CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14819/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2017 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, condannandolo alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi impossessato di numerosi beni di valore introducendosi all'interno della abitazione delle persone offese previa effrazione del vetro di una finestra. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado che ha ritenuto inverosimile la giustificazione da lui fornita circa la presenza di una propria impronta papillare su un pezzo del vetro della finestra infranto. In particolare, egli si duole della mancata indicazione delle ragioni per le quali la versione fattuale da lui fornita per giustificare la presenza dell'impronta sul vetro non sarebbe verosimile. Egli aveva sostenuto che era solito frequentare la abitazione di un suo amico [OSCURATO:PERSONA], abitante nei pressi dell'abitazione della persona offesa, ed era possibile che egli avesse raccolto da terra il pezzo di vetro, attirato dal suo luccichio al sole, dopo la commissione del furto. Evidenziava che all'interno della abitazione ove era stato commesso il furto non erano state rinvenute sue impronte. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto inverosimile la giustificazione addotta dall'imputato circa la presenza della propria impronta sul pezzo di vetro. In particolare, ha evidenziato che l'accesso all'abitazione delle persone non era agevole per la conformazione dello stato dei luoghi, cosicché non era verosimile che l'imputato si fosse trovato a passare per caso nel punto ove era stato trovato il pezzo di vetro infranto recante la sua impronta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]