CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, e alla mancata applicazione del minimo della pena e all'applicazione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto inattendibile la versione fornita dall'imputato e ha evidenziato elementi tali che escludono l'uso personale, quali le circostanze in cui è stato arrestato e trovato in possesso, oltre che di svariate banconote, di 131 dosi di crack- cocaina in un oggetto di colore nero e un'altra dose di cocaina-crack chiusa in un cellophane a chiusura termosaldata in uno zaino da lui indossato. L'imputato è stato trovato all'interno di un androne di uno stabile e sul posto vi era sopra una sedia in corrispondenza di una feritoia realizzata per agevolare la consegna della droga. I carabinieri avevano trovato un borsello all'interno del quale vi erano varie dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina-crack, 9 stecchette di hashish, un taglierino, un cicalino, un chiavistello in ferro utilizzabile per bloccare la porta di accesso); rilevato che questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 — 01) ha affermato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga; ritenuto che anche le ulteriori censure hanno trovato adeguata e corretta risposta da parte della Corte di appello (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1, 2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.