CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili in quanto sono generici e articolati in fatto; inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come gli imputati detenevano i cani in condizioni non idonee cagionandone sofferenze. I cani erano in assoluto stato di precarietà igienica, legati con catene corte senza possibilità di movimento. Adeguatamente motiva la sentenza sulla configurabilità del reato. I ricorsi, articolati in fatto, richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis