CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'ordinanza emessa in sede di atti preliminari al dibattimento con cui viene rigettata la domanda di assoluzione formulata, contestualmente alle richieste di prove ex art.129 cod. proc. pen. non è atto autonomamente impugnabile in quanto ha natura endoprocedimentale, potendosi, se del caso, appellare la decisione che interviene nel merito all'esito del giudizio; che, pertanto, inconferente risulta ogni dedotto vizio in ordine alla motivazione, ritenuta assente, della citata ordinanza che non potrebbe certo anticipare le ragioni del rigetto di un giudizio che si accinge a celebrare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/