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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2023

Cassazione n. 05505/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25467/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege , ricorso introduttivo del procedimento nel quale sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal medesimo difensore già menzionato, con domiciliazioneex lege; -interventori eredi del ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 652/2023, depositata il 29/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], formulando sette motivi, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 652/2023, depositata in data 2906/2023 con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia n. 34/2022 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni, ex artt.2043 e 2059 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’assunto che il Loiacono avesse nascosto un’arma con matricola abrasa in un magazzino di sua proprietà e che in seguito ne avesse anonimamente segnalato la presenza ai Carabinieri, provocando a suo carico un giudizio penale per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 779/2019 del Tribunale di Vercelli; [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.

Considerato che: non è necessario dar conto dei singoli motivi del ricorso, atteso che in data 8/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto partecipato alla controparte, onde assicurare il contraddittorio (v.

Cass., Sez.

Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28/06/2024(il che è pienamente ammissibile, v.

Cass. 17/07/2019, n. 19172), e in tale qualità, non contestata dalla controparte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 cod. proc. civ., notificato al Loiacono in data 28/07/2025, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, unitamente all’accettazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del Loiacono; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod. proc. civ., sul le spese del giudizio di cassazione, come pure richiesto in primis dal controricorrente, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche ipotesi che lo prevedono (Cass. 5/12/2023, n. 34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25467/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege , ricorso introduttivo del procedimento nel quale sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal medesimo difensore già menzionato, con domiciliazioneex lege; -interventori eredi del ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 652/2023, depositata il 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], formulando sette motivi, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 652/2023, depositata in data 2906/2023 con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia n. 34/2022 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni, ex artt.2043 e 2059 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’assunto che il Loiacono avesse nascosto un’arma con matricola abrasa in un magazzino di sua proprietà e che in seguito ne avesse anonimamente segnalato la presenza ai Carabinieri, provocando a suo carico un giudizio penale per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 779/2019 del Tribunale di Vercelli; [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ. Considerato che: non è necessario dar conto dei singoli motivi del ricorso, atteso che in data 8/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto partecipato alla controparte, onde assicurare il contraddittorio (v. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28/06/2024(il che è pienamente ammissibile, v. Cass. 17/07/2019, n. 19172), e in tale qualità, non contestata dalla controparte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 cod. proc. civ., notificato al Loiacono in data 28/07/2025, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, unitamente all’accettazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del Loiacono; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod. proc. civ., sul le spese del giudizio di cassazione, come pure richiesto in primis dal controricorrente, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche ipotesi che lo prevedono (Cass. 5/12/2023, n. 34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12
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