CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 27444/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1236/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/20251.La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto del ricorso proposto da P.L.[...] volto a conseguire la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alriconoscimento del danno biologico derivante dalla malattiaprofessionale diagnosticatagli, consistente in “disturbo posttraumatico da stress con alterazione del tono dell’umore, ansiaribelle, introversione, difficoltà nel lavoro, insonnia, crisi dipanico”, che il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto noneziologicamente connessa con la specifica condizionedell’attività e dell’organizzazione di lavoro.La Corte territoriale, premessa la distinzione dell’onereprobatorio tra malattia tabellata e non, ha ritenuto chel’inclusione della malattia denunciata tra le prime ai sensidell’art. 3 d.P.R. 1124/65 (giusta tabella allegata al D.M.12/7/2000 cod. 181 e D.M. 11/12/2009, Lista II, gruppo 7,n.01), determina l’esistenza di una presunzione dell’origineprofessionale solo qualora il lavoratore abbia provatol’adibizione ad una lavorazione tabellata -o l’esposizione ad unrischio ambientale provocato da quella lavorazione- e l’esistenzadella malattia, ed abbia effettuato la denuncia nel termine diindennizzabilità; si tratterebbe di una presunzione non assolutama superabile con la prova, a carico di [OSCURATO:PERSONA], che la malattia èstata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.Nel caso in esame, il lavoratore, impiegato nei ruoli civili delMinistero delle Infrastrutture e Trasporti, in servizio presso laCapitaneria di Porto di Luogo_1 , con la qualifica diassistente informatico e incaricato alla sezione “gente dimare/pesca”, aveva lamentato una condizione di “costrittivitàorganizzativa”, ossia una marginalizzazione dell’attivitàOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025lavorativa, per mancata assegnazione di compiti lavoraNtiuvmie roc odi nra ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025inattività forzata e inadeguatezza strutturale e sistematica delleinformazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, che sarebbeconsistita in alcuni atti e comportamenti (un rapportodisciplinare, esposti alla Procura della Repubblica da parte deisuperiori, il rigetto di una domanda di modifica del giorno dirientro pomeridiano, plurime azioni vessatorie da parte deisuperiori che insistevano affinché il ricorrente utilizzasse unsistema informatico di cui conoscevano il malfunzionamento,condotte diffamatorie dei superiori sui comportamenti delricorrente sul posto di lavoro) di cui in giudizio era stataaccertata l’inconfigurabilità nell’ipotesi di mobbing; nerestavano assenti il disegno persecutorio unificante, preordinatoalla prevaricazione, la reiterazione, sistematicità edintenzionalità della condotta, sia da un punto di vista oggettivoche soggettivo, sia nella valutazione del singolo episodio che inuna visione d’insieme. Da quanto raccolto in fase istruttoria nonv’era prova che l’appellante, già soccombente in primo grado,fosse stato “vittima di un’aggressione psicologica perfezionatasisua discriminazione professionale”.2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la parteprivata, affidandosi a due motivi, a cui INPS resiste concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].CONSIDERATO CHE1.Preliminarmente il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia omesso di valutare due elementi fondamentali: che laOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025fattispecie è tabellata e sarebbe stato l’[OSCURATO:PERSONA] a dover foNrunmierreo dli ara ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025prova dell’origine extralavorativa della malattia; che la condottaprincipale che ha dato origine alla malattia risiede nell’averecostretto il dipendente a svolgere per oltre un anno un lavoroillegittimo. La Corte, sotto il primo profilo, avrebbe applicato leregole ermeneutiche e probatorie dei giudizi di mobbingpromossi contro la parte datoriale, anziché le regole proprie deigiudizi previdenziali, e sotto il secondo profilo avrebbe vessatoil rifiuto a svolgere un lavoro illegittimo.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360co.1 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co.1dpr 1124/65 e del D.M. 12/7/2000 e dell’allegato al D.M. Lavorodel 11/12/2009 pubbl. in GU n.65 del 19/3/2010 (in Lista IIgruppo 7: malattie psichiche da disfunzioni dell’organizzazionedel lavoro), in relazione ad art. 2697 c.c. per omesso esame difatto decisivo tenuto conto che la patologia di costrittivitàorganizzativa è tabellata e grava su [OSCURATO:PERSONA] l’onere di fornire laprova contraria. Il disturbo post-traumatico da stress cronicosevero è infatti malattia prevista dal D.M. 12/7/2000 codice181, e dall’allegato al D.M. 11/12/09 -lista II gruppo 7-, comedisfunzione dell’organizzazione del lavoro e disturbodell’adattamento cronico; vige dunque la presunzione di origineprofessionale ed è onere di [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova di una diversaeziologia extralavorativa. La natura di malattia tabellataesonera il lavoratore dalla prova del nesso causale, dovendo eglisolo provare d’essere stato addetto alla lavorazione tabellata edi essere affetto da patologia, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito laprova contraria. In materia di infortuni sul lavoro trovaapplicazione, poi, il principio di equivalenza causale per cui èsufficiente, per far sorgere la tutela, che l’esposizione a rischioOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025sia stata concausa concorrente della malattia, non eNsusmeerno ddi ora ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025richiesto che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva oprevalente.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363cod. civ. in relazione alla espletata prova tecnica in primo gradoe testimoniale in secondo grado, da cui risulterebbe confermatala volontà punitiva del Comandante verso il ricorrente, e nelricostruire l’intento persecutorio si evincerebbe il nesso causaletra patologie a lavoro; deduce anche, in relazione all’art. 360co.1 n.5 c.p.c., l’errata valutazione e l’omesso pronuncia su unpunto decisivo della controversia, e la contraddittorietà dellamotivazione, per avere la Corte d’appello esaminatoparzialmente le prove testimoniali e documentali omettendo diesaminare alcuni elementi estremamente rilevanti da cuirisulterebbe che il ricorrente fosse l’unico dipendente incaricatodi utilizzare il sistema Sigemar dal cui malfunzionamentodiscendevano le continue vessazioni e pressioni su di luiesercitate. In sostanza, il ricorrente lamenta che l’analisi deisingoli fatti non abbia consentito di verificare la reiteratacostrizione che ha cagionato la malattia; ed era mancata unaCTU in appello che accertasse intento persecutorio e l’incidenzadei comportamenti del Comandante della capitaneria e di altridipendenti nella causazione della malattia professionale; leprove testimoniali erano state esaminate parzialmente e nonera stato rilevato che dopo il procedimento disciplinarearchiviato era stata fatta denuncia alla Procura della Repubblicada cui il lavoratore sarebbe stato poi assolto.Nel controricorso l’Istituto eccepisce l’inammissibilità del ricorsoin cui non è illustrata la violazione di norme di diritto contenutaOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025in sentenza, ed è indicata la censura ex art. 360 primo Ncuommerom di ara ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025n. 5 c.p.c. con mescolanza e sovrapposizione di mezzi diimpugnazione eterogenei. Sul primo motivo richiama lapronuncia della Corte di Cass. n.3207/19 secondo la quale c’èpresunzione di origine professionale solo se è provatal’adibizione ad una lavorazione tabellata o l’esposizione ad unrischio ambientale provocato da quella lavorazione; sul secondomotivo, rileva che se la doglianza si riduce a vizio motivazionaleessa non rientra nella residua ipotesi di carenza del minimocostituzionale ove pure non sia stato correttamente esercitato ilpotere di apprezzamento delle prove non legali, ed ancora, lavalutazione del corredo probatorio compete solo al giudice dimerito.3. Il ricorso è complessivamente inammissibile.4. Preliminarmente, si osserva che sul piano normativo il D.M.11 dicembre 2009, avente ad oggetto l’aggiornamentodell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denunciaai sensi dell’art. 139 del T.U. 1124/65, contempla, in Lista II alGruppo 7, fra le malattie psichiche e psicosomatiche dadisfunzioni dell’organizzazione del lavoro, il disturbo post-traumatico da stress con riferimento alle lavorazioni/esposizionidefinite come “costrittività organizzative”, di cui in nota forniscedescrizione definitoria e comportamentale; si annoverano lamarginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento dimansioni, mancata assegnazione di compiti lavorativi coninattività forzata, prolungata attribuzione di compitidequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutivarispetto al profilo professionale posseduto, prolungataad eventuali condizioni di handicap psico-fisici, impedimentoOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025sistematico e strutturale all’accesso a notizie, inadeguNuamteeroz dzi ara ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinariainiziative formative, di riqualificazione e aggiornamentoprofessionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme dicontrollo, ed altre assimilabili. La previsione della esposizione dirischio cui si collega la malattia psichica tabellata incontratuttavia un limite ontologico e finalistico nella nozionecategoriale data dalla Lista II in cui risulta inserita, risultando inessa raggruppate le “malattie la cui origine lavorativa è dilimitata probabilità” (a fronte delle malattie della Lista I di“elevata probabilità” e di contro alla Lista III relativa a malattiela cui origine lavorativa “è possibile”), e nella disposizionedell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale laddove vieneprecisato che l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui aldecreto ministeriale del 14 gennaio 2008 per le quali èobbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 deltesto unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124“riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4,5 e 6; la Lista II, gruppi 1 e 6, e la Lista III, gruppi 1 e 2”.4.1 - Il D.M. 11/12/2009 ha dunque aggiornato e integratol'elenco delle malattie che devono essere segnalate ai sensi dellanormativa vigente, in particolare quelle potenzialmentecorrelate all'attività lavorativa, ma il confermato inserimentodella costrittività organizzativa nel gruppo 7 della Lista II, inforza della “limitata probabilità” di origine lavorativaassegnatale, già così previsto nel D.M. 14/1/2008, necessita diun’indagine sull’idoneità delle peculiari modalità lavorative aprovocare quella malattia. La previsione della disfunzionedell’organizzazione del lavoro quale causa del disturbo post-Oscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025traumatico da stress non può prescindere da una verificaN udmie rtoi pdi ora ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025non soltanto medico-legale in ordine alla patologia psichica epsicosomatica descritta in tabella, ma soprattutto dalla verificadelle condizioni organizzative gravanti sul lavoratore quale fontedella disfunzione costrittiva, in ragione delle esposizioni dirischio derivanti dalle modalità di espletamento del lavoro comeinnanzi descritte. Ricorre, dunque, la necessità di una dupliceverifica prima di attribuirne la connotazione di “malattiatabellata”: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative checostringono il lavoratore a ridurre la pienezza qualitativa equantitativa delle mansioni, e la soggettiva alterazione psichicadel vissuto lavorativo nell’ordinario e prolungato (nonoccasionale) svolgimento dell’attività lavorativa.4.2 - Per ritenere presuntivamente ricorrente il nesso causaletra l’esposizione a rischio e la malattia diagnosticata occorredunque una previa dimostrazione in fatto di atti ecomportamenti che denotino una costrizione organizzativapotenzialmente nociva alla integrità psico-fisica del lavoratore,il che richiede una dimostrazione in fatto sulle modalità epresupposti causativi dell’effetto patologico; non basta acclararel’adibizione a mansioni aventi i connotati esemplificativi, o adessi assimilabili, elencati in Lista II gruppo 7, e la naturastressogena della patologia, ma occorre la dimostrazione delladeviazione consapevole da un modello organizzativo che creicondizioni di marginalizzazione dalla attività lavorativa, diinattività forzata, di dequalificazione e frammentazioneesecutiva delle prestazioni assegnate, di impedimenti oinadeguatezza informative e strumentali, di esasperate forme dicontrollo. In questi termini, la dimostrazione della reiterazioneed intento persecutorio di condotte datoriali orientate verso laOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025denunciata costrittività organizzativa si rivela in Nsumtrereo tdti ara ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025connessione causale con il diagnosticato disturbo psichico,rilevante anche ai fini della copertura assicurativa.5. L’inclusione della malattia denunciata tra le malattietabellate, ai sensi dell'articolo 3 d.P.R. n.1124/1965, determinal’esistenza di una presunzione legale di origine professionalequalora il lavoratore abbia provato l'adibizione ad unalavorazione tabellata -o l'esposizione ad un rischio ambientaleprovocato da quella lavorazione- e l'esistenza della malattia edabbia effettuato la denuncia nel termine massimo diindennizzabilità (cfr. Cass. ord. n.3207/2019). Prima ancora diverificare se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto al proprio onere probatoriocontrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la provache la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionalie non dal lavoro, occorre dunque che siano delineati gli aspettioggettivi e soggettivi della lamentata costrittività organizzativa,e ciò non può prescindere da un accertamento in fattocompiutamente svolto nei due gradi di merito attraverso attivitàistruttoria di tipo tecnico (CTU in primo grado), documentale etestimoniale (in grado di appello).5.1 – Se è vero, come osservato in ord. n.23665/2022, che “lacostrittività organizzativa o il mobbing, nelle loro variemanifestazioni, possono essere considerati in ambito [OSCURATO:PERSONA](Cass. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 5 marzo 2018, n. 5066)e che l’inserimento di tali profili nelle tabelle di cui all’art. 139d.p.r. 1124/1965 può avere valore indiziario (Cass. 12settembre 2019, n. 22837; Cass. 2 agosto 2012, n. 13868); maciò non significa che l’esistenza di un disturbo psichico inconnessione con il lavoro svolto sia, di per sé sola, ragione dicopertura assicurativa, restando la fattispecie soggetta alleOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025regole proprie delle malattie c.d. “tabellate”; affinché si vNeumreifroic dhi rai ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025il rischio assicurato o la responsabilità datoriale “è necessarioche la situazione lavorativa intercetti una situazione obiettiva dinocività, perché il rapporto interpersonale interno adun’organizzazione, inserito in una relazione continuativa, è in sépossibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia dellavoratore non può in sé dirsi ragione per la qualificazione intermini morbigeni dell’attività svolta, se non quando risultil’eccedenza dalla norma, per fattori intenzionali (mobbing), perinadempimenti (dequalificazioni; svuotamento mansioni) oricorrenze indebitamente stressogene (straining), anche sotto ilprofilo della perdurante eccedenza dei carichi o, al contrario, divicende di emarginazione e simili”. Il rilievo è tratto dallapronuncia di questa Corte, con ord. n. 8948/2020 in cui, aconferma dell’orientamento espresso con ord. n. 5066/2018, èstato osservato che, nel richiamare il concetto di rischio tutelatoex art. 1 d.P.R. n. 1124/65 e la natura delle malattieprofessionali di cui al successivo art. 3, occorre tener presenteche “rileva non soltanto il rischio specifico proprio dellalavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossianon strettamente insito nell'atto materiale della prestazione macollegato con la prestazione stessa, come questa Corte haaffermato in svariate occasioni (per le attività prodromiche, perle attività di prevenzione, per gli atti di locomozione interna, lepause fisiologiche, le attività sindacali) ai sensi dell'art. 1 TU inmateria di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16,Cass. 7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass.16417/2005, Cass. 7633/2004, Cass. 3765/2004, Cass.131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass.3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass.6894/2002, Cass. 5841/2002, Cass. 5354/2002). Lo stessoOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025orientamento è stato riaffermato da questa Corte, a prNoupmoerso idti ora ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza n.3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stataestesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivodi sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenutameritevole di tutela ancorché, certamente, non in quantodipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per séconsiderata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quantoconnessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoroall'interno di un determinato ambiente”.5.2 - In questa ottica è stata riconosciuta, ad esempio, tutelaad un rischio generico (quello della percorrenza di un trattostradale) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, ol’estensione dell’ambito di tutela assicurativa in relazione allanozione di rischio ambientale che delimita lo spazio entro ilquale si esercitano le attività lavorative in modo oggettivo aprescindere dalla diretta adibizione ad una macchina, sì daindividuare i soggetti tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa(tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescinderedalla "manualità" della mansione ed a prescindere dal fatto chesiano addetti alla stessa macchina); e tanto in conformità alprincipio affermato in giurisprudenza costituzionale secondo cuia parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela (conriferimento al rischio ambientale, Corte Cost. 206/1974 en.114/1977, per i lavoratori operanti nello stesso ambiente edesposti alla stessa causa patogena). [OSCURATO:PERSONA]. ord.n.8948/20 “In tal senso questa Corte si è espressa a Sez. Unitecon la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela assicurativa"al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello resopresso le macchine", essendo appunto la pericolosità dataOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025dall'ambiente di lavoro. Ed ancora, nella stessa diNruemzeiroo ndi era ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025muove, soprattutto, la nota sentenza della Corte Cost. n.179/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'articolo 3, comma primo, del testo unico numero 1124 del1965 nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione controle malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche perle malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegateconcernenti le dette malattie e da quelle causate da unalavorazione specificata", talché, come riconosciuto da questaCorte con sentenza n. 5577/1998, l'assicurazione contro lemalattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anchediverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testounico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da unagente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti dimalattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.6. Sul punto, la Corte territoriale ha apprezzato alcune dellecircostanze di maggiore rilievo illustrative, nella prospettazionedel ricorrente, della dedotta costrittività (un rapportodisciplinare per essersi il lavoratore rifiutato di inserire i dati nelsistema informatico Sigemar; gli esposti alla Procura dellaRepubblica da parte dei superiori gerarchici; il rigetto delladomanda di modifica del giorno settimanale di rientropomeridiano; le azioni vessatorie dei superiori che continuavanoa vessare il ricorrente affinché lavorasse utilizzando il predettosistema informatico e non quello precedentemente in uso; lecondotte diffamatorie nei riguardi del ricorrente tacciato didormire sul posto di lavoro e di non saper fare il proprio lavoro,nonché di essere mafioso e di possedere armi in macchina)escludendo per ciascuna di esse l’intento persecutorio,preordinato alla prevaricazione, e la loro afflittività ai fini dellaOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025estromissione del dipendente dal contesto lavorativNoum: eroP dei rra ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025ciascun episodio citato la Corte, sulla base di prove testimonialie documentali, ha escluso il carattere persecutorio ed ha fornitouna versione ricostruttiva dei fatti a giustificazione di quantolamentato o accaduto. Si tratta di un convincimento di meritorispetto al quale, stante comunque l’irrilevanza della merainsufficienza motivazionale (Cass., S.U., 7/4/2014, n. 8053), èirrilevante e non ammissibile la reiterazione della diversaversione ricostruttiva dei fatti, sia in presenza di una pronunciadi rigetto, in appello, confermativa del primo grado (cd. doppiaconforme), sia in ragione della inaccessibile revisione del meritoin sede di giudizio di legittimità.6.1 - Così come non basta l’insorgere della malattia in sé sola acomprovare quanto necessario, se le condizioni dellaprestazione sono, secondo quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, non eccedenti la normalità dei rapporti di lavoro, inquanto, rispetto ad una patologia di natura psichica, non sonoesclusi differenti fattori causali; d’altra parte, il ragionamentosulla normalità delle condizioni di lavoro non necessariamentedeve svolgersi sulla base di una valutazione medico-legale,riguardando esso profili propri dei rapporti interpersonali nellospeciale ambiente lavorativo, chiaramente di diretta pertinenzagiudiziale.7. Si osserva, inoltre, che il motivo di ricorso, come strutturato,sull’omesso esame di un fatto decisivo inerente alla natura dimalattia tabellata a cui si applichi la regola dell’onere probatorioa carico di [OSCURATO:PERSONA] sulla fonte extralavorativa della patologiadiagnostica, è peraltro inammissibile, in presenza di un datoOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025istruttorio compiutamente svolto e analizzato dalla CNourmteero ddi rai ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025merito, come innanzi argomentato.7.1 - L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 7/8/2012, n.134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Cortedi cassazione, con la precisazione che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardareOscu ramento disposto Numero registro generale 26230/2021l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesNi umero sezionale 2977/2025Numero di raccolta generale 27444/2025difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleData pubblicazione 14/10/2025conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. n. 2961 del 2025) o che possa tradursi in unacensura sul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito” (sent. N. 11892del 2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1,n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -peril tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.n. 14802 del 2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035 del 2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o daglile parti avente carattere decisivo (ord. n. 13024 del 2022).8. Orbene, il ricorrente, nel formulare osservazioni critichesull’argomentazione giudiziale espressa in sentenza, tralascia diindicare quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame ed ilrapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisionea sé sfavorevole della controversia, circostanza che deve essere,a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata inricorso (ord. n. 29954 del 2022). Peraltro, la valutazione delleOscu ramento disposto Numero registro generale 26230/2021prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusivaN umero sezionale 2977/2025Numero di raccolta generale 27444/2025all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiData pubblicazione 14/10/2025conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizioprevisto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censuravolta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, anorma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurarela complessiva valutazione delle risultanze processuali,contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere larevisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamentidi fatto compiuti dal giudice di merito (ord. n.20553 del 2021).L’approfondimento svolto nella impugnata pronuncia ha infattiaccertato l’assenza di comportamenti intenzionalmentevessatori, generatori di un ambiente logorante e stressogenoper il dipendente, non rispettoso di principi ergonomici e fontedi danno alla salute, e non sono emerse condizioni usuranti dalpunto di vista psichico che, per effetto della ricorrenza dicontatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico,possano aver costituito fondamento per la tutela assicurativapubblica ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965, nelle forme dellac.d. "costrittività organizzativa".9. Analoghe considerazioni in fatto e in diritto coinvolgonol’analisi del secondo motivo di ricorso, anch’esso strutturato nelparadigma dell’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. La censura mossa dalricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti,appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cuiOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025non sia stata operata valutazione di merito; attraveNurmseoro dli ara ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025ricostruzione in fatto e in diritto, la Corte ha rispettato lacompletezza motivazionale nel ritenere che i singoli episodilamentati non siano espressivi di una disfunzionedell’organizzazione del lavoro. In dettaglio, la Corte ha rilevatoche il rapporto disciplinare sul rifiuto di adempiere alleoperazioni di inserimento graduale nel sistema Sigemar dellematricole della gente di mare non recasse espressioni di giudiziodi merito né imponesse sanzioni, che gli esposti alla Procuradella Repubblica non contenessero toni accusatori o diffamatoriai danni del lavoratore quanto miravano a difendere l’operatodegli esponenti già a loro volta destinatari di una precedentenota del lavoratore sulla mancanza di serenità lavorativa e sucondotte vessatorie tenute a suoi danni, che il rigetto delladomanda di modifica del giorno di rientro pomeridiano eramotivato sull’esigenza di garantire il servizio di ricezione delpubblico e sulla mancanza di specifici impedimenti di altrifamiliari ad assistere un congiunto del lavoratore bisognevole diassistenza, che dall’istruttoria testimoniale svolta non eranoemersi elementi di riscontro alle lamentate condottediffamatorie, che dal provvedimento di archiviazione delprocedimento disciplinare risultava che il lavoratore avesseottemperato agli ordini impartiti con modalità diverse da quellerichieste dal suo superiore. Il ricorrente, da canto suo, haespresso un dissenso valutativo all’iter argomentativo delgiudice di merito, senza riportare nello specifico quali siano leevidenze storiche che avrebbero potuto consentire,diversamente da quanto ricostruito in fatto, di ritenere che gliOscuramento disposto Numero registro generale 26230/2021Numero sezionale 2977/2025lavorativo fossero espressivi di costrittività e causaNlummeeron dti era ccolta generale 27444/2025Data pubblicazione 14/10/2025connessi con il diagnosticato disturbo psichico.10. L’ulteriore censura riportata nel secondo motivo di ricorso,sotto il profilo di violazione degli artt. 1362-1363 c.c., èparimenti affetta da inammissibilità. Non va dimenticato chel’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice dimerito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione deicanoni ermeneutici o vizio di motivazione (Cass. ord.20294/2019) e nel caso di specie il ricorrente non indica qualesia l’erronea valutazione compiuta dal giudice di merito nellainterpretazione degli atti o dei comportamenti tenuti dalle partinel corso del rapporto lavorativo in occasione dei singoli episodidenunciati (ut supra richiamati) sotto il profilo della difformitàermeneutica fornita in sede di giudizio rispetto ai criteriletterale, intenzionale, sistematico sanciti dalle citatedisposizioni codicistiche. Trattasi, peraltro, di valutazionicompiute dal giudice di appello sulla base di dati probatoriraccolti nel contraddittorio delle parti, espressive del prudenteapprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c., che nonsoltanto non è stato oggetto di specifica censura comeviolazione di norma di legge processuale, ma neppure potrebberisolversi in una inammissibile rivalutazione in sede di giudiziodi legittimità dei mezzi di prova assunti nel giudizio di merito.La doglianza non indica una specifica violazione del canoneermeneutico bensì introduce una rinnovata valutazione deldenunciato comportamento ostile datoriale.11. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. In presenzadella dichiarazione esonerativa per motivi reddituali in caso diOscu ramento disposto Numero registro generale 26230/2021soccombenza, nulla si dispone in ordine alla regolazione delleN umero sezionale 2977/2025Numero di raccolta generale 27444/2025spese processuali.Data pubblicazione 14/10/202512. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, inpresenza di dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato edella riservatezza dei dati inerenti alla salute, si dispone, in casodi riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza,l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativodella parte ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno2025.La Presidente