CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità in quanto fondata su meri indizi, è manifestamente infondato. Ed invero, in tema di valutazione della prova indiziaria, occorre sottolineare che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, come avvenuto nel caso di specie, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). Orbene, la sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo, ha valorizzato siffatti principi e ha giustificato la propria decisione sulla base di una motivazione completa, esaustiva e priva di aporie argomentative; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la determinazione della pena base e la graduazione della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti sia in punto di determinazione della pena, sia in punto di esclusione delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);- [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M