CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 44335/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; ) nf"- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13428/21, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione e falso ideologico. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che si era sottoposto al vaglio di questa Corte la "testimonianza indiretta" del maresciallo Spagnoletti che, sul tema decisivo dell'accertamento dell'idoneità a vendere "vetture nuove" delle ditte invitate alla gara, aveva riferito la dichiarazione di un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che costituiva la fonte di accertamento del requisito soggettivo delle ditte; nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, i giudici della sesta sezione, avevano presupposto, a monte del loro convincimento, un fatto inesistente all'interno del verbale di udienza del 22.04.2015 (pagg.69 e 70) secondo cui Spagnoletti avrebbe esposto, prima di riferire le informazioni del "testimone assente", i complessivi accertamenti effettuati sul requisito soggettivo delle ditte, con conseguente irrilevanza della resa testimonianza sulle informazioni acquisite de relato; dal verbale risultava infatti che gli accertamenti erano stati eseguiti soltanto "interloquendo in quel caso con il responsabile amministrativo"; se non si fosse verificato tale errore, i giudici della Suprema Corte non avrebbero potuto dichiarare la inammissibilità della doglianza sub f) del ricorso, posto che solo a causa esclusiva di tale presupposto avevano statuito che "deve radicalmente escludersi fondatezza alla addotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Spagnoletti, nella parte che qui interessa (quella del rilievo soggettivo da assegnare alle altre imprese...)" per la superfluità delle stesse, atteso che non erano state rilasciate "in via di aggiunta e di mera asseverazione di un dato comunque altrimenti acquisito". 1.2 II difensore premette che con il motivo sub A) del ricorso si era eccepita la violazione dell'art. 191 cod.proc.pen., sottoponendosi al vaglio di legittimità della Suprema Corte sia la eccezione in ordine alla testimonianza indiretta prospettata con il primo motivo, sia il rilievo che "non essendo stato prestato alcun consenso alla utilizzazione degli atti relativi alle attività di indagine preliminare, contenuti nel fascicolo del PM, in relazione al presente capo di imputazione, tale documento (verbale delle operazioni), è assolutamente inutilizzabile ai fini decisori ex art. 493 comma 30 cod.proc.pen."; fermo restando che l'assenso all'acquisizione era espresso per il solo capo b) della rubrica, a causa dell'errore di fatto eccepito giudici della Suprema Corte non si erano avveduti dello stesso ed avevano affermato che "il rilievo è tuttavia inammissibile per la genericità che lo connota, atteso che non se ne evidenzia la decisività rispetto al complessivo r' i materiale probatorio, legittimamente acquisito, posto a fondamento della relativa decisione..."; tale convincimento era basato su un fatto inesistente, posto che il "complessivo materiale probatorio" in ordine alla incapacità alla vendita delle altre quattro ditte era costituito esclusivamente dal verbale delle operazioni e dal verbale di udienza della testimonianza indiretta di Spagnoletti; entrambi i verbali riportavano la dichiarazione decisiva, ai fini della relativa ascrizione di responsabilità, resa dal dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. (Casella) che "su esplicita richiesta dei verbalizzanti ha rappresentato che: 'le officine con le quali abbiamo dei contratti di procacciamento di affari possono unicamente segnalarci potenziali clienti di vetture nuove, ma non venderle". Pertanto, considerato che la sentenza oggetto della impugnazione era viziata da errori di percezione compiuti nella mera attività ricognitiva di lettura degli atti, che i vizi si caratterizzavano per la loro portata decisiva e che la decisione in riferimento al capo g) era stata assunta, in via esclusiva, su presupposti di fatto viziati in modo insanabile e radicale dai sopra descritti errori di fatto, il difensore chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e la decisione sull'originario ricorso, sia in ordine ai motivi di impugnazione evidenziati, sia in ordine alla intervenuta prescrizione dei reati. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. In data 4 novembre 2021 veniva depositata memoria nella quale il difensore rappresenta che il procedimento era stato oggetto di udienza congiunta con il procedimento relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'udienza era stata rinviata, per cui si chiedeva la trattazione unitaria dei due processi; in replica a quanto osservato dal Procuratore generale nelle note scritte depositate, il difensore osserva che si erano censurati errori di fatto verificatisi nella fase ricognitiva e non nella fase valutativa, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente deve essere rilevato che la richiesta di trattazione unitaria del presente procedimento a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stata già rigettata da questa Corte con ordinanza del 26 ottobre 2021. 1.1 Passando al merito del ricorso, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezione Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, perché sulla circostanza che le altre ditte invitate alla gara non fossero concessionarie abilitate alla vendita di autovetture, il teste Spagnoletti ha affermato: "abbiamo effettuato approfondimenti per capire se si trattasse o meno di concessionarie di auto" e poi che "avevano un contratto di agenzia, ma non erano concessionarie, erano officine autorizzate"; Casella (dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), come risulta dal verbale prodotto in atti, si era limitato a riferire che "le officine con le quali abbiamo dei contratti di procacciamento di affari possono unicamente segnalarci potenziali clienti di vetture, ma non venderle", senza però precisare se si stesse parlando proprio delle ditte che erano state invitate alla gara per la fornitura delle autovetture; correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha dato atto che il teste Spagnoletti aveva fatto riferimento agli esiti complessivi degli accertamenti svolti nel corso dell'indagine, rimarcando un dato che trovava supporto nelle informazioni assunte da Caselle. I motivi di ricorso dI traducono pertanto in una diversa valutazione dei dati istruttori, che non può sostanziarsi in un errore di fatto, trattandosi di un vaglio deliberativo di aspetti del compendio fattuale che riguardano le modalità della condotta, circostanza che rende si per sé inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen.; si deve infatti ribadire che "I 'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale)".(Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 — 01) 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/11/