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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 09952/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16828/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 79/2013 depositata il08/05/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 con riferimento alla applicazione dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a tutti i tributi indiretti, nonché dell’art. 41 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e degli artt. 2946 e 2953 cod. civ.”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato essa ricorrente decaduta dal potere di pretendere da [OSCURATO:PERSONA] -odierna controricorrente- le imposte di successione, ipotecaria, catastale e sull’incremento di valore degli immobili di cui alla cartella notificata il 23 novembre 2007 a seguito di avviso di liquidazione notificato il 30 gennaio 2002, sul motivo che la pretesa impositiva sorgeva dalla sentenza della CTP di Napoli n.752 del 1999 passatain giudicato il 24 gennaio 2001 relativa alla impugnazione di un originario avviso di accertamento di maggior valore di immobili caduti in successione, che l’Agenzia avrebbe dovuto inscrivere a ruolo le somme pretese entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo e dunque entro il 31 dicembre 2002, che dalla cartella risultava invece che il ruolo era stato reso esecutivo il 30 agosto 2007, che anche a voler considerare l’avviso di liquidazione come atto interruttivo non vi era dubbio circa la decadenza dell’Agenzia ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602; considerato che:

1. il motivo è fondato.

1.1. La ricorrente richiama a sostegno del motivo la sentenza delle Sezioni Unite 10 dicembre 2009, n.25790 con cui è stato chiarito che le disposizioni - come il d.P.R. n.602 del 1973, art.17 (corrispondente all’attuale art.25 del medesimo d.P.R.) - che scandiscono termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base a dichiarazioni presentate dai contribuenti, ovvero in base ad accertamenti divenuti definitivi, presuppongono che si verta in tema di attività di esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per acquiescenza.

Di contro i termini di decadenza non si applicano allorché come nella specie, vi sia stata una decisione giurisdizionale a monte dell’azione esecutiva, stante che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza esauritasi in seno al rapporto giuridico (bilaterale) d’imposta”.

1.2. Questo insegnamento, sebbene formato sullo specifico tema dell’irrogazione delle sanzioni, è estensibile, per evidente identità di ratio, al tema relativo alla riscossione a mezzo di cartella conseguente ad avviso di accertamento confermato con sentenza passata in giudicato.

1.3. Il suddetto insegnamento è stato poi ribadito con numerose pronunce.

Tra altre, in tema di Invim straordinaria da Cass, 17 gennaio 2014, n. 842(“A seguito delle sentenza delle Sezioni Unite citata, la Corte ha affermato Il diritto alla riscossione di un'imposta definitivamente accertata consentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui all'art.17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, concernente la messa in esecuzione dell'atto emanato nell'esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l'esecuzione non è più l'atto originario, ma lasentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto” (in senso conforme anche Cass. 24 settembre 2014, n. 20153).

1.4. Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità il motivo di ricorso deve essere accolto: va cassata lasentenza della CTR che, con riferimento alla ricordata cartella esattoriale notificata per imposte di successione, ipotecaria catastale e INVIM straordinaria, nel giugno 2007, sul valore accertato divenuto definitivo a seguito disentenza passata in giudicato ne l 2001, ne ha dichiarata l'illegittimità sulla ritenuta applicabilità del termine decadenziale.

1.5. Il richiamo al ricordato insegnamento consente di ritenere assorbito l’ulteriore rilievo svolto dalla Agenzia secondo cui il termine di decadenza dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente nel periodo dal 23 ottobre 1979 fino al 17 giugno 2005, non si applica(va) alle imposte oggetto della pretesa di cui si discute, trattandosi di imposte non incluse nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA.

La questione posta con tale rilievo - si aggiunge per completezza- è stata già rit enuta fondata d a questa Corte (v., per tutte, Cass. 6 novembre 2020, n. 24892, in motivazione punto 2.1).

2. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere.

In forza dell’art.384 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario.

3. Le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.

4. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

PQM la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la parte controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16828/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 79/2013 depositata il08/05/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46 con riferimento alla applicazione dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a tutti i tributi indiretti, nonché dell’art. 41 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e degli artt. 2946 e 2953 cod. civ.”, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato essa ricorrente decaduta dal potere di pretendere da [OSCURATO:PERSONA] -odierna controricorrente- le imposte di successione, ipotecaria, catastale e sull’incremento di valore degli immobili di cui alla cartella notificata il 23 novembre 2007 a seguito di avviso di liquidazione notificato il 30 gennaio 2002, sul motivo che la pretesa impositiva sorgeva dalla sentenza della CTP di Napoli n.752 del 1999 passatain giudicato il 24 gennaio 2001 relativa alla impugnazione di un originario avviso di accertamento di maggior valore di immobili caduti in successione, che l’Agenzia avrebbe dovuto inscrivere a ruolo le somme pretese entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo e dunque entro il 31 dicembre 2002, che dalla cartella risultava invece che il ruolo era stato reso esecutivo il 30 agosto 2007, che anche a voler considerare l’avviso di liquidazione come atto interruttivo non vi era dubbio circa la decadenza dell’Agenzia ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602; considerato che: 1. il motivo è fondato. 1.1. La ricorrente richiama a sostegno del motivo la sentenza delle Sezioni Unite 10 dicembre 2009, n.25790 con cui è stato chiarito che le disposizioni - come il d.P.R. n.602 del 1973, art.17 (corrispondente all’attuale art.25 del medesimo d.P.R.) - che scandiscono termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base a dichiarazioni presentate dai contribuenti, ovvero in base ad accertamenti divenuti definitivi, presuppongono che si verta in tema di attività di esecuzione di atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per acquiescenza. Di contro i termini di decadenza non si applicano allorché come nella specie, vi sia stata una decisione giurisdizionale a monte dell’azione esecutiva, stante che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza esauritasi in seno al rapporto giuridico (bilaterale) d’imposta”. 1.2. Questo insegnamento, sebbene formato sullo specifico tema dell’irrogazione delle sanzioni, è estensibile, per evidente identità di ratio, al tema relativo alla riscossione a mezzo di cartella conseguente ad avviso di accertamento confermato con sentenza passata in giudicato. 1.3. Il suddetto insegnamento è stato poi ribadito con numerose pronunce. Tra altre, in tema di Invim straordinaria da Cass, 17 gennaio 2014, n. 842(“A seguito delle sentenza delle Sezioni Unite citata, la Corte ha affermato Il diritto alla riscossione di un'imposta definitivamente accertata consentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui all'art.17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, concernente la messa in esecuzione dell'atto emanato nell'esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l'esecuzione non è più l'atto originario, ma lasentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto” (in senso conforme anche Cass. 24 settembre 2014, n. 20153). 1.4. Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità il motivo di ricorso deve essere accolto: va cassata lasentenza della CTR che, con riferimento alla ricordata cartella esattoriale notificata per imposte di successione, ipotecaria catastale e INVIM straordinaria, nel giugno 2007, sul valore accertato divenuto definitivo a seguito disentenza passata in giudicato ne l 2001, ne ha dichiarata l'illegittimità sulla ritenuta applicabilità del termine decadenziale. 1.5. Il richiamo al ricordato insegnamento consente di ritenere assorbito l’ulteriore rilievo svolto dalla Agenzia secondo cui il termine di decadenza dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente nel periodo dal 23 ottobre 1979 fino al 17 giugno 2005, non si applica(va) alle imposte oggetto della pretesa di cui si discute, trattandosi di imposte non incluse nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA. La questione posta con tale rilievo - si aggiunge per completezza- è stata già rit enuta fondata d a questa Corte (v., per tutte, Cass. 6 novembre 2020, n. 24892, in motivazione punto 2.1). 2. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. In forza dell’art.384 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario. 3. Le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale. 4. Le spese di legittimità seguono la soccombenza. PQM la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la parte controricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrat
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