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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38422/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica in funzione di giudice d'appello, con sentenza in data 14/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Firenze, in data 28/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del delitto contestato nonché violazione degli artt. 131 bis, 62 bis, 163 e 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Invero il Tribunale, a pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ha già disatteso il gravame difensivo in punto di responsabilità per il reato ascritto, evidenziando come l'effettività della domiciliazione dell'imputato in quell'abitazione fosse stata verificata al momento del rilascio del certificato di residenza, richiesto dallo stesso.

Inoltre, a conferma della sua permanenza nel tempo nell'immobile occupato, vi erano state una serie di circostanze e comportamenti concludenti specificamente individuati.

Sono, del pari, inammissibili le doglianze rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio, definito con motivazione che non si presta a censure. .

Quanto alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, questa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o agli aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

E nel caso in esame il Tribunale, a sostegno del diniego, ha sottolineato la perdurante compressione del bene giuridico determinata dalla condotta delittuosa.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente D tt.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Sergig i Paol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica in funzione di giudice d'appello, con sentenza in data 14/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Firenze, in data 28/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del delitto contestato nonché violazione degli artt. 131 bis, 62 bis, 163 e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Invero il Tribunale, a pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ha già disatteso il gravame difensivo in punto di responsabilità per il reato ascritto, evidenziando come l'effettività della domiciliazione dell'imputato in quell'abitazione fosse stata verificata al momento del rilascio del certificato di residenza, richiesto dallo stesso. Inoltre, a conferma della sua permanenza nel tempo nell'immobile occupato, vi erano state una serie di circostanze e comportamenti concludenti specificamente individuati. Sono, del pari, inammissibili le doglianze rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio, definito con motivazione che non si presta a censure. . Quanto alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, questa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o agli aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). E nel caso in esame il Tribunale, a sostegno del diniego, ha sottolineato la perdurante compressione del bene giuridico determinata dalla condotta delittuosa. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente D tt.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Sergig i Paol
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