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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 23627/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di cassare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 04/02/2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforme( della sentenza del Tribunale di Parma del 25 luglio 2019, dichiarava non doversi [9:5rocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato allo stesso ascritto al capo O per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena inflitta in anni 4 mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 1900,00 di multa per i reati allo stesso ascritti ai capi K, M, N. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermata ricorrenza di colpevolezza dell'imputato in relazione al capo K; la Corte di appello ha confermato la motivazione del giudice di primo grado senza puntuale valutazione delle doglianze difensive; l'affermazione della responsabilità del Mathew si è basato esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche senza alcun riscontro esterno; sono state inoltre del tutto travisate le fonti di prova acquisite in dibattimento con particolare riferimento all'individuazione del ricorrente quale autore della condotta sulla base delle dichiarazioni rese da Dako, Lombardo, Totaro, Galasso, Goffrini, che di fatto non hanno confermato l'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini, sicché la prova si deve ritenere fondata tutta sulla base delle attività di indagine preliminare ricorrendo nella sostanza per tutte le testimonianze espletate un travisamento della prova, anche tenuto conto dell'esito negativo della perquisizione domiciliare effettuata a carico del Mathew, mentre la disponibilità di 33 grammi di marjuana doveva essere riferita al consumo personale dello stesso ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli elementi probanti la colpevolezza dell'imputato con riferimento ai capi M ed N; la persona offesa si è sottratta all'esame dibattimentale e nessun teste è stato sentito sul punto; le video riprese non si sono mostrate sufficienti per identificare le persone coinvolte e, dunque, non può essere ritenuta sufficiente una valutazione basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, mai sentita in dibattimento e le cui dichiarazioni sono state acquisite illegittimamente, in contrasto con quanto disposto dall'art. 526 cod. proc. pen. e 111, comma 4, della Costituzione; la persona offesa già in sede di indagini dimostrava la sua inattendibilità considerato che affermava di essere stata colpita con una bottiglia di vetro e un coltello, ma presentava solo rossori sul collo e nessuna ferita o taglio.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancanza del giudizio quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; è erronea la pena applicata per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. attesa l'epoca di commissione [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Mathew, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado, avendo inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, attesa l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato al capo O della rubrica.

I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Mathew sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).

3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).5.

Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Mathew, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa nei motivi di ricorso in questa sede.

Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che dell'esito degli accertamenti tecnici ed elementi di riscontro acquisiti in giudizio, quali servizi di osservazione e captazioni telefoniche.

5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel contestare, piuttosto confusamente, l'avvenuto riconoscimento del Mathew mediante individuazione fotografica da parte dei diversi acquirenti della sostanza stupefacente, la difesa propone una lettura alternativa del merito inammissibile in questa sede, mediante un'analisi parcellizzata e non compiuta dell'esito dibattimentale, sostanzialmente omettendo di confrontarsi con la motivazione.

In tal senso occorre osservare come la Corte di appello - con motivazione del tutto conforme alla decisione di primo grado, che è stata ampiamente richiamata - nel ricostruire la diretta riferibilità della condotta di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, abbia considerato come elemento fondamentale, con motivazione logica e del tutto priva di aporie, la diretta riferibilità al ricorrente dell'utenza con la quale entravano in contatto non solo gli acquirenti della sostanza stupefacente, ma anche il fornitore dello stesso.

La diretta riferibilità dell'utenza in questione al Mathew e l'eccezionale riscontro dei ripetuti contatti tra tale utenza e le numerazioni direttamente riferibili ai soggetti acquirenti, che hanno tutti confermato di avere utilizzato il contatto del Mathew per ordinare e poi ritirare la sostanza stupefacente, è il dato principale nella valutazione della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato.

A tale dato, a portata oggettiva e riscontrato ampiamente da tutti i testi, come evidenziato dalla motivazione di primo e di secondo grado in modo logico ed approfondito, si è aggiunto l'ulteriore elemento del riconoscimento fotografico, di fatto confermato direttamente dal Totaro sia nell'immediatezza che in udienza, che dagli altri acquirenti che hanno confermato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti pur non riuscendo a riconoscerlo in aula a causa del decorso di un consistente lasso di tempo (ad eccezione di Galasso a Goffrini, che non effettuavano alcun riconoscimento).

La Corte di appello, nel richiamare la portata di questi ulteriori elementi di prova, ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, quanto alla portata del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari che è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza (come emerge chiaramente con motivazione logica e priva di aporie per la Dako e per il Lombardo), ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione confermativa alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585- 01).

La Corte di appello ha dunque tenuto conto di una serie elementi estremamente significativi e, con una motivazione del tutto persuasiva e logica, ha condiviso il passaggio della sentenza di primo grado che ha portato anche all'acquisizione delle dichiarazioni di individuazione unitamente alle foto visionate al fascicolo per il dibattimento, poiché utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale, a prescindere dal fatto che il riconoscimento fosse stato reiterato in dibattimento (Sez. 5, n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248951- 01).

Deve conseguentemente essere ritenuta la genericità del motivo proposto, caratterizzato da un mancato confronto con le argomentazioni svolte sia dal giudice di primo che di secondo grado.

Genericità che emerge ancor più a causa della mancanza di qualsiasi specifico riferimento nel ritenere ricorrente nel caso concreto un travisamento della prova.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'osservanza del principio di specificità, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento della prova, è necessaria la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01), circostanza che all'evidenza non ricorre attesa la articolata motivazione della Corte di appello sul punto, in assenza di qualsiasi infedele rappresentazione quanto alle dichiarazioni rese dai diversi testi che entravano in contatto con il Mathew per l'acquisto di sostanza stupefacente.

6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel sostenere la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione, logica, persuasiva e priva di aporie della Corte di appello, che richiamando ampiamente il percorso motivazionale del giudice di primo grado, ha affrontato il tema della colpevolezza con riferimento ai capi M ed N della rubrica, il tema della irreperibilità non prevedibile della persona offesa, con conseguente acquisizione delle dichiarazioni della stessa ex art. 512 cod. proc. pen.

Anche in questo caso il ricorrente ha proposto un motivo generico ed aspecifico, che non tiene conto dei molteplici elementi oggetto dell'argomentazione motivazionale del giudice di primo e di secondo grado, che hanno chiarito come la persona offesa fosse regolarmente presente e dimorante nel territorio dello Stato italiano e come la stessa, pur non essendosi costituita parte civile, avesse nominato un difensore nell'ambito del procedimento dopo avere reso in diverse occasioni dichiarazioni relativamente all'aggressione subita dal Mathew, che anche in questa occasione veniva esplicitamente riconosciuto.

La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del principio affermato giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5 n. 4945 del 20/01/2021,T.,Rv. 280669-02;Sez. 1,n. 45862 del 17/10/2011, Abbate, Rv. 251581-01; Sez. 2, n. 1202 del 04/12/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242712-01).

La Corte di appello, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha richiamato gli specifici accertamenti effettuati, il mancato rintraccio della persona offesa, la mancata identificazione del nuovo luogo di residenza e l'oggettiva impossibilità di prevedere un allontanamento, attesa la presenza regolare in Italia della stessa dal 2012, e considerate le diverse occasioni in cui: si era resa reperibile, aveva reso denuncia e precisazioni della stessa, aveva nominato un difensore.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta dandone una lettura parziale ed evocando in modo del tutto astratto la violazione di parametri convenzionali, certamente non ricorrenti nel caso in esame.

In tal senso, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, per potersi ritenere ricorrente una lesione del diritto ad un pieno contraddittorio, occorre un effettivo riscontro della circostanza che la mancata audizione in dibattimento sia frutto di una scelta consapevole e volontaria, che richiede come imprescindibile presupposto l'attivazione di un processo decisionale incentrato sulla scelta tra due o più alternative, con necessaria conoscenza della celebrazione del processo e della convocazione quale teste (Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T. Rv. 280669-02).

Nel caso concreto, non avendo la citazione quale teste raggiunto lo scopo di informare il teste della convocazione in dibattimento, non si può certamente ritenere che l'assenza dello stesso dalla fase dibattimentale sia la diretta conseguenza di una scelta volontaria, allo stesso direttamente imputabile.

La Corte di appello ha quindi correttamente applicato la disciplina in tema di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., rispettando pienamente le indicazione della giurisprudenza della Corte EDU, tra l'altro del tutto genericamente evocata dal ricorrente, che ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, da individuare nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, anche mediante specifica considerazione delle modalità di raccolta e nella compatibilità con i dati di contesto, tra le quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra processuale le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.

Tutti elementi certamente ricorrenti nel caso in esame e correttamente evocati dalla decisione impugnata, attesa l'attività di indagine esperita dalla polizia giudiziaria, le dichiarazioni rese dagli agenti operanti in dibattimento, i riscontri derivanti dalle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti sui luoghi della aggressione, oltre alla diretta coerenza della certificazione medica di pronto soccorso acquisita, che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente viene puntualmente considerata con motivazione del tutto logica dalla Corte di appello, che ha chiarito, rispetto alle osservazioni difensive come non si fosse mai parlato di una bottiglia rotta o dell'effettiva lesione da taglio conseguente al mero tentativo di accoltellamento, mentre le lesioni refertate erano del tutto compatibili con le dichiarazioni rese dalla persona offesa(Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148-01;Sez. 6 ,n. 50994 del 26/03/2019, C. Rv. 278195-01, -02, -03; Sez. 2 - n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01).

7. Il terzo motivo di ricorso è nnanifestamento infondato perché proposto con argomentazioni generiche ed aspecifiche.

Va, in tal senso, in primo luogo evidenziato come la Corte abbia reso una motivazione congrua, esaustiva e logica sul punto richiamando la particolare gravità della condotta, la condizione di recidivo del ricorrente, tra l'altro specifico e infraquinquennale, nonostante la sua giovane età, senza avere realmente dimostrato un atteggiamento collaborativo in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, mentre la sua giovane età e il rispettoso atteggiamento in sede carceraria sono state prese in considerazione nel computo della pena, partendo dal minimo edittale previsto.

Deve essere in tal senso ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice 8 di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

Ugualmente generica, perché non sorretta dall'allegazione di uno specifico interesse al ricorso, l'ulteriore doglianza in ordine alla pena base prescelta, tra l'altro non esplicitamente argomentata, ma solo accennata, peccando così il motivo, tra l'altro non proposto in appello, di aspecificità.

In tal senso occorre poi considerare che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la pena base è quella di cui al terzo comma nel testo anteriore alla modifica intervenuta nel 2017.

La doglianza difensiva appare in tal senso manifestamente infondata, non essendosi confrontata con l'esplicita descrizione del fatto oggetto di contestazione, che portava al trattamento sanzionatorio indicato.

8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di cassare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 04/02/2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforme( della sentenza del Tribunale di Parma del 25 luglio 2019, dichiarava non doversi [9:5rocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato allo stesso ascritto al capo O per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena inflitta in anni 4 mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 1900,00 di multa per i reati allo stesso ascritti ai capi K, M, N. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermata ricorrenza di colpevolezza dell'imputato in relazione al capo K; la Corte di appello ha confermato la motivazione del giudice di primo grado senza puntuale valutazione delle doglianze difensive; l'affermazione della responsabilità del Mathew si è basato esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche senza alcun riscontro esterno; sono state inoltre del tutto travisate le fonti di prova acquisite in dibattimento con particolare riferimento all'individuazione del ricorrente quale autore della condotta sulla base delle dichiarazioni rese da Dako, Lombardo, Totaro, Galasso, Goffrini, che di fatto non hanno confermato l'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini, sicché la prova si deve ritenere fondata tutta sulla base delle attività di indagine preliminare ricorrendo nella sostanza per tutte le testimonianze espletate un travisamento della prova, anche tenuto conto dell'esito negativo della perquisizione domiciliare effettuata a carico del Mathew, mentre la disponibilità di 33 grammi di marjuana doveva essere riferita al consumo personale dello stesso ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli elementi probanti la colpevolezza dell'imputato con riferimento ai capi M ed N; la persona offesa si è sottratta all'esame dibattimentale e nessun teste è stato sentito sul punto; le video riprese non si sono mostrate sufficienti per identificare le persone coinvolte e, dunque, non può essere ritenuta sufficiente una valutazione basata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, mai sentita in dibattimento e le cui dichiarazioni sono state acquisite illegittimamente, in contrasto con quanto disposto dall'art. 526 cod. proc. pen. e 111, comma 4, della Costituzione; la persona offesa già in sede di indagini dimostrava la sua inattendibilità considerato che affermava di essere stata colpita con una bottiglia di vetro e un coltello, ma presentava solo rossori sul collo e nessuna ferita o taglio. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancanza del giudizio quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; è erronea la pena applicata per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. attesa l'epoca di commissione [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Mathew, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado, avendo inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, attesa l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato al capo O della rubrica. I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Mathew sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Mathew, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa nei motivi di ricorso in questa sede. Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre che dell'esito degli accertamenti tecnici ed elementi di riscontro acquisiti in giudizio, quali servizi di osservazione e captazioni telefoniche. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel contestare, piuttosto confusamente, l'avvenuto riconoscimento del Mathew mediante individuazione fotografica da parte dei diversi acquirenti della sostanza stupefacente, la difesa propone una lettura alternativa del merito inammissibile in questa sede, mediante un'analisi parcellizzata e non compiuta dell'esito dibattimentale, sostanzialmente omettendo di confrontarsi con la motivazione. In tal senso occorre osservare come la Corte di appello - con motivazione del tutto conforme alla decisione di primo grado, che è stata ampiamente richiamata - nel ricostruire la diretta riferibilità della condotta di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, abbia considerato come elemento fondamentale, con motivazione logica e del tutto priva di aporie, la diretta riferibilità al ricorrente dell'utenza con la quale entravano in contatto non solo gli acquirenti della sostanza stupefacente, ma anche il fornitore dello stesso. La diretta riferibilità dell'utenza in questione al Mathew e l'eccezionale riscontro dei ripetuti contatti tra tale utenza e le numerazioni direttamente riferibili ai soggetti acquirenti, che hanno tutti confermato di avere utilizzato il contatto del Mathew per ordinare e poi ritirare la sostanza stupefacente, è il dato principale nella valutazione della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato. A tale dato, a portata oggettiva e riscontrato ampiamente da tutti i testi, come evidenziato dalla motivazione di primo e di secondo grado in modo logico ed approfondito, si è aggiunto l'ulteriore elemento del riconoscimento fotografico, di fatto confermato direttamente dal Totaro sia nell'immediatezza che in udienza, che dagli altri acquirenti che hanno confermato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti pur non riuscendo a riconoscerlo in aula a causa del decorso di un consistente lasso di tempo (ad eccezione di Galasso a Goffrini, che non effettuavano alcun riconoscimento). La Corte di appello, nel richiamare la portata di questi ulteriori elementi di prova, ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, quanto alla portata del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari che è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza (come emerge chiaramente con motivazione logica e priva di aporie per la Dako e per il Lombardo), ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione confermativa alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585- 01). La Corte di appello ha dunque tenuto conto di una serie elementi estremamente significativi e, con una motivazione del tutto persuasiva e logica, ha condiviso il passaggio della sentenza di primo grado che ha portato anche all'acquisizione delle dichiarazioni di individuazione unitamente alle foto visionate al fascicolo per il dibattimento, poiché utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale, a prescindere dal fatto che il riconoscimento fosse stato reiterato in dibattimento (Sez. 5, n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248951- 01). Deve conseguentemente essere ritenuta la genericità del motivo proposto, caratterizzato da un mancato confronto con le argomentazioni svolte sia dal giudice di primo che di secondo grado. Genericità che emerge ancor più a causa della mancanza di qualsiasi specifico riferimento nel ritenere ricorrente nel caso concreto un travisamento della prova. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'osservanza del principio di specificità, in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento della prova, è necessaria la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01), circostanza che all'evidenza non ricorre attesa la articolata motivazione della Corte di appello sul punto, in assenza di qualsiasi infedele rappresentazione quanto alle dichiarazioni rese dai diversi testi che entravano in contatto con il Mathew per l'acquisto di sostanza stupefacente. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel sostenere la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione, logica, persuasiva e priva di aporie della Corte di appello, che richiamando ampiamente il percorso motivazionale del giudice di primo grado, ha affrontato il tema della colpevolezza con riferimento ai capi M ed N della rubrica, il tema della irreperibilità non prevedibile della persona offesa, con conseguente acquisizione delle dichiarazioni della stessa ex art. 512 cod. proc. pen. Anche in questo caso il ricorrente ha proposto un motivo generico ed aspecifico, che non tiene conto dei molteplici elementi oggetto dell'argomentazione motivazionale del giudice di primo e di secondo grado, che hanno chiarito come la persona offesa fosse regolarmente presente e dimorante nel territorio dello Stato italiano e come la stessa, pur non essendosi costituita parte civile, avesse nominato un difensore nell'ambito del procedimento dopo avere reso in diverse occasioni dichiarazioni relativamente all'aggressione subita dal Mathew, che anche in questa occasione veniva esplicitamente riconosciuto. La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del principio affermato giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5 n. 4945 del 20/01/2021,T.,Rv. 280669-02;Sez. 1,n. 45862 del 17/10/2011, Abbate, Rv. 251581-01; Sez. 2, n. 1202 del 04/12/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242712-01). La Corte di appello, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha richiamato gli specifici accertamenti effettuati, il mancato rintraccio della persona offesa, la mancata identificazione del nuovo luogo di residenza e l'oggettiva impossibilità di prevedere un allontanamento, attesa la presenza regolare in Italia della stessa dal 2012, e considerate le diverse occasioni in cui: si era resa reperibile, aveva reso denuncia e precisazioni della stessa, aveva nominato un difensore. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta dandone una lettura parziale ed evocando in modo del tutto astratto la violazione di parametri convenzionali, certamente non ricorrenti nel caso in esame. In tal senso, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, per potersi ritenere ricorrente una lesione del diritto ad un pieno contraddittorio, occorre un effettivo riscontro della circostanza che la mancata audizione in dibattimento sia frutto di una scelta consapevole e volontaria, che richiede come imprescindibile presupposto l'attivazione di un processo decisionale incentrato sulla scelta tra due o più alternative, con necessaria conoscenza della celebrazione del processo e della convocazione quale teste (Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T. Rv. 280669-02). Nel caso concreto, non avendo la citazione quale teste raggiunto lo scopo di informare il teste della convocazione in dibattimento, non si può certamente ritenere che l'assenza dello stesso dalla fase dibattimentale sia la diretta conseguenza di una scelta volontaria, allo stesso direttamente imputabile. La Corte di appello ha quindi correttamente applicato la disciplina in tema di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., rispettando pienamente le indicazione della giurisprudenza della Corte EDU, tra l'altro del tutto genericamente evocata dal ricorrente, che ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, da individuare nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, anche mediante specifica considerazione delle modalità di raccolta e nella compatibilità con i dati di contesto, tra le quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra processuale le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. Tutti elementi certamente ricorrenti nel caso in esame e correttamente evocati dalla decisione impugnata, attesa l'attività di indagine esperita dalla polizia giudiziaria, le dichiarazioni rese dagli agenti operanti in dibattimento, i riscontri derivanti dalle immagini di alcune telecamere di sicurezza presenti sui luoghi della aggressione, oltre alla diretta coerenza della certificazione medica di pronto soccorso acquisita, che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente viene puntualmente considerata con motivazione del tutto logica dalla Corte di appello, che ha chiarito, rispetto alle osservazioni difensive come non si fosse mai parlato di una bottiglia rotta o dell'effettiva lesione da taglio conseguente al mero tentativo di accoltellamento, mentre le lesioni refertate erano del tutto compatibili con le dichiarazioni rese dalla persona offesa(Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148-01;Sez. 6 ,n. 50994 del 26/03/2019, C. Rv. 278195-01, -02, -03; Sez. 2 - n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01). 7. Il terzo motivo di ricorso è nnanifestamento infondato perché proposto con argomentazioni generiche ed aspecifiche. Va, in tal senso, in primo luogo evidenziato come la Corte abbia reso una motivazione congrua, esaustiva e logica sul punto richiamando la particolare gravità della condotta, la condizione di recidivo del ricorrente, tra l'altro specifico e infraquinquennale, nonostante la sua giovane età, senza avere realmente dimostrato un atteggiamento collaborativo in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, mentre la sua giovane età e il rispettoso atteggiamento in sede carceraria sono state prese in considerazione nel computo della pena, partendo dal minimo edittale previsto. Deve essere in tal senso ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice 8 di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Ugualmente generica, perché non sorretta dall'allegazione di uno specifico interesse al ricorso, l'ulteriore doglianza in ordine alla pena base prescelta, tra l'altro non esplicitamente argomentata, ma solo accennata, peccando così il motivo, tra l'altro non proposto in appello, di aspecificità. In tal senso occorre poi considerare che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la pena base è quella di cui al terzo comma nel testo anteriore alla modifica intervenuta nel 2017. La doglianza difensiva appare in tal senso manifestamente infondata, non essendosi confrontata con l'esplicita descrizione del fatto oggetto di contestazione, che portava al trattamento sanzionatorio indicato. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 23627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris