CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la liberazione anticipata pari a n. 630 giorni, sino al mese di ottobre del 2010, concessa a [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 6 novembre 2020 della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, n. Siep 2016/560. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. V. [OSCURATO:PERSONA] denunciando con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 52 Ord. pen. e vizio di motivazione. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che il Tribunale ha valorizzato con motivazione congrua e non manifestamente illogica, immune da censure di ogni tipo, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 54, comma 3, Ord. pen., per la revoca del beneficio, per avere il Pelle commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il delitto non colposo di rapina aggravata, per il quale è stato condannato con sentenza dell4 febbraio 2011, nonché il delitto di associazione finalizzata alla cessione illecita di sostanze stupefacenti, da ottobre 2009 al mese di ottobre 2010 con sentenza del 21 maggio 2014 della Corte d'appello di Roma. 3.2.Ritent4 che, correttamente, con ragionamento non manifestamente illogico e non attaccato da censure specifiche, con il ricorso, il Tribunale ha reputato evidente l'inversione di tendenza, rispetto alla partecipazione ad attività rieducativa, traendo detto dato dalla commissione di numerosi reati, anche della stessa indole, in un ampio arco temporale, considerati sintomatici anche del mantenimento di rapporti con ambienti di criminalità in forma organizzata. 3.3.Rilevato che talune delle considerazioni svolte con il ricorso (cfr. pag. 6) si appalesano versate in fatto e sollecitano una diversa, alternativa considerazione dei comportamenti del condannato durante l'esecuzione della pena, inibita a questa Corte. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] zo Si i _ e c [OSCURATO:PERSONA]