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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45850/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdtaa.vvio " udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato in ordine ai delitti ex artt. 81, comma secondo e 337 e 582-585 cod. pen.

Il ricorrente, previa eccezione di nullità in ragione dell'omessa concessione del rinvio richiesto, censura la decisione dei Giudici di merito nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità e la ritenuta congruità della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il ricorso è proposto personalmente dall'imputato.

Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 3.

Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdtaa.vvio " udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato in ordine ai delitti ex artt. 81, comma secondo e 337 e 582-585 cod. pen. Il ricorrente, previa eccezione di nullità in ragione dell'omessa concessione del rinvio richiesto, censura la decisione dei Giudici di merito nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità e la ritenuta congruità della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il ricorso è proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45850/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris