CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 05505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25467/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege , ricorso introduttivo del procedimento nel quale sono intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal medesimo difensore già menzionato, con domiciliazioneex lege; -interventori eredi del ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 652/2023, depositata il 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], formulando sette motivi, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 652/2023, depositata in data 2906/2023 con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia n. 34/2022 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni, ex artt.2043 e 2059 cod. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’assunto che il Loiacono avesse nascosto un’arma con matricola abrasa in un magazzino di sua proprietà e che in seguito ne avesse anonimamente segnalato la presenza ai Carabinieri, provocando a suo carico un giudizio penale per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 779/2019 del Tribunale di Vercelli; [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ. Considerato che: non è necessario dar conto dei singoli motivi del ricorso, atteso che in data 8/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto partecipato alla controparte, onde assicurare il contraddittorio (v. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28/06/2024(il che è pienamente ammissibile, v. Cass. 17/07/2019, n. 19172), e in tale qualità, non contestata dalla controparte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 cod. proc. civ., notificato al Loiacono in data 28/07/2025, con richiesta di compensazione integrale delle spese di giudizio, unitamente all’accettazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del Loiacono; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod. proc. civ., sul le spese del giudizio di cassazione, come pure richiesto in primis dal controricorrente, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche ipotesi che lo prevedono (Cass. 5/12/2023, n. 34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 12