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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37658/2025

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IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 27 febbraio 2023 del medesimo Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen.) commesso in data 5 dicembre 2017 (non 2012 come indicato per evidente errore materiale nella sentenza impugnata.

Nei confronti dell’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta l’aggravante della recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla non ritenuta nullità degli atti istruttori probanti la penale responsabilità dell’imputato per effetto del mutamento dell’organo giudicante;

2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato laddove non si è tenuto in debito conto delle testimonianze rese in giudizio che riportano situazioni di pericolo poste in essere da altri soggetti, al tempo detenuti presso il medesimo carcere, laddove si legge che altro detenuto, per protestare contro l’amministrazione penitenziaria si sarebbe cosparso di olio il corpo per distruggere i mobili ubicati all’interno della sua cella;

3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. non essendo provati il concorso materiale dell’odierno ricorrente nel reato in contestazione, nonché l’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato stesso;

4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al difetto di condizione di procedibilità per assenza di querela;

5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 [si immagina “bis” – ndr.] cod. pen. per insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo relativi al reato di danneggiamento, nonché sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto.

Rilevato che tutti i predetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, per l’effetto inammissibili, in quanto, occorre premettere che, al fine della corretta valutazione dei motivi di ricorso si deve tenere conto del fatto che ci si trova in presenza di sentenze di primo e di secondo grado che costituiscono un cd.

“doppia conforme” e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); [OSCURATO:PERSONA] poi che il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità limitandosi a riportare questioni di diritto ma senza fare riferimento a specifici elementi relativi alle vicende processuali; che, la Corte di appello nella sentenza impugnata ha chiarito che la relativa eccezione di nullità è destituita di fondamento nella misura in cui risulta dalla sentenza di primo grado che il nuovo [OSCURATO:PERSONA], subentrando al precedente, ha proceduto con il consenso delle parti alla rinnovazione dell’istruttoria, elemento questo neppure menzionato e contrastato con il ricorso in esame; [OSCURATO:PERSONA] altresì che con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); che, comunque, nessuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente è ravvisabile nelle sentenze dei Giudici di merito (come detto da valutarsi come un unico corpo motivazionale); [OSCURATO:PERSONA], ancora, che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto, essendo pacifico che i beni oggetto di danneggiamento sono beni mobili del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, beni indicati nel numero 7) dell'articolo 625, richiamato dal comma 2 dell’art. 635 cod. pen., e, più in particolare beni “destinati a pubblico servizio”, con la conseguenza che il reato era ed è procedibile di ufficio e non a querela di parte; [OSCURATO:PERSONA], infine, che la Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato anche sulla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando che il fatto che ci trova in presenza di un comportamento immotivatamente violento e potenzialmente idoneo a provocare danni ancora maggiori a persone e cose ad opera di soggetto gravato da numerosi ed allarmanti precedenti non solo incide sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ma rende per le stesse ragioni improponibile anche il proscioglimento per tenuità dei fatti; che pertanto nessun vizio censurabile in sede di legittimità risulta ravvisabile anche sotto quest’ultimo profilo di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 27 febbraio 2023 del medesimo Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen.) commesso in data 5 dicembre 2017 (non 2012 come indicato per evidente errore materiale nella sentenza impugnata. Nei confronti dell’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta l’aggravante della recidiva infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla non ritenuta nullità degli atti istruttori probanti la penale responsabilità dell’imputato per effetto del mutamento dell’organo giudicante; 2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato laddove non si è tenuto in debito conto delle testimonianze rese in giudizio che riportano situazioni di pericolo poste in essere da altri soggetti, al tempo detenuti presso il medesimo carcere, laddove si legge che altro detenuto, per protestare contro l’amministrazione penitenziaria si sarebbe cosparso di olio il corpo per distruggere i mobili ubicati all’interno della sua cella; 3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. non essendo provati il concorso materiale dell’odierno ricorrente nel reato in contestazione, nonché l’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato stesso; 4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al difetto di condizione di procedibilità per assenza di querela; 5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 [si immagina “bis” – ndr.] cod. pen. per insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo relativi al reato di danneggiamento, nonché sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. Rilevato che tutti i predetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, per l’effetto inammissibili, in quanto, occorre premettere che, al fine della corretta valutazione dei motivi di ricorso si deve tenere conto del fatto che ci si trova in presenza di sentenze di primo e di secondo grado che costituiscono un cd. “doppia conforme” e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); [OSCURATO:PERSONA] poi che il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità limitandosi a riportare questioni di diritto ma senza fare riferimento a specifici elementi relativi alle vicende processuali; che, la Corte di appello nella sentenza impugnata ha chiarito che la relativa eccezione di nullità è destituita di fondamento nella misura in cui risulta dalla sentenza di primo grado che il nuovo [OSCURATO:PERSONA], subentrando al precedente, ha proceduto con il consenso delle parti alla rinnovazione dell’istruttoria, elemento questo neppure menzionato e contrastato con il ricorso in esame; [OSCURATO:PERSONA] altresì che con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); che, comunque, nessuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente è ravvisabile nelle sentenze dei Giudici di merito (come detto da valutarsi come un unico corpo motivazionale); [OSCURATO:PERSONA], ancora, che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto, essendo pacifico che i beni oggetto di danneggiamento sono beni mobili del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, beni indicati nel numero 7) dell'articolo 625, richiamato dal comma 2 dell’art. 635 cod. pen., e, più in particolare beni “destinati a pubblico servizio”, con la conseguenza che il reato era ed è procedibile di ufficio e non a querela di parte; [OSCURATO:PERSONA], infine, che la Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato anche sulla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando che il fatto che ci trova in presenza di un comportamento immotivatamente violento e potenzialmente idoneo a provocare danni ancora maggiori a persone e cose ad opera di soggetto gravato da numerosi ed allarmanti precedenti non solo incide sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ma rende per le stesse ragioni improponibile anche il proscioglimento per tenuità dei fatti; che pertanto nessun vizio censurabile in sede di legittimità risulta ravvisabile anche sotto quest’ultimo profilo di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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