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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19000/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29/RG 35793 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MMariel1 7/a niciello / \-/ DEP )r""r- [OSCURATO:PERSONA] 26 )14 G 2026 3nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 29/RG 35793 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MMariel1 7/a niciello / \-/ DEP )r""r- [OSCURATO:PERSONA] 26 )14 G 2026 3nu
Sentenza Cassazione n. 19000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris