CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2017
Cassazione n. 24588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11058/2017 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappres. e difeso ; -ricorrente- E [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.; -intimata- Avverso il decreto 8621/17 del Presidente della Corte di Cassazione, depositato il 3.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE IlMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la revoc azione del decreto del Presidente della prima sezione della Corte di cassazionepronunciato, ex art. 391 c.p.c., in data 3.4.17, con cui, a seguito di rinuncia al ricorso presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. con atto del 4.10.2016, notificato l’8.10.16, depositato il -2- 29.11.16, era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazionepromosso dalla [OSCURATO:PERSONA]. nel 2015, nei confronti dello stesso Ministero, avente ad oggetto una sentenza pronunciatadalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UfficioItaliano Brevetti e Marchi . LaRadiancy Inc. non ha presentato difese. RITENUTOCHE IlMinistero ricorrente assume che il decreto impugnato contiene un errore di f atto nella parte in cui, rilevata la mancata costituzione del controricorrente Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nel predetto giudizio innanzi alla cassazione, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. non era stata condanna ta a l pagamento dellespese di giud izio. Invero, il Ministero assume di essersi t empestivamente costituitocon controricorso notificato il 27.11.2015 e deposi tato il 14.12.2015 (il ricorso fu notificato i l 21 ottobre 2015) e, pertanto,richiede che venga dato atto della propria costituzione eche, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]. venga con dannata alle spesedel giudizio di cassazione dichiarato estinto. Il ricorso è fondato. Dall’esame del fascicolo si evince che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] si era costituito con controricorsonotificato correttamente il 27.11.2017, ex art. 369 c.p.c.,nella versione precedente applicabile ratione temporis, e depositato il 14/12/2015, a norma dell’art. 370 applicabile rationetemporis. Pertanto, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la revocazionedel decreto d’estinzione impugnato , relativamente allamancata pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione che è stata fondat a su un inesistente presupposto di fatto, cioè la mancata costi tuzione del Ministero nel predetto giudizio di cassazione. -3- Consideratala particolarità della fatt ispecie oggetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]., vertente su impugnativa di sentenza della Commissione del ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, e tenuto conto del comportamento processualedella società rinunciante ricorr ono i presupposti per compensarele spese del giudizio di cassazione dichiarato estinto edel presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e revoca il decreto del Presidente dellaprima sezione della Corte di cassazione, ex art. 391 c.p.c., depositato in data 3.4.17, con cui era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, iscritto al n. 25133/15, promosso dalla [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti dello stesso Ministero, dando atto dell’intervenuta tempestiva costituzione dellostesso Mi nistero in tale giudizio e, pertanto, confermata la dichiarazione di estinzione per rinuncia del predetto giudizio iscritto al n. 25133 . 2015 R.G. ne compensa interament