CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 38339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MICHAEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate in data 09/06/2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con le quali sono stati illustrati i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 27 ottobre 2022, riformava quanto alla pena, rideterminandola nella misura di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, la sentenza del Tribunale peloritano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto in abitazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, in relazione alle ordinanze, del Tribunale prima e della Corte di appello poi, che negavano la sussistenza del legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale. Il Tribunale avrebbe erroneamente motivato ritenendo non giustificato l'impedimento consistente nella necessità del professionista di presenziare in Catania quale difensore di una parte civile, impegno ritenuto recessivo rispetto a quello di assicurare la presenza nel presente processo quale difensore di fiducia dell'imputato, non avendo per altro tenuto in conto l'impossibilità di nominare un sostituto. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e degli artt. 189 e 213 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione che ha confermato la responsabilità penale di Furnò, sulla base dell'individuazione dell'autovettura noleggiata dallo stesso, dalla quale ebbe a discendere il complice Cutuli, che materialmente consumò il furto; la motivazione erroneamente avrebbe tratto la prova della responsabilità penale del ricorrente dal noleggio dell'autovettura la mattina del furto, come anche dalla circostanza che due giorni dopo Furnò fu controllato a bordo dell'auto proprio con Cutuli e tale Virè e quattro giorni dopo con Virè e altre due persone. Inoltre, illogico e non corretto risulterebbe l'esito della ricognizione operata da un appartenente alla polizia giudiziaria, che visionava il video che riprendeva la scena del furto, quanto alla individuazione della targa dell'autovettura e del concorrente del Furnò. 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 4 cod. pen., di quelle generiche, nonché dell'ipotesi dell'art. 114 cod. pen., oltre che in merito alla eccessiva misura della pena. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.7. Il difensore ha depositato conclusioni con le quali ha replicato a quelle della Procura generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello, valutando l'ordinanza del Tribunale che aveva disatteso l'istanza di differimento, non ritenendo legittimo l'impedimento, evidenziava come il Tribunale avesse evidenziato l'assenza di tempestività nella comunicazione dell'impedimento medesimo. E bene sul punto il motivo è aspecifico, perché non si confronta con tale punto della motivazione, che invece risulta dirimente per valutarne la correttezza, non proponendo una critica puntuale che prenda in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, tutte le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). D'altro canto, la necessità della tempestività della comunicazione, che costituisce una delle decisive ratíones decidendí che hanno condotto i giudici del merito a escludere la sussistenza dell'impedimento legittimo, si trae dall'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen. che richiede al difensore di 'prontamente comunicare' l'emergere dell'impedimento, per concorrente impegno professionale, puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579 - 01) e che tempestiva è l'istanza quando è posta alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. (Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247548 - 01, fattispecie nella quale è stata ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza, pur se la notificazione dell'avviso concernente l'impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima). Nel caso in esame, rispetto alla valutazione della Corte di appello che esclude la tempestività della comunicazione, nessuna censura viene proposta da parte del ricorrente. Il motivo sotto tale profilo è dunque generico. Per altro, anche la doglianza ora formulata, che attacca l'altra ratio decidendi, è manifestamente infondata: in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile, quale è quella addotta nel caso in esame, non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353 - 01; mass. conf. N. 39369 del 2008 Rv. 241865 - 01, N. 39334 del 2011 Rv. 251530 - 01). Pertanto, corretta è la valutazione della Corte di appello, assolutamente in sintonia con l'orientamento consolidato, cosicché il motivo è manifestamente infondato. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello non opera alcuna valutazione manifestamente illogica, bensì una valutazione globale del complesso indiziario, giungendo a ritenere che alla guida dell'autovettura Fiat 500, riconosciuta tramite la targa nitidamente visibile nel filmato acquisito, utilizzata dagli autori del furto, vi fosse il Furnò, sulla base dei seguenti elementi indiziari: l'auto era stata noleggiata lo stesso giorno 18 maggio 2016 da Furnò, che aveva consegnato i propri documenti personali in occasione del noleggio; Furnò era effettivamente colui che aveva la disponibilità dell'auto, in quanto controllato a bordo della stessa il secondo e il quarto giorno seguente il furto; a bordo dell'auto fu controllato con Furnò anche Cutuli, dal che la Corte di appello trae la prova di un conclamato rapporto fra i due. Pertanto non si rinviene alcuna aporia logica manifesta, avendo il Collegio di merito operato una valutazione in linea con il principio per cui in tema di valutazione della prova indiziaria, quale è quella in esame, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi, al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 18/06/2013, P.G. e Kercher in proc. Knox e altro, Rv. 255677) e possa, in una visione unitaria, risolversi consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex nnultis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Anche le censure rivolte al riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, sia quanto alla targa dell'autovettura sia anche quanto alla persona del complice Cutuli, vengono risolte dalla Corte di appello rilevando come il video renda nitidi entrambi, in sintonia con il principio per cui l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (da ultimo, Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 03). Per altro la prova tratta dalla convergenza degli indizi nei termini descritti è del tutto autosufficiente, né ha forza disarticolante la censura che contesta l'affermazione della Corte territoriale, che imputava a Furnò di non aver indicato a chi avesse consegnato l'autovettura. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Quanto al terzo motivo, per un verso la Corte di appello esclude la tenuità del danno patrimoniale con motivazione congrua, collegata al valore della refurtiva, consistente in un computer portatile. A tal proposito la delibazione della Corte di merito risulta in linea con il principio per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare i I danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01, In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Inoltre, in ordine alle circostanze attenuanti generiche le stesse vengono negate per i precedenti specifici, indicati in una rapina e due furti, non ravvisando la Corte di appello elementi positivi giustificanti l'attenuazione: si tratta di motivazione congrua e corretta, in quanto la concessione delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o a negare il riconoscimento del beneficio, individuato nel caso di specie nei precedenti penali (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Quanto all'applicazione dell'art. 114 cod. pen. la censura è generica e comunque risulta preclusa, in quanto non formulata con l'atto di appello: deve, infatti, ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione). Quanto alla dosimetria della pena, l'appello veniva accolto e la pena rideterminata nella misura di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Si tratta di una misura che — rispetto a quella ratione temporis fissata dalla norma incriminatrice, da uno a sei anni di reclusione — risulta prossima al minimo edittale e comunque al di sotto della media, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell