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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 50648/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che in data 13/9/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova il 23/3/2022 in relazione al delitto di truffa commesso ponendo in vendita sul sito Marketplace di Facebook un robot da cucina al prezzo di 320,00 euro da versare sulla sua carta PostePay, senza poi provvedere alla consegna del bene all'acquirente.

A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione: - Violazione di legge, per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante l'esiguità del danno cagionato alla persona offesa, dovendosi considerare ininfluenti le condizioni economiche di questa. - Violazione di legge, con riferimento all'art. 133 cod. pen., per essere stata irrogata immotivatamente una pena superiore al minimo edittale. - Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur avendo egli beneficiato di questa una sola volta.

2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha dato atto che il prezzo corrisposto al ricorrente dalla persona offesa, di euro 320,00, non può ritenersi particolarmente modesto e, per di più, la stessa persona offesa "ha altresì dichiarato in sede dibattimentale di avere scarse disponibilità economiche".

In tal modo la sentenza impugnata risulta essersi conformata alla giurisprudenza Di questa Corte di legittimità secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa - nel caso di specie nemmeno riconosciuto dalla sentenza impugnata- e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402) potendo peraltro rilevare, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (Sez. 5 n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669).

3.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 , Ferrario, Rv. 259142), condizione in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, atteso che la pena è stata determinata in misura non lontana dal minimo edittale, peraltro esplicitamente considerando sia i precedenti penali specifici del ricorrente che la sua condotta successiva al reato, senza alcuna offerta di risarcimento del danno, nemmeno parziale.

3.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto va ricordato, in tema di sospensione condizionale della pena, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534).

Nel caso di specie il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è stato fondato su una prognosi negativa adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale con il rilievo che non solo il ricorrente è gravato da plurimi precedenti penali ed ha già beneficiato una volta della sospensione condizionale, ma ha anche espiato in più occasioni la pena - quando non estinta per indulto - con affidamento in prova ai servizi sociali, poi riprendendo a delinquere, sicché, anche alla luce della mancanza di segni di resipiscenza, senza incorrere in illegittimità o illogicità alcuna, la Corte territoriale ha ritenuto difettare qualsiasi elemento idoneo a sorreggere una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 14 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che in data 13/9/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova il 23/3/2022 in relazione al delitto di truffa commesso ponendo in vendita sul sito Marketplace di Facebook un robot da cucina al prezzo di 320,00 euro da versare sulla sua carta PostePay, senza poi provvedere alla consegna del bene all'acquirente. A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione: - Violazione di legge, per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante l'esiguità del danno cagionato alla persona offesa, dovendosi considerare ininfluenti le condizioni economiche di questa. - Violazione di legge, con riferimento all'art. 133 cod. pen., per essere stata irrogata immotivatamente una pena superiore al minimo edittale. - Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur avendo egli beneficiato di questa una sola volta. 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha dato atto che il prezzo corrisposto al ricorrente dalla persona offesa, di euro 320,00, non può ritenersi particolarmente modesto e, per di più, la stessa persona offesa "ha altresì dichiarato in sede dibattimentale di avere scarse disponibilità economiche". In tal modo la sentenza impugnata risulta essersi conformata alla giurisprudenza Di questa Corte di legittimità secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa - nel caso di specie nemmeno riconosciuto dalla sentenza impugnata- e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402) potendo peraltro rilevare, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (Sez. 5 n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669). 3.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 , Ferrario, Rv. 259142), condizione in alcun modo ravvisabile nel caso di specie, atteso che la pena è stata determinata in misura non lontana dal minimo edittale, peraltro esplicitamente considerando sia i precedenti penali specifici del ricorrente che la sua condotta successiva al reato, senza alcuna offerta di risarcimento del danno, nemmeno parziale. 3.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto va ricordato, in tema di sospensione condizionale della pena, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534). Nel caso di specie il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è stato fondato su una prognosi negativa adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale con il rilievo che non solo il ricorrente è gravato da plurimi precedenti penali ed ha già beneficiato una volta della sospensione condizionale, ma ha anche espiato in più occasioni la pena - quando non estinta per indulto - con affidamento in prova ai servizi sociali, poi riprendendo a delinquere, sicché, anche alla luce della mancanza di segni di resipiscenza, senza incorrere in illegittimità o illogicità alcuna, la Corte territoriale ha ritenuto difettare qualsiasi elemento idoneo a sorreggere una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14 settembr
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