CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1950
Cassazione n. 30320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1950 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 9 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 21 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di mot vazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte di appello, la condotta contestata al prevenuto ha integrato l'elemento oggettivo del reato, avendo prodotto una diminuzione, anche solo parziale, del valore o dell'utilizzabilità della res, così da rendere necessario un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la pluralità di precedenti penali gravanti sul prevenuto, elemento di per sé evocativo della non abitualità della condotta e dunque idoneo ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo soggettivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il