CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità di tutti i ricorsi e per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA]. Miji~ e E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche per il co-difensore [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale dell'avvocato C:[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai rispettivi motivi di ricorso e ne chiede I 'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 28/6/2021 dal GUP presso il Tribunale di Napoli - all'esito di giudizio abbreviato - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (previo riconoscimento della continuazione in riferimento alla sentenza n.3681/2019 della stessa Corte d'appello) in anni sei e mesi quattro di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuta la continuazione in riferimento alla medesima sentenza) in anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], in anni sei di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque e mesi quattro di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], in anni dieci e mesi otto di reclusione, confermando altresì la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, per il solo Corrado, anche quello previsto dall'art.73, comma 1, T.U. stup.. La Corte distrettuale, nell'esaminare le censure spiegate avverso la sentenza di primo grado, ha rilevato come la piattaforma probatoria fosse costituita dai verbale di arresto e di sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta, dagli esiti dell'attività di intercettazione e dagli esiti delle perquisizioni e dell'ulteriore attività di polizia giudiziaria; ritenendo che tali risultanze fossero pienamente idonee a dedurre la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico, nel cui ambito la posizione di dirigente e organizzatore era ascrivibile al Tipaldi - quale soggetto in grado di assicurare un costante approvvigionamento di sostanza stupefacente - e nel cui ambito il Marchesano e il Marrandino (unici altri imputati, insieme allo stesso Tipaldi, che avevano contestato la sussistenza della fattispecie associativa) erano stati addetti: il primo, a compiti di cessione di droga al dettaglio,mentre il secondo aveva messo a disposizione l'esercizio commerciale gestito dai propri familiari come luogo ove convogliare gli acquirenti; menteD quanto agli altri imputati, la Corte ha rilevato che il Cerqua aveva operato con compiti di pusher dedito alla consegna di stupefacente/mentre il Marchesano si era occupato della custodia della sostanza e delle consegne. La Corte ha quindi sottolineato che il perfezionamento della fattispecie associativa potesse essere dedotto da molteplici indici fattuali di riscontro, quali la realizzazione ripetuta di cessioni di stupefacente (poste alla base delle contestazioni, in separati procedimenti, della realizzazione di reati fine), il sequestro della sostanza e l'allocazione abituale del centro degli affari illeciti presso il bar di proprietà dei familiari del Marrandino, ove gli intranei avevano cercato di assicurare la presenza costante di un pusher al fine di soddisfare le richieste dei clienti, che ivi venivano convogliati a seguito di appuntamenti telefonici concordati - con modalità seriali - attraverso il cosiddetto "cellulare della fatica", utilizzato per lo spaccio trattandosi di utenza resa nota agli avventori e utilizzato dai sodali in riferimento a turni predeterminati. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che la fattispecie associativa potesse ritenersi sussistente sulla base degli indici rappresentati dall'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato, dalla predisposizione di attività personali e beni economici per il perseguimento del fine illecito comune e - sul piano soggettivo - dall'apporto apprezzabile e non episodico dei singoli partecipi. In riferimento ai motivi di gravame, la Corte distrettuale ha quindi rigettato i motivi di doglianza formulati dalla difesa del Tipaldi - tesi a contestare il solo ruolo di capo e organizzatore - del Marchesano e del Marrandino, ritenendo infondati anche i motivi tesi a richiedere la riqualificazione della fattispecie associativa sotto l'ambito di quella prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup.; esaminando quindi gli specifici supporti probatori idonei a dimostrare la partecipazione al sodalizio dei suddetti appellanti, con specifico riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate. La Corte distrettuale ha quindi ritenuto di poter accogliere i motivi di gravame interposti dal Cerqua, dal Marrandino, dal Montagna e dal Tipaldi in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando quindi le pene nel senso suddetto. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen. e 74, T.U. stup., in riferimento al ruolo di capo e promotore riconosciuto all'appellante e al travisamento della prova rappresentata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Ha dedotto che, sulla base del complessivo esame delle risultanze probatorie, il ruolo del ricorrente sarebbe stato - e in riferimento a un limitato periodo di tempo - unicamente quello di anello di congiunzione tra il sodalizio e soggetti, non identificati, con effettive funzioni di comando e di direzione, deducendone la conseguente non ipotizzabilità del ruolo di capo o di promotore; ha dedotto che il ricorrente era entrato nel sodalizio quando questo era già esistente, ovvero nel mese di gennaio del 2018 e che si era quindi inserito in dinamiche già consolidate facendo da tramite con i soggetti investiti dei reali ruoli organizzativi, evidenziando il travisamento del dato probatorio relativamente alla conversazione intercorsa con il Corrado il 3/2/2018 (progr. 573); ha dedotto che le intercettazioni dalle quali sarebbe emerso il ruolo sovraordinato in capo al ricorrente erano state interpretate dai giudici di merito in modo parcellizzato e senza confrontarsi con gli altri esiti delle conversazioni captate, ove il Tipaldi appariva come semplice mediatore con soggetti sovraordinati e deducendo come dal compendio probatorio non potesse evincersi che lo stesso avesse mai effettivamente impartito istruzioni od ordini agli altri sodali ovvero raccolto il denaro versato come contropartita delle forniture, il quale era invece destinato a terzi sovraorclinati; evidenziando altresì come - sempre sulla base delle conversazioni intercettate - risultasse il ruolo del tutto fungibile rivestito dal ricorrente; ha evidenziato l'incoerenza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale in relazione all'episodio connesso all'arresto della Maggio (non imputata della fattispecie associativa) e alla relativa predisposizione dell'assistenza legale in riferimento alla discussione intercettata il 10/2/2018. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; sul punto, ha argomentato l'illogicità della motivazione adottata dalla Corte territoriale, richiamando gli elementi costituiti dalla giovane età del prevenuto e dal comportamento processuale collaborativo. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per violazione dell'art.74, T.U. stup.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi apportati dalla difesa a sostegno della richiesta di derubricazione del reato contestato in quello previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup., atteso che quasi tutti i reati fine si caratterizzavano per la cessione di dosi minime di sostanza stupefacente e che nell'attività del sodalizio non vi era mai stata una concreta predisposizione di mezzi e nemmeno un luogo comune di custodia, caratterizzandosi l'associazione, anzi, per una massima disorganizzazione. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto, in via subordinata, la nullità della sentenza - ai sensi dell'art.606, comma 1„ lett.b) ed e), cod.proc.pen. - in relazione agli artt. 62, n.4, 114, 81, 62-bis e 133 cod.pen.. Ha argomentato che sarebbero stati ravvisabili i presupposti per l'attenuante del fatto di lieve entità, alla luce della speciale tenuità del lucro conseguito; per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen. in punto di minima entità dell'apporto causale al funzionamento del sodalizio; ha lamentato la mancata applicazione della continuazione in riferimento a sentenza di condanna riportata in relazione a un fatto di spaccio commesso il 3/9/2018; nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, assumendo il carattere tautologico delle argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74, commi 1 e 2, T.U. stup. e la nullità della sentenza per mancanza e illogicità della motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - in riferimento all'art.192 cod.proc.pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova. Ha dedotto che, dal materiale probatorio, non era dato evincere l'effettiva condotta partecipativa del ricorrente rispetto al sodalizio criminoso, specificamente censurando l'interpretazione operata dai giudici di merito in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate, assumendo come il solo rapporto di conoscenza con il Corrado non fosse idoneo a dedurre l'intraneità nell'associazione, con conseguente carenza di motivazione in ordine al profilo dell'affectio societatis e travisamento degli elementi probatori come emergenti dalle conversazioni medesime, richiamando sul punto anche il contenuto di ulteriori intercettazioni non valutate da parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74, comma 6, T.U. stup..; ha dedotto che sarebbero stati carenti gli elementi connotativi dell'associazione regolata dal comma 1 dell'art.74, con conseguente applicabilità, anche per il principio del favor rei, dell'ipotesi di minore gravità. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Ha dedotto che la Corte, sul punto, avrebbe fatto riferimento a precedenti molto risalenti nel tempo e che la relativa scelta doveva ritenersi contraddittoria rispetto a quanto statuito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pb.milD promotore dell'associazione e al quale - nonostante precedenti più gravosi rispetto a quelli del ricorrente - le circostanze erano state riconosciute nella misura massima di riduzione. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.74, comma 3, T.U. stup. e determinata dalla mancata applicazione della sola fattispecie di concorso nel reato.Ha dedotto che le condotte tenute dal ricorrente non potevano ritenersi indice della volontà di partecipare al funzionamento di un sodalizio criminoso; evidenziando anzi il compendio probatorio - con specifico riferimento al contenuto delle intercettazioni - che il prevenuto non fosse affatto a conoscenza degli intenti degli altri sodali denotando solo, eventualmente, una fattispecie di concorso nell'attività di spaccio riconducibile al Cerqua e al Corrado, mancando quindi l'elemento dell'a ffectio societatis. 3. La difesa del Tipaldi ha fatto pervenire successiva memoria scritta nella quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in ordine alla posizione del Montagna, limitatamente al trattamento sanzionatorio e per la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da Tipaldi, Cerqua, Marchesano e Marrandino vanno dichiarati inammissibili, mentre va accolto quello formulato dal Montagna in relazione al secondo profilo di censura. 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di accertamento della penale responsabilità degli odierni ricorrenti - in una fattispecie di c.cl. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vic:enda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò posto, per ragioni di pregiudizialità logica, vanno prioritariamente esaminati il primo motivo di ricorso proposto dal Montagna e il primo motivo di ricorso proposto dal Marchesano in quanto tendenti a ottenere una riqualificazione della fattispecie associativa sotto quella prevista dall'art.74, comma 6, T.U. stup.. I motivi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 3.1 Deve quindi premettersi che l'associazione prevista dalla suddetta disposizione costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell'essere Lo 5- l'associazione stata "costituita per" commettere i reati previsti dall'art. 73T.U. stup.. Pertanto, la relativa fattispecie, è configurabile alla necessaria condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, richiamato e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696; Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013); mentre, in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Il configurarsi di una associazione siffatta può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, tranne che emergano fatti eccedenti la soglia della lieve entità (a fortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo). Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'8/I/2015), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Rv 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278098). 3.2 Nel caso di specie, le sentenze di merito - con motivazione intrinsecamente logica e coerente con i predetti principi in punto di diritto - hanno escluso la sussistenza degli indici connotativi della fattispecie di minore entità. In particolare, è stato evidenziato che - pure in presenza di una compagine non numerosa e di un'organizzazione definita come rudimentale dal giudice di primo grado (ricordando incidentalmente sul punto che anche in relazione alla fattispecie prevista dall'art.74, comma 1, T.U. stup. non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583) — sono ravvisabili nella fattispecie degli elementi di rango operativo incompatibili con la fattispecie di minore entità. In particolare, i giudici di merito hanno congruamente richiamato gli elementi rappresentati dalla stabilità della struttura„ dalla reiterazione dell'attività di smercio della sostanza stupefacente sulla base di differenti modalità operative (in particolare operata mediante appuntamenti con i clienti ovvero mediante l'utilizzo di plurime piazze di spaccio), dal continuo approvvigionamento di sostanze in quantità incompatibile con un'attività inquadrabile nell'ambito di quella di lieve entità, come dimostrato dai sequestri eseguiti nel corso delle indagini, dalla ramificazione dell'attività del sodalizio (operante anche al di fuori della Regione) nonché l'elemento rappresentato dalla diversità della sostanze trattate e dall'organizzazione di plurime piazze di spaccio. Elemento che, in relazione alla configurabilità della fattispecie di lieve entità prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. e sulla base della parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, deve comunque ritenersi indice idoneo a escludere la configurabilità della medesima quando il ,i-elativo dato — pure di per sé da non considerarsi di valore unico - possa considerarsi un indice negativamente valutabile in relazione alle "modalità dell'azione" indicate nella norma. Si tratta quindi di un complesso di elementi da ritenere del tutto congruamente evidenziati dai giudici di merito al fine di escludere la configurazione della fattispecie di lieve entità, in risposta a deduzione difensiva già formulata nel primo grado di giudizio e posta alla base di motivo di appello. 4. Con il primo motivo di impugnazione articolato dalla difesa del Tipaldi, è stata contestata l'attribuzione al ricorrente della qualifica di capo e di promotore del sodalizio; in sintesi, il ricorrente ha dedotto di essere stato inserito nella compagine solo per un breve periodo (a decorrere dal mese di gennaio 2018); che il complesso dell'attività captativa era stata interpretato dai giudici di merito in senso difforme rispetto al significato reale; che il ricorrente medesimo non poteva essere considerato come incardinato in una posizione di direzione e di comando atteso che lo stesso faceva continuo riferimento a soggetti sovraordinati e rimasti non identificati. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 4.1 Va pregiudizialmente ritenuta del tutto irrilevante la notazione difensiva inerente al breve lasso temporale durante il quale è stata dimostrata l'appartenenza del ricorrente al sodalizio, atteso che l'attività intercettativa era iniziata solo dal 22/2/2018 e che le capta.zioni intercettate tra terzi soggetti avrebbero dimostrato la partecipazione del Tipaldi solo a far data dal precedente mese di gennaio. Sul punto, deve infatti essere ribadito il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annerente, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 4.2 In punto di interpretazione del significato delle conversazioni intercettate va altresì ribadito il principio in forza del quale la stessa costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e tanto anche con specifico riferimento al dato dell'interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori, quando questo si caratterizzi per essere cifrato o criptico (Sez. I.J, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Va altresì ricordato, in considerazione della tipologia di vizio dedotto dal ricorrente, che costituisce ius receptum, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato proc:essuale/probatorio, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio medesimo (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv. 237207) e che, ove il detto vizio afferisca a prove dichiarative, lo stesso - per essere deducibile in sede di legittimità - deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); in particolare, la deduzione di tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 4.3 Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come le censure spiegate dal ricorrente sul punto si fondino su una lettura parcellizzata degli elementi ricavabili dal complesso delle conversazioni captate. In particolare, con ragionamento del tutto logico e consequenziale, i giudici di merito hanno dedotto che il complesso delle conversazioni intercettate fosse del tutto univoco nel dimostrare la sussistenza di una posizione di sovraordinazione in capo al Tipaldi, a propria volta desumibile dalla sua funzione di approvvigionatore della sostanza stupefacente e dai suoi compiti di coordinatore dei pusher presenti sulle piazze di spaccio. In particolare, i giudici di merito - con valutazione congrua e insuscettibile di censure nella presente fase di legittimità - hanno dedotto il ruolo di approvvigionatore della sostanza e di coordinatore dell'attività del sodalizio sulla base delle conversazioni aventi prog. 573, 574, 575 e 587 del 3/2/2018, dalle quali si evinceva in modo adeguatamente univoco come il Corrado - altro membro del sodalizio - consegnasse agli altri associati lo stupefacente di cui il Tipaldi si riforniva, previo versamento del denaro; risultando al contempo come il Tipaldi organizzasse l'attività degli altri membri dell'associazione, verificando la presenza dei pusher sulle piazze di spaccio convocandoli anche presso di sé (conversazioni nn.90 e 92 del 25/1/2018, conversazioni aventi progr. 279, 280, 281 e 282 del 29/1/2018); così come i giudici di merito hanno pure congruamente valorizzato il contenuto di una conversazione intercorrente tra terzi in cui [OSCURATO:PERSONA], ovvero uno dei membri del sodalizio, era stato appellato da [OSCURATO:PERSONA] - compagna dello stesso Corrado - come "lo scemo di Marcello' (progr. n.2735 del 1/2/2018). 4.4 Deve altresì ritenersi non idoneo a smentire la logicità dell'interpretazione del predetto compendio probatorio il complesso delle argomentazioni spiegate nel motivo di ricorso, in base alle quali al Tipaldi non sarebbe stato riconoscibile il ruolo di capo e promotore del sodalizio ma solo un tramite di soggetti che, rifornendo a propria volta l'associazione di sostanza stupefac:ente, ne sarebbero stati i veri capi e coordinatori. Sul punto va difatti rilevato che la lettera dell'art.74, T. U. stup. distingue diverse figure ovvero il promotore, cioè colui che si fa inizial:ore del sodalizio, il dirigente, ovvero colui che indirizza l'attività, l'organizzatore, cioè colui che coordina gli associati ed il finanziatore, che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria. La disposizione equipara siffatti ruoli, a fini punitivi, in quanto tutti indispensabili per trasformare il progetto criminoso nella sua realizzazione; quindi, se il promotore coagula i consensi partecipativi dei primi associati, o contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma, senza necessariamente partecipare alla complessiva attività di gestione dell'associazione, né all'assunzione di funzioni decisionali (Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962), il dirigente o capo è chi assume le decisioni, mentre l'organizzatore assume un ruolo di tipo più direttamente esecutivo, permettendo la realizzazione, attraverso la predisposizione delle operazioni necessarie all'attuazione concreta del programma, gestendo il contributo dei compartecipi. Pertanto, l'attribuzione della qualifica dli organizzatore al soggetto che si occupi del costante approvvigionamento della sostanza e che - sulla base di tale funzione, anche in riferimento all'esigenza di raccolta del denaro - coordini l'attività concreta di spaccio sulle diverse piazze di distribuzione ben può ritenersi coerente con la lettera della disposizione; la quale, a propria volta, non richiede affatto che promotori, capi ed organizzatori si trovino sullo stesso piano, ma solo che il loro contributo sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorché la compagine abbia una natura verticale, nella quale essi non si trovano all'apice (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02). Ne consegue che appare del tutto congrua con la lettera della disposizione l'attribuzione del ruolo di organizzatore nei confronti del Tipaldi pure nella presenza - di cui pure la sentenza di primo grado ha dato espressamente atto - di altri soggetti qualificabili come costanti fornitori nei confronti del medesimo della sostanza stupefacente. 5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi di ricorso proposti dalle difese del Marchesano e del Marrandino. In particolare, la difesa del Marchesano ha dedotto in relazione alla contestazione della condotta consistita nella partecipazione al sodalizio - il difetto dei necessari elementi costitutivi della fattispecie, ritenuti asseritannente non desumibili dal complesso delle conversazioni intercettate. Mentre, di contro, la difesa del Marrandino ha pure contestato che i comportamenti accertati nei confronti del ricorrente fossero idonei a dedurre la sussistenza del necessario elemento rappresentato dall'affectio societatis, potendo i medesimi essere eventualmente solo idonei ad argomentare il concorso in specifiche attività di spaccio riconducibili al Cerqua e al Corrado. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 5.1 Va premesso che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); mentre l'elemento dell'affectio societatis si ravvisa qualora il singolo aderente operi nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969); rilevando a tale fine che non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, Sentenza n. 50570 del 26/11/2019, Annarante, Rv. 278440). 5.2 Ciò premesso, deve ritenersi che l'interpretazione complessiva degli elementi di indagine valorizzati in ordine alla posizione del Marchesano si sottragga al denunciato vizio di illogicità della motivazione. Va difatti rilevato, come argomentato dai giudici di merito, che emerge con assoluta evidenza il dato in base al quale il Marchesano fosse un frequentatore abituale della piazza di spaccio sita presso il bar "Marrandino", elemento emergente con sicura valenza dalle conversazioni intercettate oltre che dal verbale dell'arresto eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e durante le cui operazioni il ricorrente era stato identificato come uno dei soggetti presenti presso l'esercizio commerciale. In particolare, appare esente dal denunciato vizio di illogicità l'interpretazione della conversazione progr. 5098 del 27/2/2018 (ore 15,40), espressamente valorizzata dai giudici di merito e intercorsa rea il Marrandino e il Corrado, avente a oggetto la collocazione del telefono cellulare individuato come quello utilizzato, a turno, dai partecipi per concordare incontri finalizzati allo spaccio, in un frangente in cui il Corrado chiedeva dove lo stesso si trovasse; la conferma di tale riferimento, come pure univocamente rilevato dal giudice di primo grado, si evince dal tenore del prog. n.5175 dello stesso :27/2/2018 (ore 20,20), relativa a conversazione intercorsa tra il Corrado e il Marrandino, nella quale si faceva riferimento ancora al predetto telefono cellulare - espressamente appellato come il "telefono della fatica" - e in cui lo stesso Corrado chiedeva espressamente conto di dove lo stesso si trovasse, facendo riferimento alla precedente conversazione con il Marrandino. Proprio tale riferimento alla univoca funzione di tale telefono cellulare smentisce la lettura alternativa fornita dalla difesa - e sottrae la motivazione del denunciato vizio di illogicità - in base alla quale le conversazioni sarebbero state semplicemente da riferire a un cellulare smarrito dal Corrado. Accanto a tali intercettazioni i giudici di merito hanno altresì valorizzato ulteriori conversazioni in cui il ricorrente concordava con altri sodali il proprio turno di presenza presso il bar "Marrandino" (progr. n.793 del 6/1/2018, progr. n.2279 del 26/1/2018), nonché quella (progr.92 del 23/2/2018) avente a oggetto l'invio di un cliente dal bar nel luogo in cui si trovava il Cerqua. In riferimento al contenuto di tali intercettazioni e al criterio di interpretazione adottato dai giudici di merito, il ricorrente si è quindi limitato a proporre una lettura alternativa e parcellizzata, non idonea a configurare alcun effettivo addebito di incoerenza e di travisamento in capo al ragionamento seguito dai giudici di merito. 5.3 In riferimento alla posizione del Marrandino non può altresì trovare accoglimento - appalesandosi come manifestamente infondata - la prospettazione difensiva in base alla quale il ricorrente sarebbe stato solo occasionalmente coinvolto nell'attività di spaccio esercitata per loro conto da altri associati. Sul punto, i giudici di merito - con motivazione coerente e non manifestamente illogica, fondata prevalentemente sugli esiti delle intercettazioni oltre che dei servizi di osservazione - hanno evidenziato, in via logicamente pregiudiziale, che il bar presso il quale era collocata la piazza di spaccio utilizzata dagli associati era intestato ai familiari del ricorrente; trattandosi, tra l'altro, dell'esercizio commerciale presso il quale si era provveduto all'arresto di alcuni degli associati alla data del 8/3/2018, occasione nella quale si era contestualmente provveduto al sequestro di sostanza stupefacente di varia natura. Ulteriormente, i giudici di merito hanno evidenziato come il ricorrente - in alcune delle conversazioni intercettate - avesse segnalato al C:orrado e al Cerqua la presenza nel bar di diversi acquirenti sollecitando gli altri associati a recarsi sul posto per concludere le transazioni, con allusioni criptiche ma adeguatamente chiare alle sostanze stupefacenti (progr. n. 1231 del 13/1/2018, n. 4236 del 16/2/2018, 5695 del 4/3/2018 e 549 del 5/3/2018); essendo stato altresì evidenziato, da alcune conversazioni intercettate, che il ricorrente provvedeva alla cessione della stupefacente anche in prima persona (progr. n.1184 del 16/2/2018, relativa a un dialogo tra il Cerqua e un terzo acquirente). D'altra parte, i giudici di merito hanno pure evidenziato - anche in tale caso con motivazione logica e coerente con le risultanze delle conversazioni intercettate - che, da alcune captazioni (e in particolare la già citata n.5175 del 27/2/2018, relativa a dialogo intercorso tra il ricorrente e il Corrado), risultava in modo univoco come il Marrandino fosse responsabile della custodia e dell'uso del telefono cellulare adoperato per concordare gli incontri con gli acquirenti della sostanza stupefacente. Avendo altresì, i giudici di merito, evidenziato che in alcune conversazioni era emerso che il ricorrente si era direttamente interfacciato con i fornitori della sostanza stupefacente per conto del Tipaldi (progr. 813 del 7/1/2018). Deve quindi ritenersi immune da censurai la valutazione compiuta dai giudici di merito che, con motivazione che appare del tutto coerente con le valorizzate risultanze di indagine, hanno ritenuto il ricorrente pienamente intraneo al contesto associativo; avendo ritenuto che lo stesso aveva messo a disposizione il predetto esercizio commerciale ai fini dell'utilizzo della piazza di spaccio, occupandosi poi di organizzare gli appuntamenti con gli acquirenti e provvedendo in alcuni casi anche in prima persona alle relative cessioni. 6. Va quindi proceduto all'esame dei motivi di ricorso attinenti unicamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 6.1 Con il secondo motivo di impugnazione, il Tripaldi ha censurato la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche - pure riconosciute, in riforma della sentenza di primo grado - nella loro massima estensione. La censura è manifestamente infondata. In riferimento, quindi, al profilo attinente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato come lo stesso richieda la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). D'altra parte la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 2812:17). Ciò posto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ha trovato nella sentenza impugnata adeguata motivazione; avendo la Corte territoriale evidenziato che gli elementi deponenti a favore della concessione — e specificamente motivata in relazione al comportamento processuale — non elidessero del tutto profili di spiccata gravità dei reati e della capacità a delinquere sulla scorta dei quali il primo giudice ne aveva fondato il diniego, in considerazione delle concrete modalità di consumazione del fatto ascritto e anche alla luce dei precedenti gravanti sul ricorrente. 6.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa del Montagna ha sollevato alcune deduzioni inerenti al trattamento sanzionatorio e specificamente relative: all'omessa applicazione della circostanza prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.; alla mancata applicazione della circostanza prevista dall'art.114 cod.pen.; alla mancata applicazione della disciplina della continuazione in riferimento alla sentenza emessa in relazione a fatto del 3/9/2018, in quanto attinente a fatto di analoga oggettività giuridica; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., deve ritenersi inammissibile atteso che la relativa istanza non era stata formulata in sede di appello. Nel resto, il motivo di ricorso in punto di difetto di motivazione deve invece ritenersi fondato; atteso che, sulle relative istanze difensive (sottolineando, per inciso, che la sentenza in relazione alla quale è stata chiesta l'applicazione della continuazione è stata prodotta agli atti dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio), la Corte ha del tutto omesso di pronunciarsi; conseguendone, sul punto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6.3 Con l'unico motivo di impugnazione, la difesa del Cerqua ha lamentato il vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto alla loro massima estensione, in contraddizione con quanto riconosciuto nei confronti del Corrado; il quale, pur essendo gravato da precedenti di maggiore entità, avrebbe visto riconosciute le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Atteso il tenore della doglianza, va quindi premesso che - in tema di determinazione della misura della pena - il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317). In ogni caso, la censura è inammissibile in quanto fondata su un'erronea rappresentazione del contenuto della sentenza; la quale non ha operato una riduzione di pena, nei confronti del Corrado, conseguente al riconoscimento della circostanza attenuanti generiche nella loro massima estensione ma ha solo riconosciuto l'equivalenza di queste ultime rispetto alla contestata recidiva, in applicazione degli indici previsti dall'art.133 cod.pen.. 7. Sulla base delle predette considerazioni i ricorsi proposti da Tripaldi, Marchesano, Cerqua e Marrandino vanno dichiarati inammissibili. Tutti i predetti ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», gli stessi vanno condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Per quanto riguarda la posizione del Montagna va invece pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione del reato continuato, l'attenuante prevista dall'art.114 cod.pen. e il trattamento sanzionatorio, con dichiarazione - nel resto - di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza di cui all'art.114 c.p.,