CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei confronti diB.C.C. del Garda - Banca di credito cooperativo Colli morenici del Gardasoc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente – ricorrente incidentale;avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 160/2022 depositata il 4febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal ConsigliereGuido Romano.1. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, laBanca di credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] del Garda soc. coop. chiedendo,Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/2026relativamente al c/c n. 107799 e al conto anticipi e sconti n. 107799, di accertarsi:- l’applicazione di interessi usurari; - l’applicazione della illegittima capitalizzazionetrimestrale degli interessi passivi nonché della prassi dell’unilaterale variazione deitassi e delle condizioni contrattuali; - l’illegittimità della commissione di massimoscoperto, perché non concordata, indeterminata negli elementi essenziali e,comunque, nulla per mancanza di causa; - la nullità delle variazioni, avvenute incostanza di rapporto e non concordate, delle condizioni contrattuali; - il “dare eavere” tra le parti in costanza dei rapporti dedotti, previo ricalcolo sull’interorapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggiotrimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della commissione dimassimo scoperto, della valuta, delle condizioni; - che la banca, con la propriacondotta contra legem, ha cagionato all’attrice un danno da valutarsi in viaequitativa.Costituitosi l’istituto di credito, il Tribunale di Brescia, senza l’esperimento diquestione di nullità contrattuale per difetto del requisito di forma; - è infondata ladoglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, trattandosi diclausola contrattuale legittima, ai sensi dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del9 febbraio 2000 (anteriore alla stipulazione del contratto de quo, del 23 febbraio2004) e relativamente alla quale, pur nel dato della scarsa leggibilità dei documentiprodotti, vi è prova della specifica sottoscrizione; - non ha pregio dedurre la nullitàdella pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, rispondendo essa alrequisito di determinatezza; - è infondata la pretesa di dichiarazione dellainefficacia delle variazioni deliberate dalla banca in corso di rapporto, essendo talefacoltà prevista dall'art. 13 del contratto, specificamente approvato, ed essendo,in ogni caso assolutamente generica la contestazione; - non è provata la tesiriguardante la sussistenza di usura c.d. oggettiva, essendo la relativa allegazionebasata sulle erronee tesi della cumulabilità delle commissioni di massimo scopertocon gli interessi ai fini della determinazione del TEG e della incongruità del criterioelaborato sino al 2009 dalla Banca d'Italia; - non è provata la c.d. usura soggettiva.Proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello di Brescia riformavaparzialmente la decisione di prime cure ed accertava che, alla data del 10 ottobren. 21949/2022 - 2 -Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/20262014, il conto corrente ordinario n. 107799 presentava un saldo attivo, in favoredella società appellante, pari ad €. 16.000,18.In particolare, la Corte territoriale rilevava come nel contratto di contocorrente stipulato in data 23 febbraio 2004 non fosse stata sottoscritta la clausolarelativa alla capitalizzazione degli interessi con conseguente necessità che gliimporti addebitati per tale titolo siano detratti in sede di rideterminazione del saldodel conto. Sotto altro profilo, la Corte riteneva la nullità delle commissioni dimassimo scoperto con conseguente necessità di depurazione dei relativi addebiti.Al contrario, la Corte rigettava il motivo di appello relativamente allo jus variandied alla applicazione di interessi usurari.2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo ColliMorenici del Garda soc. coop. che propone ricorso incidentale.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è così rubricato:«violazione e falsa applicazione dell’art. 118 del [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall’art. 360 comma 1 numero 3 cpc. La banca non ha fornito la prova dellecomunicazioni dell’applicato ius variandi».In particolare, la ricorrente sostiene che la banca non ha fornito la provadell’avvenuta comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattualievidenziando di aver richiesto la documentazione idonea a dimostrare talicomunicazioni, senza ottenere riscontro, nonostante fosse stata sollecitata anchela produzione integrale degli atti relativi al rapporto.I giudici di merito hanno ritenuto la doglianza generica, per mancataspecificazione delle variazioni e dei relativi momenti di applicazione, escludendocosì l’esame nel merito; tale impostazione è censurata perché ritenutaeccessivamente formalistica e non coerente con la natura della contestazione.Secondo la prospettazione difensiva, lo ius variandi consente alla banca dimodificare unilateralmente le condizioni contrattuali solo subordinatamente aln. 21949/2022 - 3 -Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/2026rispetto di rigorosi obblighi informativi, tra cui la preventiva comunicazione alcliente in forma chiara e trasparente. L’art. 118 TUB impone, infatti, un obbligo dicomunicazione scritta delle variazioni sfavorevoli, funzionale a garantire latrasparenza del rapporto e il diritto del cliente di recedere senza penalità. Taledisciplina, ulteriormente precisata dalla normativa secondaria e dagli interventisuccessivi, comporta che l’onere della prova dell’avvenuta comunicazione graviintegralmente sulla banca. In difetto di tale prova, le modifiche devono ritenersiinefficaci, con conseguente applicazione delle condizioni precedentementepattuite. Nel caso di specie, la banca non avrebbe dimostrato di aver adempiuto atale onere, determinando la violazione dell’art. 118 TUB.Il motivo di ricorso si presenta inammissibile sotto un duplice profilo.Va, in primo luogo, osservato come esso non si confronti con la ratiodecidendi esposta nella motivazione della decisione impugnata. In quest’ultima,infatti, si legge che: «premesso che l'art. 119 TUB ha ad oggetto copia delladocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci annie non invece della documentazione contrattuale, si deve constatare chel'appellante nulla replica al rilievo per cui "l'estrema genericità di quest'ultimaallegazione - non supportata da alcuna indicazione in relazione a quali sarebberostate le modificazioni dei tassi d'interesse e delle altre condizioni intervenutenonché in relazione al momento in cui sarebbero intervenute - ne preclude l'esamenel merito (oltre che ovviamente la possibilità per la convenuta di allegare eprovare il contrario)". Rilievo pienamente condivisibile, atteso che l’attointroduttivo del primo grado del giudizio proponeva solo la domanda di “dichiararenulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate”,senza l’esposizione di alcun argomento illustrativo, e la stessa memoria ex art. 183n. 1 c.p.c. ometteva di individuare in modo specifico le variazioni peggiorativeaffette da tale vizio. Né, pacificamente, a tali insormontabili carenze di allegazionepuò offrire rimedio il quadro complessivamente emerso dall'accertamento peritale,disposto nel giudizio di appello e finalizzato al compimento di indagini estranee altema che ci occupa».Ciò posto, appare evidente come la parte non contesti che le originarieallegazioni da essa svolta nell’atto di citazione fossero effettivamente generiche.n. 21949/2022 - 4 -Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/2026Sotto altro profilo, il motivo di ricorso si presenta inammissibile ancheperché la censura attiene all’accertamento del fatto.2. — Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «Errori ed incongruenzedella consulenza tecnica di ufficio. La valutazione errata delle risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fattovalere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».Secondo la ricorrente, la corte d’appello ha accolto le doglianze lamentatedal correntista in merito al computo della commissione di massimo scoperto edall’anatocismo, ma giungendo ad una rideterminazione del saldo errata sulla basedelle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico. Questi, infatti, avrebbecommesso un errore, perché nella rideterminazione finale tiene conto solo dellesomme conseguenti alla depurazione dell’effetto anatocistico (pari ad euro16.000,18), senza anche considerare le somme che vanno restituite alla cliente atitolo di CMS e pari ad euro 12.879,67. Pertanto, il saldo effettivo a credito delcliente dovrebbe essere determinato dai due addendi 12.879,67+16000,18=28.879,85. Tuttavia, la Corte, pur accogliendo nel merito entrambe le doglianzedel correntista, probabilmente indotta in errore dalle conclusioni finali dellaconsulenza tecnica, giunge all’errata conclusione espressa alla pagina 14 dellasentenza: “accerta che alla data del 10 ottobre 2014 il conto corrente ordinario n.107799 presentava un saldo attivo, in favore della società appellante, pari ad euro16.000,18”.Anche tale motivo, che involge una presunta carenza di motivazione, sipresenta inammissibile.Infatti, come affermato più volte da questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass.Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n.27551, Rv. 672731 - 01).n. 21949/2022 - 5 -Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/2026Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nel controricorso, il fattostorico, il cui esame si adduce essere stato omesso, non sarebbe rappresentatodalla consulenza tecnica in sé, che anzi sarebbe errata, quanto proprio dall’asseritodifferente risultato cui la consulenza tecnica avrebbe condotto se, in ipotesi, fossestata corretta. Conseguentemente, la doglianza si riduce ad una censura - peraltrodi mero fatto - dell’elemento probatorio rappresentato dalle conclusioni dellaconsulenza tecnica, di cui, in ultima analisi, viene chiesta la revisione.Oltre a tale considerazione, giova osservare come dalla sentenza impugnataemerga che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico non sono state attinteda critiche ad opera dei consulenti di entrambe le parti.3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale consegue, dinecessità, l’inefficacia del ricorso incidentale dell’istituto di credito in quantotardivamente proposto.È stato, infatti, affermato che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorsoincidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione siainammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato propostonel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dallanotificazione del ricorso principale). (Cass. Sez. 5, 22/06/2021, n. 17707, Rv.661757 - 01)4. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso principale propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale propostodalla Banca di credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] del Garda soc. coop. deve esseredichiarato inefficace.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va, peraltro, condannata alla refusione delle spese del giudiziodi legittimità nei confronti della controricorrente. Infatti, questa Corte ha avutomodo di affermare che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorsoprincipale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbestata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte dicassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunquel'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia chen. 21949/2022 - 6 -Numero registro generale 21949/2022Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 21967/2026Data pubblicazione 26/06/2026l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.(Cass. Sez. 3, 04/12/2023, n. 33733, Rv. 669526 - 01) P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;dichiara inefficace il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 edagli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione della Cortedi cassazione, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 21949/2022 - 7 -