remunerazione destinata a finanziare l’equo compenso previsto all’articolo 54 dell’UrhG, fino a concorrenza delle tariffe previste in contratti collettivi da essa conclusi a tal fine con organizzazioni che riuniscono professionisti nei settori delle telecomunicazioni nonché degli articoli elettrici ed elettronici. 11 L’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania), con sentenza parziale del 1° dicembre 2023, ha dichiarato che, poiché i dispositivi venduti dalla bluechip ad acquirenti finali professionali potevano servire, tecnicamente, ad effettuare copie di opere protette dal diritto d’autore per uso privato, si doveva presumere, salvo prova contraria, che siffatte copie sarebbero state realizzate, cosicché una persona giuridica quale la bluechip era tenuta a versare, ai sensi degli articoli 54 e 54b dell’UrhG, la remunerazione destinata a finanziare l’equo compenso dovuto agli autori a fronte di una siffatta realizzazione. 12 Avendo constatato che la bluechip non aveva fornito elementi che consentissero di superare tale presunzione, detto giudice l’ha condannata, tra l’altro, a versare alla ZPÜ, per ogni tipo di dispositivo venduto o messo in circolazione in Germania tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, una remunerazione siffatta, calcolata sulla base delle tariffe previste dai contratti collettivi summenzionati, salvo che la bluechip non riesca a fornire la prova, segnatamente, del fatto che i dispositivi di cui trattasi sono manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private e che, tuttalpiù, dette copie sono state effettivamente realizzate in misura limitata e nel quadro della normalità degli eventi. 13 La bluechip ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo rammenta che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, recepito nel diritto tedesco segnatamente dall’articolo 54 dell’UrhG, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva in favore dei titolari di diritti d’autore e di diritti connessi. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero prevedere siffatte eccezioni e limitazioni nel caso in cui le riproduzioni siano effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. 15 Nel ricordare che, per quanto riguarda supporti di registrazione utilizzabili al fine di effettuare siffatte riproduzioni, laddove sussistano difficoltà pratiche connesse alla determinazione di un tale uso privato e all’individuazione dell’utente finale, detto compenso può essere richiesto a produttori, importatori o distributori che, come la bluechip, hanno la possibilità di ripercuoterne l’onere sugli acquirenti finali, il giudice del rinvio ritiene che detti acquirenti possano comprendere, in particolare, persone fisiche e giuridiche che abbiano effettuato ordini di simili supporti a fini professionali o commerciali. Infatti, nella normalità dei casi, non si potrebbe escludere che tali supporti siano utilizzati, in ambito professionale o commerciale, per realizzare copie private o che tali persone fisiche o giuridiche li sostituiscano con nuovi supporti al termine del periodo di ammortamento fiscale e che li vendano sul mercato dei dispositivi usati in vista di un uso finalizzato alla realizzazione di copie private da parte degli acquirenti. 16 Il giudice del rinvio aggiunge che, tenuto conto dell’esistenza di simili difficoltà pratiche, se non si imponesse il pagamento dell’equo compenso a produttori, importatori o distributori, quali la bluechip, non si potrebbe garantire l’indennizzo del pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private, né, pertanto, la riscossione effettiva di detto compenso. Orbene, tale giudice tende a ritenere che dalla giurisprudenza della Corte risulti che è possibile presumere, salvo prova contraria, che supporti di registrazione come quelli venduti dalla bluechip siano utilizzati per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, cosicché l’equo compenso può essere richiesto a siffatti produttori, importatori o distributori. 17 Detto giudice precisa che, al momento di stabilire se sia dovuta la remunerazione di cui trattasi dinanzi ad esso, i venditori di supporti di registrazione utilizzabili per effettuare riproduzioni a fini privati possono fornire la prova che, nella normalità dei casi, sembra escluso che tali supporti saranno utilizzati per realizzare copie, o che è quantomeno improbabile che saranno utilizzati a tal fine, se non in proporzioni minime. A tale scopo detti venditori possono, in particolare, produrre un’attestazione scritta con la quale l’acquirente finale professionale dichiara che egli utilizzerà il supporto acquistato solo nell’ambito della sua attività professionale. 18 Il fatto di porre a carico di venditori, quali la bluechip, un obbligo di pagamento dell’equo compenso, corredato di una presunzione semplice di uso privato di supporti di registrazione idonei ad essere utilizzati a fini di riproduzione, sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla determinazione delle persone che devono versare tale compenso e quanto alla forma, alle modalità e al livello di quest’ultimo, a condizione che tali [OSCURATO:PERSONA] membri si accertino che una siffatta presunzione non conduca ad imporre tale compenso in casi in cui l’utilizzazione finale dei supporti di cui trattasi resti manifestamente estranea alla fattispecie prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. 19 Ciò premesso, tenuto conto della possibile esistenza di divergenze giurisprudenziali nell’interpretazione di tale disposizione in Germania e in Austria, il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito, ottenere un’interpretazione di detta disposizione da parte della Corte. 20 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE il fatto che una normativa nazionale imponga a produttori, importatori o distributori che vendono supporti di registrazione ad acquirenti finali professionali (persone giuridiche o persone fisiche che – in maniera riconoscibile dal produttore, dall’importatore o dal distributore – effettuano l’ordine in qualità di utenti finali a scopi commerciali) di pagare una remunerazione al fine di finanziare l’equo compenso per l’eccezione al diritto di riproduzione con riguardo alle copie per uso privato laddove essi non dimostrino, in conformità alle disposizioni di diritto nazionale, che con l’ausilio di tali dispositivi le copie di un’opera siano state effettivamente o vengano comunemente realizzate da una persona fisica per uso privato su qualsiasi supporto in misura soltanto limitata». Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione che possono essere utilizzati a fini di riproduzione sono tenuti a pagare l’equo compenso previsto da tale disposizione in caso di vendita di detti supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui tali produttori, importatori o distributori apportino la prova che detti supporti non saranno utilizzati da persone fisiche al fine di effettuare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti. 22 A tal riguardo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai titolari dei diritti menzionati in tale disposizione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, delle loro riproduzioni fonografiche, dell’originale e delle copie delle loro pellicole nonché delle fissazioni delle loro trasmissioni. 23 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dispone, dal canto suo, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 di detta direttiva all’opera o agli altri materiali protetti. 24 Occorre inoltre ricordare che, in base al suo stesso testo, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere il pagamento di un equo compenso solo se l’apparecchiatura, il dispositivo o il supporto di riproduzione è utilizzato da una «persona fisica», in quanto utente finale, per effettuare riproduzioni «per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali». Ne consegue che l’ambito di applicazione di tale disposizione dipende, tra l’altro, dalla qualità dell’utente finale nonché dalla finalità dell’uso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 83). 25 Come si evince dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, tale articolo 5, paragrafo 2, lettera b) traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi Si deve ritenere infatti che la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato costituisca un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al titolare dei diritti in questione, in quanto viene effettuata senza che sia richiesta la previa autorizzazione di detto titolare. Tuttavia, non è affatto necessario che siffatte persone realizzino effettivamente riproduzioni a fini privati, in quanto è legittimo presumere che tali persone beneficino integralmente della messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, poiché tale messa a disposizione è sufficiente, in ragione della capacità di riproduzione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti, a giustificare l’applicazione dell’equo compenso previsto a favore dei titolari di diritti. La Corte ha precisato al riguardo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre una presunzione semplice secondo cui siffatte apparecchiature, dispositivi e supporti sono messi a disposizione di persone fisiche per uso privato (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 43; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 24 e 25; dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 33 e giurisprudenza citata). 26 Da una giurisprudenza consolidata risulta quindi che l’equo compenso nonché, pertanto, il sistema sul quale esso si basa e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private. Infatti, qualsiasi equo compenso che non sia connesso al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa di tale realizzazione non sarebbe compatibile con l’esigenza, enunciata al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 37 e giurisprudenza citata). 27 Peraltro, la Corte ha già sottolineato che, a meno di ammettere che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia privo di effetto utile, tale disposizione deve essere considerata nel senso che essa impone un obbligo di risultato agli [OSCURATO:PERSONA] membri che introducono l’eccezione per copia privata, nel senso che questi ultimi sono tenuti a garantire, nell’ambito delle loro competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato a indennizzare i titolari di diritti (sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 21 e giurisprudenza citata). 28 Considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale per definirli. Spetta, in particolare, agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissarne la forma, le modalità e l’entità (sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 36 e giurisprudenza citata). Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità dell’equo compenso, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal considerando 35 della direttiva 2001/29, tener conto delle peculiarità di ciascun caso e, in particolare, del potenziale pregiudizio subito dai titolari di diritti a causa dell’atto in questione (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 36). 29 Tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata», il cui pagamento è imposto, a monte della realizzazione di copie private, non ai soggetti privati interessati, bensì alle persone, ivi comprese le persone giuridiche, che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, a tale titolo, de iure o de facto , li mettono a disposizione di soggetti privati. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature e di detti dispositivi e supporti. Pertanto, a determinate condizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nella fattispecie prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punti 32 e 33, nonché dell’ 8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 37 e giurisprudenza citata). 30 Dato che un sistema siffatto consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi o supporti, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 38 e giurisprudenza citata). 31 Occorre tuttavia ricordare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando optano per un finanziamento di questo genere, giustificato da difficoltà pratiche quali l’impossibilità di individuare gli utenti finali privati, devono prevedere, a favore dei debitori effettivi del compenso, che si tratti dei produttori, importatori o distributori di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione o degli utenti finali, un sistema di esenzione o, in mancanza, un diritto al rimborso qualora il compenso non sia dovuto, come avviene in particolare quando tali apparecchiature, dispositivi o supporti sono forniti a soggetti diversi dalle persone fisiche, per finalità manifestamente estranee alla realizzazione di copie per uso privato (v., in tal senso, sentenze dell’ 11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 31; del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 45, 47, 50 e 53; del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punti 36 e 40; del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 34 e 36, nonché dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 39). 32 Il diritto al rimborso così previsto deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato. A tale proposito, la portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate (sentenze del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché dell’ 8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 45 e giurisprudenza citata). 33 Infine, la Corte ha già dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri beneficiano della facoltà di prevedere, in taluni casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’eccezione che essi hanno scelto di istituire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e nel rispetto del principio della parità di trattamento, un’esenzione dal pagamento dell’equo compenso qualora il pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti sia minimo, mentre la fissazione della soglia al di sotto della quale il danno è qualificato come minimo rientra nel margine di discrezionalità di tali [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, Seven.[OSCURATO:PERSONA], C‑260/22, EU:C:2023:900, punti da 38 a 40 e giurisprudenza citata). 34 È alla luce di tale giurisprudenza, nel suo insieme, che occorre esaminare la questione sollevata dal giudice del rinvio. 35 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite da tale giudice risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, come interpretata dai giudici nazionali, prevede che l’equo compenso sia dovuto dai produttori, dagli importatori o dai distributori che, come la bluechip, vendono supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione (in prosieguo: i «supporti di registrazione») ad acquirenti finali professionali, siano essi persone giuridiche o persone fisiche. Dalle spiegazioni di detto giudice risulta altresì, in sostanza, che non è escluso che i supporti così acquistati da detti acquirenti finali professionali siano utilizzati in fattispecie diverse da quella contemplata all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, vale a dire che essi non siano utilizzati «per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali», o che siano utilizzati per tale uso e a tali fini solo in proporzioni limitate. 36 Conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 29 e da 31 a 33 della presente sentenza, in una simile ipotesi l’equo compenso può essere posto a carico dei venditori di supporti di registrazione solo laddove risultino soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, un siffatto sistema dev’essere giustificato da difficoltà pratiche, quali difficoltà nell’individuare gli utenti finali nonché la finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante i supporti stessi. In secondo luogo, è necessario che, qualora sia accertato che gli utenti finali utilizzano detti supporti a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie ad uso privato o, quantomeno, cagionano solo un danno minimo ai titolari dei diritti in occasione dell’utilizzo degli stessi supporti per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, detti venditori beneficino di un’esenzione dall’equo compenso o, in mancanza, di un diritto al rimborso effettivo che non sia organizzato in modo tale da rendere eccessivamente difficile la restituzione del compenso stesso. 37 Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi queste due condizioni, fermo restando che la Corte può, statuendo su un rinvio pregiudiziale, fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 5 maggio 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, punto 49 e giurisprudenza citata). 38 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di difficoltà pratiche connesse all’individuazione degli utenti finali e della finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante supporti di registrazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, occorre constatare che siffatte difficoltà pratiche di individuazione sussistono quando detti supporti sono venduti ad acquirenti finali professionali. 39 Infatti, dal mero status di «acquirente finale professionale» non si può inferire che i supporti di registrazione non saranno mai utilizzati da persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, e che pertanto ai titolari dei diritti non sarà mai arrecato un danno, se non di minima entità. 40 Da un lato occorre osservare che, nel caso di specie, gli acquirenti finali professionali comprendono tanto persone fisiche quanto persone giuridiche che effettuano ordini di supporti di registrazione a fini commerciali o professionali. Orbene, anche qualora siffatti supporti siano acquistati da persone giuridiche, questi ultimi possono essere utilizzati, in linea di principio, solo da persone fisiche alle quali tali supporti sono messi a disposizione. Pertanto, gli utenti finali di supporti di registrazione acquistati da acquirenti finali professionali possono essere, in ogni caso, solo persone fisiche, fermo restando che poco importa, al fine di determinare se l’equo compenso sia dovuto, che le persone fisiche che utilizzano tali supporti non li abbiano acquistati esse stesse o non ne siano proprietarie. Invero, l’equo compenso è dovuto anche quando persone fisiche hanno la possibilità di effettuare riproduzioni di opere protette a partire da o mediante un dispositivo appartenente a un terzo (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 91). 41 D’altro lato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, è legittimo presumere che le persone fisiche interessate, indipendentemente dal fatto che siano al contempo acquirenti e utenti finali oppure siano unicamente utenti finali, in quanto sono stati messi a loro disposizione supporti di registrazione da parte dell’acquirente finale professionale, beneficino integralmente di tali supporti, anche per effettuare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. La Corte ha dichiarato al riguardo che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che introduca una siffatta presunzione, purché essa sia superabile (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 43 e 45). 42 In tali circostanze può essere difficile determinare, al momento della vendita di supporti di registrazione ad acquirenti finali professionali, se la persona fisica che disporrà di tali supporti, vuoi perché li ha acquistati essa stessa a fini commerciali o professionali, vuoi perché sono stati messi a sua disposizione, nell’ambito della sua attività lavorativa, dall’acquirente finale professionale, li utilizzerà unicamente a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie ad uso privato, oppure se essa li utilizzerà anche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, in proporzioni che non saranno considerate tali da arrecare solo un danno minimo ai titolari dei diritti. 43 In particolare, non si può escludere, come sottolineato dal giudice del rinvio, che i supporti di registrazione siano utilizzati dalle persone fisiche, in un contesto professionale, in proporzioni non minime per un siffatto uso e a tali fini, né tanto meno si può escludere che, prima della fine della loro durata di vita media, ad esempio al termine del loro periodo di ammortamento fiscale, tali supporti siano messi a disposizione di persone fisiche che li utilizzeranno successivamente per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. Inoltre, i lavoratori autonomi, in quanto persone fisiche che effettuano ordini a fini commerciali o professionali, possono utilizzare supporti di registrazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sia a titolo professionale sia a titolo privato. 44 Spetterà al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto di quanto precede, sussistano nella fattispecie difficoltà pratiche relative all’individuazione della finalità dell’uso dei supporti di registrazione da parte delle persone fisiche cui essi sono destinati. 45 In secondo luogo, il giudice del rinvio dovrà verificare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza, che produttori, importatori e distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione, come la bluechip, abbiano la possibilità di essere esentati dal pagamento dell’equo compenso qualora apportino la prova che tali supporti saranno utilizzati da persone fisiche in fattispecie diverse da quella prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, o che abbiano quantomeno la possibilità di ottenere il rimborso del compenso indebitamente versato qualora tale prova possa essere fornita solo successivamente all’operazione di vendita e al pagamento del compenso di cui trattasi. 46 A tal riguardo, detta disposizione non osta a un sistema di riscossione del compenso per copia privata, quale menzionato dal giudice del rinvio, che preveda, in particolare, la presentazione da parte di un siffatto produttore, importatore o distributore di un’attestazione scritta dell’acquirente finale professionale che certifichi, in sostanza, che i supporti di registrazione saranno utilizzati per finalità manifestamente estranee alla realizzazione di copie ad uso privato o che saranno utilizzati, in proporzioni tali da arrecare solo un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti, per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. Pertanto, sembra che un venditore come la bluechip possa facilmente essere esentato dal pagamento dell’equo compenso. 47 La Corte ha peraltro confermato che siffatte dichiarazioni unilaterali possono essere utilizzate ai fini di una siffatta esenzione, purché esista, nello Stato membro interessato, una possibilità di controllo, da parte dell’entità incaricata della gestione dell’equo compenso, della veridicità delle dichiarazioni in questione in modo da garantire una riscossione effettiva di tale compenso (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punti 42 e 70). 48 Peraltro, una normativa nazionale che preveda un sistema di esenzione dal pagamento dell’equo compenso mediante siffatte dichiarazioni dovrebbe, in ogni caso, prevedere, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza, un diritto al rimborso del compenso indebitamente versato, il quale deve essere effettivo e non essere organizzato in modo tale da rendere eccessivamente difficile la restituzione di tale compenso. 49 Per le ragioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l’equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l’equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris