CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccoolirnente dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza pronunziata in data 13 settembre 2021, ha confermato ia decisione con la quale, il precedente 10 iuglic 2019, i; Gup oel Tribunale di Macerata- aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni a ascritte, aventi ad oggetto la violazione, rispettivamente, deiiiart. 2 dei digs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], utilizzato in sede di dichiarazioni fiscali ed ai fine d: evadere !e imposte una fattura avente ad oggetto prestazioni inesistenti recante un importo pari ad euro 1.065.000,00, e dell'art. 10-quater de: digs n. 74 del 2000, per avere, nella medesima qualità, omesso di versare !e imposte dovute, utilizzando in compensazione, crediti IVA nesistenti, per un importo pari ad euto 271.321,00, avendo ritenuto estinti per intervenuta prescrizione i due reati di cui sopra. Avverso :a predetta sentenza na interposto ricorso per cassazione, tramite proprio difensore fiduciario, il Fedeli, articolando due motivi di imouona "- • primo motivo attiene alla ritenuta violazione di legge per non avere l'autorità giudiziaria marchigiana dichiarato la propria incompetenza di carattere funzionale, non avendo né il giudice di primo grado né la Corte distrettuaie rilevata ;a possibile commissione di reati da parte del Giudice delegato ai fallimenti sedente nel il Tribunale di Macerata, cosa che avrebbe fatto scattare ia competenza territoriale della autorità giudiziaria de L'Aquila, nonché al difetto di motivazione per non avere la Corte di appello di Ancona congrJarriente giustificato ia propria scelta di rigettare il motivo di gravame relativo alla dedotta incompetenza territoriale. Cori I secondo motivo di ricorso il Fedeli ha censurato la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale, accogliendo la impugnazione proposta di fronte ad essa, riformato la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di primo grado, risultando, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. beni, nn modo incontrovertibile il presupposto per la assoluzione con formula ci mento dei ricorrente. Con atto dei 5 maggio 2022, trasmesso a questa Corte in data 9 maggio 2022 dal suo difensore, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di rinunziare alia intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere d chiarato. Deve, in primo uogo, esaminarsi la efficacia del contenuto della nota, in data 5 maggio 2022, con la quale il Fedeli ha espressamente dichiarato di rinunziare alla prescrizione dei reati per come a lui contestati nel capo di imputazione elevato nei suoi confronti. Ritiene i Collegio che tale dichiarazione sia priva di efficacia. Premesso, infatti, che non risulta che, anteriormente alla predetta data del 5 maggio 2021, i! Fedeli abbia mai formalmente esternato la propria intenzione di rinunziare aiia prescrizione maturata (e già dichiarata fin dal primo drago di giudizio), si rileva che, secondo l'orientamento giurisorudenziale che appare preferibile, oltre che ampiamente consolidato, è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui essa è maturata (Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 aprile 2020, n. 11928 e, nello stesso senso Corte di cassazione, Sezione V penale, 6 settembre 2017, n. 40499). Sulla base ci tale premessa deve, pertanto, affermarsi, per un verso, la inefficacia della dicniarazione presentata dal Fedeli solo di fronte a questa Corte e, conseguentemente, pur dovendosi convenire in relazione alla astratta impugnabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 novembre 2016, n. 46913; idem Sezione III penale, 17 dicembre 2015„ n. 49663), per altro verso, la applicazione alla presente vicenda dei principi, in termini di valutazione degli esiti del giudizio, sanciti dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in base ai quali, in presenza di una causa di estinzione dei reato che possa condurre al proscioglimento dell'imputato, siffatta forrnuia recede di fronte ad una più favorevole formula assolutoria di merito soia in quanto vi sia la evidenza della irnocenza del prevenuto. Infatti/ come è stato puntualizzato da questa Corte, la formula di proscioglimiento nel merito prevale sulla dichiarazione di improc:edibilità per intervenuta prescrizione soltanto nei caso in cui sia rilevabile, con una mera attivft.à ricoginitiva„ 'assoluta assenza della prova della colpevolezza a carico dell'imputato ovvero ia prova positiva della sua innocenza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 4 marzo 2014, n. 10284), non c:ompetendo al giudice, onde pervenire ad una assoluzione con formula liberatoria, di compiere alcuna attività che esuli rispetto alla mera constatazione di circostanze, emergenti ictu ocuii dagli atti, idonee ad escludere l'esistenza del fatto„ la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale (Corte di cassazione„ Sezione VI penale, 15 giugno 2018, n. 27725), cioè s.olo in quanto la attività rimessa al giudicante abbia il contenuto di una mena constatazione della esistenza degli elementi idonei al raggiungimento delle elencati acquisizioni cognitive e non anche laddove per esse sia richiesta una attività di apprezzamento di tali elementi (Corte di cassazione, Sezioni unite penali„ 15 settembre 2009, n. 35490). Ciò posto si osserva che, alla luce di quanto sopra riportato, è evidente la inammissibilità del primo motivo di impugnazione, essendo lo stesso, al di là delia sua manifesta perplessità - atteso che con esso si fa riferimento alla mera possibilità, non supportata da elementi obbiettivi se non una vaga indicazione relativa all'avvenuta presentazione, da parte non è ben chiaro di chi, di una memoria ciifensiva indirizzata alla Procura della Repubblica de L'Aquila con :a quale sarebbe stata adombrata una ipotesi di reato a carico del Giudice delegato ai fallimenti' dei Tribunale di Macerata -, in ogni caso inidoneo ad evidenziare elementi di evidente "innocenza" in capo all'odierno ricorrente, atteso che lo stesso ipotizza, a tutto voler concedere, un vizio di carattere processuale, afferente alla competenza territoriale del giudice procedente, che avrebbe minato U giudizio svolto nei confronti del Fedeli, fattore questo, chiaramente non incidente, in quei descritti termini di lampante chiarezza; sul merito dei processo stesso, non conducendo esso ad evidenziare i'inesistenza dei fatto, la sua non commissione da parte dell'imputato ovvero la sua irrilevanza penale. Analogo ragionamento vale per ciò che attiene al secondo motivo di ricorso, ove 5i rifletta, per un verso, sui dato, di carattere formale ma non per questo meno significativo, che al fine di dimostrare la insussistenza della ipotesi accusatoria il motivo di impugnazione ora sviluppato dal ricorrente impegna 6 delle 16 pagine di cui, compresa l'intestazione e la rassegna delle conc:usioni, si compone il ricorso, fattore questo che induce a pensare che l'attività che con kg stesso si imputa alla Corte territoriale di non avere svolto esuli da una semplice attività di mera constatazione, richiedendo la medesima, invece, un considerevole margine di apprezzamento degli elementi devoluti di fronte ad essa. Per altro verso, milita per la inammissibilità del motivo di ricorso la circostanza che nella sentenza della Corte anconetana sono elencati diversi indici ritenuti sintomatici della fittizietà della operazione documentata con la fattura di cui ai capo di :imputazione, elementi (sostanzialmente trascurati in sede di ricorso per cassazione) la cui, eventuale, mancanza di significatività con riferimento alla astratta rilevanza penale delle condotte attribuite al Fedeli esula ampiamente dal concetto di mera constatazione che, invece, sarebbe, per dianzi come segnalato, richiesto ai fini della prevalenza, ex art. 129, cpv, cod. proc. pen., della formula assolutoria nel merito rispetto a quella legata alla intervenuta estinzione dei reato per effetto, nel nostro caso, della prescrizione, Alla affermazione dela inammissibilità del ricorso fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pe•:. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile :1 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s