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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11809/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 12/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di appropriazione indebita.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla legittimità della querela proposta dalla costituita parte civile, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla comprovata circostanza che la parte civile detenesse autonomamente il veicolo e che fosse, pertanto, pienamente legittimata a sporgere querela, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 12/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla legittimità della querela proposta dalla costituita parte civile, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla comprovata circostanza che la parte civile detenesse autonomamente il veicolo e che fosse, pertanto, pienamente legittimata a sporgere querela, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11809/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris