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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 16126/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27.12.2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 28.11.2022 che ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

La sussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato é stato desunto dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali dai servizi di OCP, dagli arresti e dai sequestri e dalla escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti da cui emergeva che la Papini aveva coadiuvato il marito [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente nel periodo monitorato, ovvero nel primo semestre del 2019.

In particolare era emerso che il Fazi cedeva stupefacente presso la propria abitazione avvalendosi della collaborazione della moglie.

Quanto al ruolo della stessa, da plurime conversazioni era possibile ricavare la collaborazione dalla medesima prestata nell'attività di spaccio che si sostanziava nel recapitare le dosi al coniuge, nel cederle agli acquirenti presso la propria abitazione, nel farsi portavoce delle richieste della pusher [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto il concreto ed attuale pericolo di reiterazione in ragione delle specifiche modalità dei fatti addebitati che rimandano ad un'attività inveterata nel tempo ed in ragione della personalità della Papini, già gravata non solo da un precedente per stupefacenti del 1998 ma anche da una pendenza per violazione dell'art. 74, comma 6, d.p.r. 309 del 1990 accertato nel 2013 per il quale ha già riportato condanna in primo grado il 23.12.2021.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen..

Assume la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

In particolare contesta la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990, considerata la modestia dei quantitativi e lo scarso rilievo del contributo offerto dalla Papini.Assume inoltre che il giudizio in ordine al pericolo di reiterazione non tiene conto che l'unica condanna riportata dalla Papini risale al 1998 e che la condanna del 23.12.2021 si riferisce a fatti risalenti al 2017.

In ultimo si censura la mancata applicazione di altra misura, quale quella dell'obbligo di presentazione alla P.G, più rispondente ed adeguata ai criteri di scelta delle misure.

3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che l'odierno ricorso verte sulla sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, pur avendo detta censura come premessa la contestazione della mancata sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990.

A riguardo va precisato che la contestazione provvisoria elevata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] attiene a plurime condotte di cessione diretta della droga e della collaborazione offerta al marito [OSCURATO:PERSONA] (cui faceva capo una vasta ed organizzata attività di spaccio di stupefacenti nel periodo monitorato del primo semestre 2019) sostanziatasi nel recapitare le dosi al coniuge, per cederle ai clienti che si recavano la sua abitazione, nel farsi portavoce delle segnalazioni e delle richieste e nell'espletare alcuni compiti in sostituzione del marito, qualora lo stesso fosse impedito.

In ordine alla mancata qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr. 309 del 1990, l'ordinanza impugnata ha correttamente fatto riferimento alla circostanza che il Fazi aveva organizzato una sorta di "piazza di spaccio" aperta per molte ore al giorno ove lo stesso, anche con la collaborazione della moglie, cedeva cocaina con notevole frequenza ed intensità rivolgendosi ad una clientela indeterminata a dimostrazione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata.

In tal modo facendo applicazione del principio secondo cui ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, dep. 2018, Rv. 272529).

Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha puntualmente motivato il rischio di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. con la ricorrenza di un'attività continuativa di supporto del coniuge nella gestione della piazza di spaccio e di una negativa personalità dell'indagata, desumibile da un precedente specifico risalente al 1998 nonché da una condanna specifica recente, ma non ancora definitiva.

In punto di attualità del pericolo, il Tribunale ha posto in rilievo che la Papini non ha esitato a dedicarsi allo spaccio, nonostante la pendenza a suo carico di un processo per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990 (in relazione al quale é stata condannata in data 23.12.2021) e che la stessa é priva di entrate lecite sicché non é congetturale che, in mancanza di presidi cautelari, torni ad occuparsi di spaccio di stupefacenti, settore nel quale ha maturato sia esperienza che contatti.

Quanto al tipo di misura, la scelta della misura custodiale, ancorchè degli arresti domiciliari, viene giustificata in ragione della necessità di stabilire una cesura con l'ambiente ove sono maturati gli episodi per cui é processo.

Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

P.Q.M. \ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna41 'corrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27.12.2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 28.11.2022 che ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. La sussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato é stato desunto dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali dai servizi di OCP, dagli arresti e dai sequestri e dalla escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti da cui emergeva che la Papini aveva coadiuvato il marito [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente nel periodo monitorato, ovvero nel primo semestre del 2019. In particolare era emerso che il Fazi cedeva stupefacente presso la propria abitazione avvalendosi della collaborazione della moglie. Quanto al ruolo della stessa, da plurime conversazioni era possibile ricavare la collaborazione dalla medesima prestata nell'attività di spaccio che si sostanziava nel recapitare le dosi al coniuge, nel cederle agli acquirenti presso la propria abitazione, nel farsi portavoce delle richieste della pusher [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto il concreto ed attuale pericolo di reiterazione in ragione delle specifiche modalità dei fatti addebitati che rimandano ad un'attività inveterata nel tempo ed in ragione della personalità della Papini, già gravata non solo da un precedente per stupefacenti del 1998 ma anche da una pendenza per violazione dell'art. 74, comma 6, d.p.r. 309 del 1990 accertato nel 2013 per il quale ha già riportato condanna in primo grado il 23.12.2021. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.. Assume la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. In particolare contesta la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990, considerata la modestia dei quantitativi e lo scarso rilievo del contributo offerto dalla Papini.Assume inoltre che il giudizio in ordine al pericolo di reiterazione non tiene conto che l'unica condanna riportata dalla Papini risale al 1998 e che la condanna del 23.12.2021 si riferisce a fatti risalenti al 2017. In ultimo si censura la mancata applicazione di altra misura, quale quella dell'obbligo di presentazione alla P.G, più rispondente ed adeguata ai criteri di scelta delle misure. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che l'odierno ricorso verte sulla sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, pur avendo detta censura come premessa la contestazione della mancata sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. A riguardo va precisato che la contestazione provvisoria elevata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] attiene a plurime condotte di cessione diretta della droga e della collaborazione offerta al marito [OSCURATO:PERSONA] (cui faceva capo una vasta ed organizzata attività di spaccio di stupefacenti nel periodo monitorato del primo semestre 2019) sostanziatasi nel recapitare le dosi al coniuge, per cederle ai clienti che si recavano la sua abitazione, nel farsi portavoce delle segnalazioni e delle richieste e nell'espletare alcuni compiti in sostituzione del marito, qualora lo stesso fosse impedito. In ordine alla mancata qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.pr. 309 del 1990, l'ordinanza impugnata ha correttamente fatto riferimento alla circostanza che il Fazi aveva organizzato una sorta di "piazza di spaccio" aperta per molte ore al giorno ove lo stesso, anche con la collaborazione della moglie, cedeva cocaina con notevole frequenza ed intensità rivolgendosi ad una clientela indeterminata a dimostrazione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata. In tal modo facendo applicazione del principio secondo cui ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, dep. 2018, Rv. 272529). Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale ha puntualmente motivato il rischio di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. con la ricorrenza di un'attività continuativa di supporto del coniuge nella gestione della piazza di spaccio e di una negativa personalità dell'indagata, desumibile da un precedente specifico risalente al 1998 nonché da una condanna specifica recente, ma non ancora definitiva. In punto di attualità del pericolo, il Tribunale ha posto in rilievo che la Papini non ha esitato a dedicarsi allo spaccio, nonostante la pendenza a suo carico di un processo per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990 (in relazione al quale é stata condannata in data 23.12.2021) e che la stessa é priva di entrate lecite sicché non é congetturale che, in mancanza di presidi cautelari, torni ad occuparsi di spaccio di stupefacenti, settore nel quale ha maturato sia esperienza che contatti. Quanto al tipo di misura, la scelta della misura custodiale, ancorchè degli arresti domiciliari, viene giustificata in ragione della necessità di stabilire una cesura con l'ambiente ove sono maturati gli episodi per cui é processo. Per le considerazioni svolte, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. P.Q.M. \ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna41 'corrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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