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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 08349/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ANNO, rappresentato e difeso dall’avv. te ssa ALESSANDRABOECKLIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché GOS.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/05/2021, la Corte d’appello di Firenze ha confermato (seppur in forza di una motivazione parzialmente difforme)la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anno per la condanna di [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedottoin giudizio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisitinel corso del giudizio, fosse rimasta accertata la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro nella relativa verificazione (purnella diversa percentuale del 70% a carico del Fucci e del 30% a caricodel Dell’Anno), con la definitiva liquidazione del risarcimento del dannodovuto in favore del Dell’Anno nella corrispondente misura che, benchérideterminata in appello (in parziale accoglimento delle ragioni sostenutedal danneggiato), doveva ritenersi in ogni caso inferiore agli importicomplessivamente già versati (in parte prima del giudizio e in partein corso di causa) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dell’istante, con la conseguente conferma della ritenuta infondatezza della domandarisarcitoria proposta dall’originario attore; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA]Anno propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; laGo s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltodifese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale accertato un concorsodi colpa con una motivazione carente e contraddittoria senza valutarecorrettamente gli elementi di fatto (intersezione stradale) non oggettodi valutazione discrezionale e non avendo esaminato un fatto decisivo del giudizio oggetto di illustrazione in atti (caratteristica dei luoghi dove è avvenuto il sinistro) determinando l'erroneità delle conclusionicirca il concorso di colpa; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come nel proporre la censura in esame il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata; varràperaltro sottolineare, da un lato, come le circostanze di fatto ilcui esame sarebbe stato asseritamente o messo dal giudice d’appello non risult i no esser state in alcun modo effettivamente trascurate (avendo la corte territoriale proceduto alla ricostruzione dei luoghi di causae all’esame completo delle modalità di verificazione del sinistro) e,dall’altro, come il fatto dedotto dal ricorrente (così come dallo stesso soggettivamente ricostruito , peraltro in termini largamente approssimativi e arbitrari ) appare del tutto destituito dell’indispensabile requisito della decisività, essendosi il ricorrente sottrattoall’onere di argomentare in forme adeguate le ragioni per cui l’eventuale considerazione di tale fatto avrebbe in ipotesi condotto a unsicuro diverso esito della lite;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deltutto destituita di fondamento, infine, deve ritenersi la censura avanzatacon riguardo al preteso carattere apparente della motivazione dettata dal giudice a q u o , avendo la corte territoriale elabora to un discorso giustificativo pienamente comprensibile e logicamente congruo,idoneo a dar conto in modo adeguato dell’ iter logico - giuridico seguitoal fine di giungere alla decisione assunta ; pienamente condivisibili , per completezza, devono ritenersi le argomentazioni svolte da parte resistente con riguardo alle caratteristiche dell’intersezione, nella specie invocate da parte ricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per averela corte territoriale confermato la sentenza di primo grado nella partein cui ha posto a base della propria decisione di attribuzione di un concorso di colpa a carico del conducente il motoveicolo una contestazionemai sollevata dalla difesa della controparte, violando o, comunque,non correttamente applicando altresì gli artt. 1227 e 2054 c.c.per non aver accertato che il comportamento di uno dei soggetti coinvolti sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso comunque non evitabile da parte dell'altro, attese le concrete circostanzedella circolazione stradale e l'effettiva invasione improvvisa dellacarreggiata da parte del conducente i l furgone; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà sotto altro profilo evidenziare come le plurime asserite violazioni di legge denunciate dal ricorrente si risolv a no in una sostanzialeproposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità , apparendo peraltrodel tutto impropria l’affermazione del ricorrente secondo cui i modiscorretti della condotta stradale dell’attore non fosse ro mai stat i contestati dalla controparte, spettando in ogni caso all’istante, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2697 c.c. , l’onere di provare i fatti postia fondamento della richiesta risarcitoria; fatti tra i quali devono ritenersinecessariamente ricompresi quelli concernenti la ricostruzione della dinamica del sinistro, cui non sfugge la considerazione dell’eventuale apporto causale fornito dalla condotta stradale del danneggiato; condotta stradale che, pertanto, rappresenta un elemento costitutivo, tanto del thema probandum quanto del thema decidendum, in virtù della medesima sollecitazione giudiziaria avanzatadall’attore; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059,2697 e 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, per essersi la corte territoriale illegittimamentesottratta all’illustrazione, quantomeno sommaria, dei motivisulla base dei quali avrebbe considerato non raggiunta la prova degli elementi di fatto integranti la particolare fattispecie, non riconducibile all' id quod plerumque accidit , legittimante un diverso, maggior risarcimento rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle tabelle e per non aver quindi esaminato un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di analitica illustrazione negli atti Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri depositati e per aver disapplicato perciò anche gli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., violando il diritto al risarcimento del danno integraledel macroleso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata; varràperaltro evidenziare come le censure avanzate dal ricorrente, tantosotto il profilo della violazione di legge, quanto sotto il profilo del pretesoomesso esame di fatti decisivi controversi, si risolv a no ancora una volta in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove , con particolare riguardo alla prova delle circostanze cosiddette‘personalizzanti’, idonee, in ipotesi, a legittimare un maggior importo del risarcimento del danno (una personalizzazione di entità maggioresul piano quantitativo) rispetto a quello liquidato dal giudice d’appello; nellaspecie, trattandosi della valutazione delle prove acquisite al giudiziocon riguardo a circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa,il senso o l’ ubi consistam delle censure in esame , da un lato, si risolve nella prospettazione di un’errata ricognizione della fattispecie concreta(con la conseguente esclusione di alcuna forma di violazione odi falsa applicazione di legge), dall’altro, mira a denunciare il preteso omessoesame di fatti sulla cui eventuale effettiva decisività non risulta articolataalcuna adeguata argomentazione , con particolare riguardo al preteso carattere eccezionale delle conseguenze invalidanti sofferte, che non sarebbero state ricomprese tra quelle ordinariamente Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerate dalle tabelle e dall’ulteriore personalizzazione positivamenteaccordata al Dell’Anno ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697e 2729 c.c., e degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.360c.p.c., n. 3 nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, per aver la corte territoriale violato le norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagnonon avendo utilizzato i coefficienti più attuali, disapplicando il principio di diritto stabilito dal giurisprudenza costante, ed applicando,invece, un'ulteriore riduzione con motivazione incoerente ed illogica per essere fondata su presunzioni smentite da dati di comuneesperienza non avendo, pertanto, esaminato un fatto decisivo dellacontroversia oggetto di illustrazione analitica negli atti di causa e risultandola motivazione della sentenza perciò affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e obiettivamente incomprensibili; ilmotivo è fondato nei termini di seguito precisati; osservapreliminarmente il Collegio come, pur avendo il ricorrente formalmente prospettato la doglianza in esame sotto il profilo della violazione delle norme di legge richiamate nell’epigrafe del motivo d’impugnazionenonché dell’omesso esame di fatti decisivi controversi rilevanti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. , detta doglianza appare tuttavia articolata, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un’inequivocasollecitazione al controllo dell’effettiva congruenza logica della motivazione dettata dalla corte territoriale (in forme tali da incideresulla relativa legittimità nel rispetto dell’art. 132 n. 4 c.p.c.), Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con particolare riguardo al punto concernente i criteri di liquidazione deldanno (cfr., ad es., pag. 31 del ricorso) ; sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'oneredella specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare “ i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazionedelle norme di diritto su cui si fondano ” ) non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi,tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga diascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazionedi norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunziacaducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità diindividuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez.

U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, in motivazione); ferma tale premessa, osserva il Collegio come la motivazione dettata dalla corte territoriale , in relazione al punto concernente la liquidazionedel danno , appare tale ( in parte qua ) da porsi in insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone l’essenziale conformazione della gius tificazione argomentativa dettata nella sentenza a un elementare standard di congruità logico - giuridica, secondoi termini del c.d. ‘minimo costituzionale’ della motivazione; inthema, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha espressamenteevidenziato come la riformulazione dell’art. 360, co. 1, Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell'anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.U, Sentenza n . 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01); nelcaso di specie, lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata- nella parte in cui ritiene di dover procedere a una riduzione dell’importo ris arcitorio dovuto in favore dell’odierno ricorrente in considerazione del (preteso) principio secondo cui “ l’effettiva percezione del reddito [può] ragionevolmente ridursi con l’avanzare dell’etàdel sinistrato ” e tenuto conto dello scarto tra la vita fisica e la vitalavorativa - risulta gravemente carente sul piano logico - giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal caratteremeramente apparente; ciòposto, dev’essere in primo luogo disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagnoin considerazione della mancata utilizzazione dei coefficienti piùattuali; sulpunto, varrà considerare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazioneapprovati con r.d. n. 1403 del 1922, dal momento che questiultimi, a causa dell'aumento della durata media della vita, e della Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diminuzione dei saggi d'interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno.

Sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 cod. civ. la valutazionedeve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto‘per un adeguato coefficiente di capitalizzazione’, alla stregua di parametri che considerino ‘da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametridi rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento,in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazionedelle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano ( Sez. 3, Sentenzan. 16913 del 25/06/2019 , Rv. 654432 – 02 ; Sez. 3, Sentenza n.9002 del 21/03/2022 ) ; nelcaso di specie , la corte territoriale, risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ricavato il coefficiente di capitalizzazione dalle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaboratedall’INAIL, che, in relazione ad un individuo di anni 44 (al momentodel sinistro), prevedono un coefficiente pari al 24,9611 ; in questa sede, l ’attualità del coefficiente utilizzato dalla corte territoriale viene censurat a dal ricorrente in modo solo generico e sostanzialmenteapodittico, essendosi il ricorrente limitato a rilevare la (pretesa) insussistenza di elementi idonei ad attestare l’attualità del coefficiente(senza peraltro sviluppare alcun calcolo che, sulla base di coefficienti alternativi , avrebbe in ipotesi garantito risultati più favorevoli),ast enendosi dall’allegare e comprovare il ricorso di alcuna erroneità del richiamo che la corte territoriale ha espressamente operato“alle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’Inail”, risolvendo , pertanto, la propria censura in una sostanziale contestazione nel merito del potere discrezionale di valutazione equitativadel danno che il giudice d’appello ha sul punto esercitato in modocorretto e nel rispetto di parametri adeguati ; dev’essere, viceversa, rilevata la radicale illogicità in iure delle argomentazioni illustrate dalla corte territoriale con riguardo alla riduzione dell’importo risarcitorio sul presupposto della pretesa ‘ragionevolezza’ del principio secondo cui “ l’effettiva percezione del reddito [può] ragionevolmente ridursi con l’avanzare dell’età del sinistrato”,nonché con riguardo alla predetta riduzione in applicazione del coefficiente concernente lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa; taliargomentazioni appaiono all’evidenza del tutto prive di logicità esostanzialmente irragionevoli, dovendo attribuirsi carattere decisivo al dato di comune apprezzamento relativo alla normale dinamica redditualedi ciascun lavoratore , di regola destinata ad aumentare con l’avanzaredell’età, vuoi per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo,dovuto all’accrescimento delle esperienze, vuoi per effetto delmaturare dell’anzianità del lavoratore dipendente, comportante di normaincrementi salariali ( cfr. quanto precisato sul punto da Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018 , Rv. 648478 - 01 ) ; sottoaltro profilo, dev’essere ormai destituit a di alcun significato l’applicazione del tradizionale principio incline a giustificare una riduzione de l risarcimento del danno in applicazione del coefficiente concernente lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa , non comprendendosenepiù le ragioni operative nel quadro di un sistema che, attraverso la generalizzazione de l criteri o di liquidazione pensionisticasu base contributiva, appare piuttosto vòlto ad aggravare Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (invece che ad attenuare) il pregiudizio patrimoniale connesso alla forzatainattività del lavoratore danneggiato; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697e 272 c.c., e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3,per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi dopo aver riconosciuto il danno da ritardo nel risarcimento da fatto illecito extracontrattuale,omettendone la relativa quantificazione; lariconosciuta fondatezza del quarto motivo vale ad assorbire la rilevanzadell’esame del quinto motivo; sullabase di tali premesse, rilevata l’inammissibilità dei primi tre motivi e la fondatezza del quarto per quanto di ragione (assorbito il quinto),dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento del quarto motivo, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, comunquein diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30812/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ANNO, rappresentato e difeso dall’avv. te ssa ALESSANDRABOECKLIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché GOS.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 11/05/2021, la Corte d’appello di Firenze ha confermato (seppur in forza di una motivazione parzialmente difforme)la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anno per la condanna di [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedottoin giudizio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisitinel corso del giudizio, fosse rimasta accertata la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro nella relativa verificazione (purnella diversa percentuale del 70% a carico del Fucci e del 30% a caricodel Dell’Anno), con la definitiva liquidazione del risarcimento del dannodovuto in favore del Dell’Anno nella corrispondente misura che, benchérideterminata in appello (in parziale accoglimento delle ragioni sostenutedal danneggiato), doveva ritenersi in ogni caso inferiore agli importicomplessivamente già versati (in parte prima del giudizio e in partein corso di causa) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dell’istante, con la conseguente conferma della ritenuta infondatezza della domandarisarcitoria proposta dall’originario attore; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA]Anno propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; laGo s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltodifese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale accertato un concorsodi colpa con una motivazione carente e contraddittoria senza valutarecorrettamente gli elementi di fatto (intersezione stradale) non oggettodi valutazione discrezionale e non avendo esaminato un fatto decisivo del giudizio oggetto di illustrazione in atti (caratteristica dei luoghi dove è avvenuto il sinistro) determinando l'erroneità delle conclusionicirca il concorso di colpa; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come nel proporre la censura in esame il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata; varràperaltro sottolineare, da un lato, come le circostanze di fatto ilcui esame sarebbe stato asseritamente o messo dal giudice d’appello non risult i no esser state in alcun modo effettivamente trascurate (avendo la corte territoriale proceduto alla ricostruzione dei luoghi di causae all’esame completo delle modalità di verificazione del sinistro) e,dall’altro, come il fatto dedotto dal ricorrente (così come dallo stesso soggettivamente ricostruito , peraltro in termini largamente approssimativi e arbitrari ) appare del tutto destituito dell’indispensabile requisito della decisività, essendosi il ricorrente sottrattoall’onere di argomentare in forme adeguate le ragioni per cui l’eventuale considerazione di tale fatto avrebbe in ipotesi condotto a unsicuro diverso esito della lite;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deltutto destituita di fondamento, infine, deve ritenersi la censura avanzatacon riguardo al preteso carattere apparente della motivazione dettata dal giudice a q u o , avendo la corte territoriale elabora to un discorso giustificativo pienamente comprensibile e logicamente congruo,idoneo a dar conto in modo adeguato dell’ iter logico - giuridico seguitoal fine di giungere alla decisione assunta ; pienamente condivisibili , per completezza, devono ritenersi le argomentazioni svolte da parte resistente con riguardo alle caratteristiche dell’intersezione, nella specie invocate da parte ricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per averela corte territoriale confermato la sentenza di primo grado nella partein cui ha posto a base della propria decisione di attribuzione di un concorso di colpa a carico del conducente il motoveicolo una contestazionemai sollevata dalla difesa della controparte, violando o, comunque,non correttamente applicando altresì gli artt. 1227 e 2054 c.c.per non aver accertato che il comportamento di uno dei soggetti coinvolti sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso comunque non evitabile da parte dell'altro, attese le concrete circostanzedella circolazione stradale e l'effettiva invasione improvvisa dellacarreggiata da parte del conducente i l furgone; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata;Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà sotto altro profilo evidenziare come le plurime asserite violazioni di legge denunciate dal ricorrente si risolv a no in una sostanzialeproposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità , apparendo peraltrodel tutto impropria l’affermazione del ricorrente secondo cui i modiscorretti della condotta stradale dell’attore non fosse ro mai stat i contestati dalla controparte, spettando in ogni caso all’istante, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2697 c.c. , l’onere di provare i fatti postia fondamento della richiesta risarcitoria; fatti tra i quali devono ritenersinecessariamente ricompresi quelli concernenti la ricostruzione della dinamica del sinistro, cui non sfugge la considerazione dell’eventuale apporto causale fornito dalla condotta stradale del danneggiato; condotta stradale che, pertanto, rappresenta un elemento costitutivo, tanto del thema probandum quanto del thema decidendum, in virtù della medesima sollecitazione giudiziaria avanzatadall’attore; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059,2697 e 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, per essersi la corte territoriale illegittimamentesottratta all’illustrazione, quantomeno sommaria, dei motivisulla base dei quali avrebbe considerato non raggiunta la prova degli elementi di fatto integranti la particolare fattispecie, non riconducibile all' id quod plerumque accidit , legittimante un diverso, maggior risarcimento rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle tabelle e per non aver quindi esaminato un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di analitica illustrazione negli atti Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri depositati e per aver disapplicato perciò anche gli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., violando il diritto al risarcimento del danno integraledel macroleso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, il ricorrente si sia sottratto al puntuale assolvimento degli oneri di allegazioneallo stesso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardoall’esatta localizzazione, tra gli atti dell’odierno giudizio, degli attisu cui l’impugnazione risulta fondata; varràperaltro evidenziare come le censure avanzate dal ricorrente, tantosotto il profilo della violazione di legge, quanto sotto il profilo del pretesoomesso esame di fatti decisivi controversi, si risolv a no ancora una volta in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove , con particolare riguardo alla prova delle circostanze cosiddette‘personalizzanti’, idonee, in ipotesi, a legittimare un maggior importo del risarcimento del danno (una personalizzazione di entità maggioresul piano quantitativo) rispetto a quello liquidato dal giudice d’appello; nellaspecie, trattandosi della valutazione delle prove acquisite al giudiziocon riguardo a circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa,il senso o l’ ubi consistam delle censure in esame , da un lato, si risolve nella prospettazione di un’errata ricognizione della fattispecie concreta(con la conseguente esclusione di alcuna forma di violazione odi falsa applicazione di legge), dall’altro, mira a denunciare il preteso omessoesame di fatti sulla cui eventuale effettiva decisività non risulta articolataalcuna adeguata argomentazione , con particolare riguardo al preteso carattere eccezionale delle conseguenze invalidanti sofferte, che non sarebbero state ricomprese tra quelle ordinariamente Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerate dalle tabelle e dall’ulteriore personalizzazione positivamenteaccordata al Dell’Anno ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697e 2729 c.c., e degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.360c.p.c., n. 3 nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5, per aver la corte territoriale violato le norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagnonon avendo utilizzato i coefficienti più attuali, disapplicando il principio di diritto stabilito dal giurisprudenza costante, ed applicando,invece, un'ulteriore riduzione con motivazione incoerente ed illogica per essere fondata su presunzioni smentite da dati di comuneesperienza non avendo, pertanto, esaminato un fatto decisivo dellacontroversia oggetto di illustrazione analitica negli atti di causa e risultandola motivazione della sentenza perciò affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e obiettivamente incomprensibili; ilmotivo è fondato nei termini di seguito precisati; osservapreliminarmente il Collegio come, pur avendo il ricorrente formalmente prospettato la doglianza in esame sotto il profilo della violazione delle norme di legge richiamate nell’epigrafe del motivo d’impugnazionenonché dell’omesso esame di fatti decisivi controversi rilevanti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. , detta doglianza appare tuttavia articolata, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un’inequivocasollecitazione al controllo dell’effettiva congruenza logica della motivazione dettata dalla corte territoriale (in forme tali da incideresulla relativa legittimità nel rispetto dell’art. 132 n. 4 c.p.c.), Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con particolare riguardo al punto concernente i criteri di liquidazione deldanno (cfr., ad es., pag. 31 del ricorso) ; sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'oneredella specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare “ i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazionedelle norme di diritto su cui si fondano ” ) non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi,tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga diascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazionedi norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunziacaducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità diindividuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, in motivazione); ferma tale premessa, osserva il Collegio come la motivazione dettata dalla corte territoriale , in relazione al punto concernente la liquidazionedel danno , appare tale ( in parte qua ) da porsi in insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone l’essenziale conformazione della gius tificazione argomentativa dettata nella sentenza a un elementare standard di congruità logico - giuridica, secondoi termini del c.d. ‘minimo costituzionale’ della motivazione; inthema, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha espressamenteevidenziato come la riformulazione dell’art. 360, co. 1, Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell'anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.U, Sentenza n . 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01); nelcaso di specie, lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata- nella parte in cui ritiene di dover procedere a una riduzione dell’importo ris arcitorio dovuto in favore dell’odierno ricorrente in considerazione del (preteso) principio secondo cui “ l’effettiva percezione del reddito [può] ragionevolmente ridursi con l’avanzare dell’etàdel sinistrato ” e tenuto conto dello scarto tra la vita fisica e la vitalavorativa - risulta gravemente carente sul piano logico - giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal caratteremeramente apparente; ciòposto, dev’essere in primo luogo disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagnoin considerazione della mancata utilizzazione dei coefficienti piùattuali; sulpunto, varrà considerare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazioneapprovati con r.d. n. 1403 del 1922, dal momento che questiultimi, a causa dell'aumento della durata media della vita, e della Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diminuzione dei saggi d'interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno. Sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 cod. civ. la valutazionedeve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto‘per un adeguato coefficiente di capitalizzazione’, alla stregua di parametri che considerino ‘da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametridi rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento,in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazionedelle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano ( Sez. 3, Sentenzan. 16913 del 25/06/2019 , Rv. 654432 – 02 ; Sez. 3, Sentenza n.9002 del 21/03/2022 ) ; nelcaso di specie , la corte territoriale, risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ricavato il coefficiente di capitalizzazione dalle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaboratedall’INAIL, che, in relazione ad un individuo di anni 44 (al momentodel sinistro), prevedono un coefficiente pari al 24,9611 ; in questa sede, l ’attualità del coefficiente utilizzato dalla corte territoriale viene censurat a dal ricorrente in modo solo generico e sostanzialmenteapodittico, essendosi il ricorrente limitato a rilevare la (pretesa) insussistenza di elementi idonei ad attestare l’attualità del coefficiente(senza peraltro sviluppare alcun calcolo che, sulla base di coefficienti alternativi , avrebbe in ipotesi garantito risultati più favorevoli),ast enendosi dall’allegare e comprovare il ricorso di alcuna erroneità del richiamo che la corte territoriale ha espressamente operato“alle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’Inail”, risolvendo , pertanto, la propria censura in una sostanziale contestazione nel merito del potere discrezionale di valutazione equitativadel danno che il giudice d’appello ha sul punto esercitato in modocorretto e nel rispetto di parametri adeguati ; dev’essere, viceversa, rilevata la radicale illogicità in iure delle argomentazioni illustrate dalla corte territoriale con riguardo alla riduzione dell’importo risarcitorio sul presupposto della pretesa ‘ragionevolezza’ del principio secondo cui “ l’effettiva percezione del reddito [può] ragionevolmente ridursi con l’avanzare dell’età del sinistrato”,nonché con riguardo alla predetta riduzione in applicazione del coefficiente concernente lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa; taliargomentazioni appaiono all’evidenza del tutto prive di logicità esostanzialmente irragionevoli, dovendo attribuirsi carattere decisivo al dato di comune apprezzamento relativo alla normale dinamica redditualedi ciascun lavoratore , di regola destinata ad aumentare con l’avanzaredell’età, vuoi per l’affinamento delle capacità del lavoratore autonomo,dovuto all’accrescimento delle esperienze, vuoi per effetto delmaturare dell’anzianità del lavoratore dipendente, comportante di normaincrementi salariali ( cfr. quanto precisato sul punto da Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018 , Rv. 648478 - 01 ) ; sottoaltro profilo, dev’essere ormai destituit a di alcun significato l’applicazione del tradizionale principio incline a giustificare una riduzione de l risarcimento del danno in applicazione del coefficiente concernente lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa , non comprendendosenepiù le ragioni operative nel quadro di un sistema che, attraverso la generalizzazione de l criteri o di liquidazione pensionisticasu base contributiva, appare piuttosto vòlto ad aggravare Adunanzadell’11 gennaio 2024 - R.G. n. 30812/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri (invece che ad attenuare) il pregiudizio patrimoniale connesso alla forzatainattività del lavoratore danneggiato; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697e 272 c.c., e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3,per essersi la corte territoriale sottratta all’obbligo di pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi dopo aver riconosciuto il danno da ritardo nel risarcimento da fatto illecito extracontrattuale,omettendone la relativa quantificazione; lariconosciuta fondatezza del quarto motivo vale ad assorbire la rilevanzadell’esame del quinto motivo; sullabase di tali premesse, rilevata l’inammissibilità dei primi tre motivi e la fondatezza del quarto per quanto di ragione (assorbito il quinto),dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento del quarto motivo, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, comunquein diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere allaregolazione delle spese del pres
Sentenza Cassazione n. 08349/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris