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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 25973/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13323/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma piazza del Popolo 18 c/o lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso,avv.testagiuffre.it pec, 0810320389 telefax -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] del Principe 13/A rappresentato e difeso dall’Av v.to [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4545/2017 depositata il 7/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4545/2017 del 7/11/2017, la Corte d'Appello di Napoli confermò la decisione di primo grado Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.S.L.

Napoli 1 Centro per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre e novembre 2008 ritenendo che la richiesta di più decreti ingiuntivi costituisse un frazionamento del credito ingiustificato con conseguente improponibilità delle domande giudiziali, secondo i principi enunciati dalle SS.UU. 4090/2017.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il primo motivo di ricorso violazione degli artt. 111 Cost e 112 c.p.c. in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c. perchè la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente sussistente un abuso dello strumento processuale, avendo l'ingiungente frazionato in più ricorsi monitori il medesimo credito, ed in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile la domanda esercitata in monitorio.

Secondo il ricorrente la statuizione di inammissibilità delle domande di parcellizzazione del credito non era stata attinta da specifiche censure, trattandosi di prestazioni rese nell’ultimo trimestre del 2008, soggette, con riguardo al mese di novembre, al rischio di superamento del tetto di spesa fissato per la macroarea “Assistenza riabilitativa esterna” e al rischio di superamento della c.o.m. del [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere che l'accertata parcellizzazione nell'esercizio del credito determini l'inammissibilità della domanda, quando al contrario dovrebbero essere semplicemente emendati gli effetti distorsivi che ne derivano.

Ritiene il Collegio che la controversia debba essere trattata in pubblica udienza in quanto emerge un contrasto tra la pronuncia resa da questa Corte a SS.UU. nr.23726/2007 e la recente pronuncia nr. 8184 del 2023 resa in relazione a controversia in parte soggettivamente coincidente secondo la quale, è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo –idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – , ma ta le frazionamento non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che derivano.

P.Q.M.

Rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13323/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma piazza del Popolo 18 c/o lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso,avv.testagiuffre.it pec, 0810320389 telefax -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] del Principe 13/A rappresentato e difeso dall’Av v.to [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4545/2017 depositata il 7/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4545/2017 del 7/11/2017, la Corte d'Appello di Napoli confermò la decisione di primo grado Tribunale di Napoli che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.S.L. Napoli 1 Centro per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre e novembre 2008 ritenendo che la richiesta di più decreti ingiuntivi costituisse un frazionamento del credito ingiustificato con conseguente improponibilità delle domande giudiziali, secondo i principi enunciati dalle SS.UU. 4090/2017. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il primo motivo di ricorso violazione degli artt. 111 Cost e 112 c.p.c. in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c. perchè la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente sussistente un abuso dello strumento processuale, avendo l'ingiungente frazionato in più ricorsi monitori il medesimo credito, ed in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile la domanda esercitata in monitorio. Secondo il ricorrente la statuizione di inammissibilità delle domande di parcellizzazione del credito non era stata attinta da specifiche censure, trattandosi di prestazioni rese nell’ultimo trimestre del 2008, soggette, con riguardo al mese di novembre, al rischio di superamento del tetto di spesa fissato per la macroarea “Assistenza riabilitativa esterna” e al rischio di superamento della c.o.m. del [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere che l'accertata parcellizzazione nell'esercizio del credito determini l'inammissibilità della domanda, quando al contrario dovrebbero essere semplicemente emendati gli effetti distorsivi che ne derivano. Ritiene il Collegio che la controversia debba essere trattata in pubblica udienza in quanto emerge un contrasto tra la pronuncia resa da questa Corte a SS.UU. nr.23726/2007 e la recente pronuncia nr. 8184 del 2023 resa in relazione a controversia in parte soggettivamente coincidente secondo la quale, è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo –idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – , ma ta le frazionamento non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che derivano. P.Q.M. Rinv
Decreto Cassazione n. 25973/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris