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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09147/2026

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in Roma, viale Angelico n. 301, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]), rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 3777/21, depositata il 22 novembre 2021, dellaCommissione tributaria regionale della Calabria;Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 3777/21, depositata il 22 novembre 2021, laCommissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato gli appelli,proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NervosoChiara e [OSCURATO:PERSONA], ed in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate,così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorsoproposto dai contribuenti avverso un avviso di liquidazione relativo alleimposte di successione, ed ipocatastali, dovute dai contribuenti in esitoalla sentenza resa da Cass., 24 febbraio 2015, n. 3647.1.1 – Il giudice del gravame ha premesso che:- i contribuenti avevano impugnato l’avviso di rettifica eliquidazione emesso dall’Agenzia in relazione alla dichiarazione disuccessione dagli stessi presentata in morte di [OSCURATO:PERSONA];- il giudice del primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso el’appello dei contribuenti era stato, a sua volta, accolto, per quanto diragione, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (n.154/01/09) che, in esito ad una [OSCURATO:PERSONA] di ufficio, aveva«… confermato il valore netto patrimoniale dell'azienda individuale delde cuius così come dichiarato dagli eredi … [e condiviso] … il valore diavviamento dell'azienda medesima accertato dall'Agenzia delleEntrate»;- su detta pronuncia, quindi, si era formato il giudicato in quanto ilricorso per cassazione dei contribuenti era stato disatteso dalla citatapronuncia della Corte di Cassazione.Ed ha, quindi, rilevato che:- l’appello principale dei contribuenti andava disatteso in quantol’avviso di liquidazione emesso in esito al giudicato risultava«adeguatamente motivato in relazione alle somme dovute ed aiNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026presupposti della pretesa impositiva, con richiamo alla sentenza dellaCorte di Cassazione che ne indica gli estremi e la data di deposito»; ela «consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione …ritiene che l'avviso di liquidazione non ha la natura giuridica dell'avvisodi accertamento e come tale non sussiste per l'ufficio alcun obbligo dimotivazione.»;- nella fattispecie, si trattava «della correzione di un errore dicalcolo nella somma aritmetica dei valori dei beni riportati nell'attivoereditario, che aveva alterato la determinazione della base imponibile;vertendosi in un caso di liquidazione dell'imposta principale sulla basedegli atti, per la quale non è previsto l'obbligo di motivazione.»;- l'eccepita mancata allegazione della sentenza risultava «priva divalenza giuridica, in quanto trattasi di un atto pubblico, noto aicontribuenti» e l'avviso di liquidazione consentiva «di rilevare glielementi previsti dalla normativa -la sentenza della Cassazione, lasomma dovuta a titolo d'imposta e la normativa di riferimento, allabase della determinazione dell'imposta di registro - garantendo il dirittodi difesa e, dalle argomentazioni proposte dai contribuenti, emergeinconfutabilmente, che la finalità è stata pienamente raggiunta.»;- del pari andava disatteso l'appello incidentale dell’Agenzia inquanto (così) venivano reiterate «le ragioni fatti valere in primo gradosenza tuttavia svolgere alcuna critica alla sentenza impugnata cheaveva puntualmente spiegato le ragioni per le quali dovevano essererideterminate le imposte dovute.».2. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NervosoPietro ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,art. 34, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990,n. 241, art. 3, assumendo, in sintesi, i ricorrenti che – pur a frontedegli specifici rilievi svolti dal giudice di prime cure che, però, nonaveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato, – il giudice del gravame– confondendo la liquidazione operata dall’Ufficio sulla dichiarazione disuccessione (per l’imposta principale) con quella che, nella fattispecie,aveva ad oggetto una rettifica della dichiarazione (e, dunque, l’impostacomplementare) dovuta dai contribuenti in esito al giudicato - avevaillegittimamente escluso il difetto di motivazione dell’avviso diliquidazione che esponeva dati incomprensibili (quanto a imponibile,aliquote applicate, imposte e sanzioni) e sinanche in contrasto colgiudicato che si era formato sull’avviso di rettifica che aveva formatooggetto del precedente giudizio.1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., denuncia nullità della gravata sentenza per violazionedel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art.136, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sull’assunto che il giudicedel gravame aveva disatteso l’appello principale proposto da essiesponenti sulla base di una motivazione incongrua, contraddittoria edapparente, con ciò senza dar conto né della documentazione che erastata prodotta né dei decisa rinvenienti dalla pronuncia di prime curein punto di comprensibilità, e legittimità, dell’avviso di liquidazione.1.3 – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendoche – a fronte delle incertezze indotte dal contenuto dell’avviso diliquidazione impugnato, così come rilevate dallo stesso giudice di primeNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026cure, e dalle difese svolte da controparte, - il giudice del gravameaveva omesso di esaminare la richiesta di assunzione di una CTUcontabile-ricostruttiva in punto di determinazione dell’imposta disuccessione ancora dovuta.2. – Il secondo motivo di ricorso – dal cui esame conseguel’assorbimento dei residui motivi – è fondato, e va accolto.3. - Come si desume dagli stessi motivi di ricorso, oltreché dalcontenuto della pronuncia resa dal giudice del primo grado (sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, n. 5061/19, del30 settembre 2019), questa sentenza aveva rilevato che:- l’avviso di liquidazione (prot. n. 2016/37397 del 31 maggio 2016),in contestazione tra le parti, era stato emesso in esito alla sentenza n.3647/15, del 24 febbraio 2015, con la quale la Corte di cassazioneaveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso la sentenza(n. 154/2009, del 30 gennaio 2009) della Commissione TributariaRegionale di Catanzaro;- detto giudizio aveva ad oggetto un avviso di rettifica eliquidazione col quale l’Agenzia aveva rideterminato i valori imponibiliesposti nella dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA];- dall’esame dell’avviso di liquidazione, però, non era datocomprendere: a. - sulla base di quali dati era stato determinato ilvalore finale deciso (per 1.871.094.619) nonché su quale baseimponibile era stata applicata la maggiorazione (per presunzione) del10%; b. - perché era stata indicata (in £. 113.220.000) l’impostaversata dai contribuenti in difformità dalle prodotte quietanze; c. - sesi era tenuto conto, o meno, delle passività riconosciute, nel giudiziopresupposto, dalla sentenza di primo grado (sentenza n. 408/2/01della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza) in misura pari a£. 61.140.505;Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026- sempre dall’avviso di liquidazione poteva desumersi che nell’asseereditario era stata inclusa la somma (di £. 231.250.000)corrispondente al corrispettivo delle vendite effettuate nel semestreprecedente il decesso del de cuius, posta, questa, che (nel giudiziopresupposto) era stata esclusa dalla base imponibile dalla citatapronuncia di primo grado (che, sul punto, l’Ente impositore non avevaimpugnato), con conseguente erronea liquidazione delle imposteipotecaria e catastale;- non andava applicata la sanzione (del 100%) per infedeledichiarazione, ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 51.3.1 – Va, altresì, rilevato che, nel giudizio presupposto (definito daquesta Corte con sentenza n. 3647/15, del 24 febbraio 2015), la citatapronuncia di appello (n. 154/2009, del 30 gennaio 2009) avevaquantificato la base imponibile dell’imposta in £. 1.135.607.619, qualevalore patrimoniale netto dell’impresa individuale, come risultante dainventario, ed in £. 504.237.000, quale valore di avviamento; nel restoconfermando la pronuncia di prime cure che, come sopra si è riportato,aveva riconosciuto passività successive, esposte in una nota del 10ottobre 1986, per £. 61.140.505 ed escluso dalla base imponibile lasomma (di £. 231.250.000) corrispondente al corrispettivo dellevendite effettuate nel semestre precedente il decesso del de cuius.3.2 – Il giudice del gravame, come anticipato, ha poi disattesotanto l’appello principale, proposto dalle parti, odierne ricorrenti,quanto l’appello incidentale dell’Agenzia così che, per un verso, venivaconfermato il decisum di prime cure – che, per l’appunto, esponeva irilievi dianzi svolti – e, per il restante, veniva a formarsi il giudicato inrelazione a quanto formava oggetto di diretto accertamento nellasentenza allora gravata (quanto all’esclusione, dal computo della baseimponibile, della citata somma di € 231.250.000 e della stessasanzione applicata per infedele dichiarazione).Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/20263.3 – Rimane, allora, evidente che – pur recando una espressaconferma della pronuncia di prime cure – il giudice del gravame harisolto l’eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione fondandocontraddittoriamente la propria decisione sulla ricorrenza di un meroerrore di calcolo, e rapportando l’obbligo di motivazione al contenutodella dichiarazione di successione quando, nella fattispecie, l’avviso diliquidazione era riconducibile – piuttosto che alla dichiarazione di parte(d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 33) – alla rettifica di dettadichiarazione (d.lgs. cit., art. 34) e, più specificamente, alla riscossionedell’imposta in esito al giudicato formatosi (d.lgs. cit., art. 40, commaL’obbligo di motivazione, nella fattispecie data, implicava, allora, lachiara esposizione dei dati rilevanti ai fini di una liquidazione del tributoche predicava la necessità di tener conto dei contenuti decisori sottesial giudizio che era stato definito da Cass., 24 febbraio 2015, n. 3647oltreché, - come appunto rilevato dal giudice di prime cure –dell’imposta effettivamente versata dai contribuenti; rapportando,quindi, detti dati all’atto impugnato, id est all’avviso di liquidazione(prot. n. 2016/37397 del 31 maggio 2016) volto, come si è detto, allariscossione dei tributi in esito al giudicato formatosi.4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai rilievi dianzi esposti.

P.Q.MLa Corte- accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, allaNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, viale Angelico n. 301, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]), rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 3777/21, depositata il 22 novembre 2021, dellaCommissione tributaria regionale della Calabria;Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 3777/21, depositata il 22 novembre 2021, laCommissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato gli appelli,proposti in via principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NervosoChiara e [OSCURATO:PERSONA], ed in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate,così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorsoproposto dai contribuenti avverso un avviso di liquidazione relativo alleimposte di successione, ed ipocatastali, dovute dai contribuenti in esitoalla sentenza resa da Cass., 24 febbraio 2015, n. 3647.1.1 – Il giudice del gravame ha premesso che:- i contribuenti avevano impugnato l’avviso di rettifica eliquidazione emesso dall’Agenzia in relazione alla dichiarazione disuccessione dagli stessi presentata in morte di [OSCURATO:PERSONA];- il giudice del primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso el’appello dei contribuenti era stato, a sua volta, accolto, per quanto diragione, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro (n.154/01/09) che, in esito ad una [OSCURATO:PERSONA] di ufficio, aveva«… confermato il valore netto patrimoniale dell'azienda individuale delde cuius così come dichiarato dagli eredi … [e condiviso] … il valore diavviamento dell'azienda medesima accertato dall'Agenzia delleEntrate»;- su detta pronuncia, quindi, si era formato il giudicato in quanto ilricorso per cassazione dei contribuenti era stato disatteso dalla citatapronuncia della Corte di Cassazione.Ed ha, quindi, rilevato che:- l’appello principale dei contribuenti andava disatteso in quantol’avviso di liquidazione emesso in esito al giudicato risultava«adeguatamente motivato in relazione alle somme dovute ed aiNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026presupposti della pretesa impositiva, con richiamo alla sentenza dellaCorte di Cassazione che ne indica gli estremi e la data di deposito»; ela «consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione …ritiene che l'avviso di liquidazione non ha la natura giuridica dell'avvisodi accertamento e come tale non sussiste per l'ufficio alcun obbligo dimotivazione.»;- nella fattispecie, si trattava «della correzione di un errore dicalcolo nella somma aritmetica dei valori dei beni riportati nell'attivoereditario, che aveva alterato la determinazione della base imponibile;vertendosi in un caso di liquidazione dell'imposta principale sulla basedegli atti, per la quale non è previsto l'obbligo di motivazione.»;- l'eccepita mancata allegazione della sentenza risultava «priva divalenza giuridica, in quanto trattasi di un atto pubblico, noto aicontribuenti» e l'avviso di liquidazione consentiva «di rilevare glielementi previsti dalla normativa -la sentenza della Cassazione, lasomma dovuta a titolo d'imposta e la normativa di riferimento, allabase della determinazione dell'imposta di registro - garantendo il dirittodi difesa e, dalle argomentazioni proposte dai contribuenti, emergeinconfutabilmente, che la finalità è stata pienamente raggiunta.»;- del pari andava disatteso l'appello incidentale dell’Agenzia inquanto (così) venivano reiterate «le ragioni fatti valere in primo gradosenza tuttavia svolgere alcuna critica alla sentenza impugnata cheaveva puntualmente spiegato le ragioni per le quali dovevano essererideterminate le imposte dovute.».2. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NervosoPietro ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,art. 34, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990,n. 241, art. 3, assumendo, in sintesi, i ricorrenti che – pur a frontedegli specifici rilievi svolti dal giudice di prime cure che, però, nonaveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato, – il giudice del gravame– confondendo la liquidazione operata dall’Ufficio sulla dichiarazione disuccessione (per l’imposta principale) con quella che, nella fattispecie,aveva ad oggetto una rettifica della dichiarazione (e, dunque, l’impostacomplementare) dovuta dai contribuenti in esito al giudicato - avevaillegittimamente escluso il difetto di motivazione dell’avviso diliquidazione che esponeva dati incomprensibili (quanto a imponibile,aliquote applicate, imposte e sanzioni) e sinanche in contrasto colgiudicato che si era formato sull’avviso di rettifica che aveva formatooggetto del precedente giudizio.1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., denuncia nullità della gravata sentenza per violazionedel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art.136, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sull’assunto che il giudicedel gravame aveva disatteso l’appello principale proposto da essiesponenti sulla base di una motivazione incongrua, contraddittoria edapparente, con ciò senza dar conto né della documentazione che erastata prodotta né dei decisa rinvenienti dalla pronuncia di prime curein punto di comprensibilità, e legittimità, dell’avviso di liquidazione.1.3 – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendoche – a fronte delle incertezze indotte dal contenuto dell’avviso diliquidazione impugnato, così come rilevate dallo stesso giudice di primeNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026cure, e dalle difese svolte da controparte, - il giudice del gravameaveva omesso di esaminare la richiesta di assunzione di una CTUcontabile-ricostruttiva in punto di determinazione dell’imposta disuccessione ancora dovuta.2. – Il secondo motivo di ricorso – dal cui esame conseguel’assorbimento dei residui motivi – è fondato, e va accolto.3. - Come si desume dagli stessi motivi di ricorso, oltreché dalcontenuto della pronuncia resa dal giudice del primo grado (sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, n. 5061/19, del30 settembre 2019), questa sentenza aveva rilevato che:- l’avviso di liquidazione (prot. n. 2016/37397 del 31 maggio 2016),in contestazione tra le parti, era stato emesso in esito alla sentenza n.3647/15, del 24 febbraio 2015, con la quale la Corte di cassazioneaveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso la sentenza(n. 154/2009, del 30 gennaio 2009) della Commissione TributariaRegionale di Catanzaro;- detto giudizio aveva ad oggetto un avviso di rettifica eliquidazione col quale l’Agenzia aveva rideterminato i valori imponibiliesposti nella dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA];- dall’esame dell’avviso di liquidazione, però, non era datocomprendere: a. - sulla base di quali dati era stato determinato ilvalore finale deciso (per 1.871.094.619) nonché su quale baseimponibile era stata applicata la maggiorazione (per presunzione) del10%; b. - perché era stata indicata (in £. 113.220.000) l’impostaversata dai contribuenti in difformità dalle prodotte quietanze; c. - sesi era tenuto conto, o meno, delle passività riconosciute, nel giudiziopresupposto, dalla sentenza di primo grado (sentenza n. 408/2/01della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza) in misura pari a£. 61.140.505;Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026- sempre dall’avviso di liquidazione poteva desumersi che nell’asseereditario era stata inclusa la somma (di £. 231.250.000)corrispondente al corrispettivo delle vendite effettuate nel semestreprecedente il decesso del de cuius, posta, questa, che (nel giudiziopresupposto) era stata esclusa dalla base imponibile dalla citatapronuncia di primo grado (che, sul punto, l’Ente impositore non avevaimpugnato), con conseguente erronea liquidazione delle imposteipotecaria e catastale;- non andava applicata la sanzione (del 100%) per infedeledichiarazione, ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 51.3.1 – Va, altresì, rilevato che, nel giudizio presupposto (definito daquesta Corte con sentenza n. 3647/15, del 24 febbraio 2015), la citatapronuncia di appello (n. 154/2009, del 30 gennaio 2009) avevaquantificato la base imponibile dell’imposta in £. 1.135.607.619, qualevalore patrimoniale netto dell’impresa individuale, come risultante dainventario, ed in £. 504.237.000, quale valore di avviamento; nel restoconfermando la pronuncia di prime cure che, come sopra si è riportato,aveva riconosciuto passività successive, esposte in una nota del 10ottobre 1986, per £. 61.140.505 ed escluso dalla base imponibile lasomma (di £. 231.250.000) corrispondente al corrispettivo dellevendite effettuate nel semestre precedente il decesso del de cuius.3.2 – Il giudice del gravame, come anticipato, ha poi disattesotanto l’appello principale, proposto dalle parti, odierne ricorrenti,quanto l’appello incidentale dell’Agenzia così che, per un verso, venivaconfermato il decisum di prime cure – che, per l’appunto, esponeva irilievi dianzi svolti – e, per il restante, veniva a formarsi il giudicato inrelazione a quanto formava oggetto di diretto accertamento nellasentenza allora gravata (quanto all’esclusione, dal computo della baseimponibile, della citata somma di € 231.250.000 e della stessasanzione applicata per infedele dichiarazione).Numero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/20263.3 – Rimane, allora, evidente che – pur recando una espressaconferma della pronuncia di prime cure – il giudice del gravame harisolto l’eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione fondandocontraddittoriamente la propria decisione sulla ricorrenza di un meroerrore di calcolo, e rapportando l’obbligo di motivazione al contenutodella dichiarazione di successione quando, nella fattispecie, l’avviso diliquidazione era riconducibile – piuttosto che alla dichiarazione di parte(d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 33) – alla rettifica di dettadichiarazione (d.lgs. cit., art. 34) e, più specificamente, alla riscossionedell’imposta in esito al giudicato formatosi (d.lgs. cit., art. 40, commaL’obbligo di motivazione, nella fattispecie data, implicava, allora, lachiara esposizione dei dati rilevanti ai fini di una liquidazione del tributoche predicava la necessità di tener conto dei contenuti decisori sottesial giudizio che era stato definito da Cass., 24 febbraio 2015, n. 3647oltreché, - come appunto rilevato dal giudice di prime cure –dell’imposta effettivamente versata dai contribuenti; rapportando,quindi, detti dati all’atto impugnato, id est all’avviso di liquidazione(prot. n. 2016/37397 del 31 maggio 2016) volto, come si è detto, allariscossione dei tributi in esito al giudicato formatosi.4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai rilievi dianzi esposti. P.Q.MLa Corte- accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, allaNumero registro generale 12330/2022Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 9147/2026Data pubblicazione 11/04/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris