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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26731/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2022 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore, ritenendo sussistente l'ipotesi lieve di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, con due atti dal contenuto sovrapponibile con i quali si duole del fatto che il Tribunale ha indicato nel dispositivo della sentenza la sola pena detentiva di mesi sei di reclusione e non anche la pena pecuniaria di euro 400 di multa come risultante dalla motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il reato di ricettazione, nell'ipotesi attenuata di cui all'attuale comma quarto dell'art. 648 cod.pen., stabilisce che in caso di condanna debba essere inflitta una pena detentiva ed una pena pecuniaria.

Il Tribunale ha, pertanto, violato la legge stabilendo nel dispositivo della sentenza la sola pena detentiva pari a mesi sei di reclusione.

Tale violazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., tenuto conto che in questa sede si tratta di stabilire l'entità della pena pecuniaria sulla base delle valutazioni chiaramente espresse nella motivazione della sentenza, che non necessitano di ulteriori approfondimenti di merito laddove la pena pecuniaria è stata determinata in euro 400 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria che determina in euro 400 di multa.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2022 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore, ritenendo sussistente l'ipotesi lieve di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, con due atti dal contenuto sovrapponibile con i quali si duole del fatto che il Tribunale ha indicato nel dispositivo della sentenza la sola pena detentiva di mesi sei di reclusione e non anche la pena pecuniaria di euro 400 di multa come risultante dalla motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il reato di ricettazione, nell'ipotesi attenuata di cui all'attuale comma quarto dell'art. 648 cod.pen., stabilisce che in caso di condanna debba essere inflitta una pena detentiva ed una pena pecuniaria. Il Tribunale ha, pertanto, violato la legge stabilendo nel dispositivo della sentenza la sola pena detentiva pari a mesi sei di reclusione. Tale violazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto che in questa sede si tratta di stabilire l'entità della pena pecuniaria sulla base delle valutazioni chiaramente espresse nella motivazione della sentenza, che non necessitano di ulteriori approfondimenti di merito laddove la pena pecuniaria è stata determinata in euro 400 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria che determina in euro 400 di multa. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 26731/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris