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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 39824/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è possibile procedere senza formalità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, lamentando, il primo, l'erronea individuazione del reato più grave, gli altri il mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. (evidenziato, quanto alla doglianza del primo, che la pena applicata corrisponde a quella della quale lo stesso imputato ha chiesto l'applicazione, dando - in ipotesi - causa al presunto vizio dedotto); - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è possibile procedere senza formalità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, lamentando, il primo, l'erronea individuazione del reato più grave, gli altri il mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. (evidenziato, quanto alla doglianza del primo, che la pena applicata corrisponde a quella della quale lo stesso imputato ha chiesto l'applicazione, dando - in ipotesi - causa al presunto vizio dedotto); - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino [OSCURATO:PERSONA]
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