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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 25556/2025

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all'[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-controL.B. , rappresentata e difesa dell’Avvocata BASTAGRAZIANA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 633/2024Data pubblicazione 18/09/2025depositata il 28/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con sentenza n. 1516/2023, il Tribunale di Vicenza sipronunciava in ordine alla cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto tra G.M. e L.B. in data 29settembre 2004, dalla cui unione, in data 12 novembre 2005, ènato il figlio M.A. , disponendo quanto segue:- affidava il predetto minore in via condivisa ad entrambi i genitori,con collocamento prevalente presso la madre e disciplina delregime di permanenza a visita presso il padre;- poneva a carico di G.M. l’obbligo di corrispondere aL.B. , a titolo di contributo al mantenimento del figliominore, l’importo di euro 200,00.= mensili, oltre rivalutazioneannuale secondo gli indici ISTAT e il 30% delle spese straordinarie;- poneva a carico di L.B. l’obbligo di versare in favoredell’ex coniuge, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile dieuro 1000,00.=, oltre rivalutazione ISTAT; il Tribunale cosìdisponeva dopo avere rammentato la natura, oltre cheassistenziale, anche compensativa e perequativa dell’assegno didivorzio ed avere evidenziato che le prove acquisite in giudizioavrebbero confermato la sussistenza dei presupposti dell’assegnosecondo detta funzione, ovvero la sussistenza dello squilibrioeconomico tra le parti ed il contributo fornito dallo stesso G.M. almantenimento ed incremento del cospicuo patrimonio della moglie,insegnante part-time, proveniente da diversi lasciti testamentaririsalenti al 2008 e costituito da diversi immobili commerciali,depositi titoli e polizze, avendo egli abbandonato la sua precedenteoccupazione di operaio falegname e la connessa retribuzione di2 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025euro 1300 mensili dal 2008 al 2015, nonché considerata la durataData pubblicazione 18/09/2025dell’unione coniugale;- quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione nellamisura di metà, condannando L.B. alla rifusione in favoredella controparte della residua quota.2.

Deve premettersi che, al momento dell’instaurazione delpresente giudizio, era ancora pendente dinanzi al Tribunale diVenezia il giudizio di separazione tra le medesime parti, definitosimedio tempore con la sentenza n. 1054/2022, con la quale:- si disponeva l’affidamento condiviso del figlio M.A. ad entrambii genitori con collocamento presso la madre;- si poneva in capo a G.M. l’obbligo di versare in favoredell’ex coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento delminore, l’importo mensile di euro 200.00.= oltre rivalutazioneannuale secondo gli indici ISTAT e il 30% delle spese straordinarie;- si poneva, infine, a carico di L.B. l’obbligo di corrisponderein favore della controparte l’importo di euro 1200,00.=, a titolo dicontributo di mantenimento.In data 5 ottobre 2022, la sentenza in parola diveniva definitiva aseguito di rinuncia all’impugnazione illo tempore proposta daL.B. .3.

Avverso la sentenza emessa, nel giudizio di divorzio, dalTribunale di Venezia L.B. proponeva appello, articolato incinque motivi di gravame.3.1.Con i primi tre motivi, l’appellante censurava la statuizione concui il giudice di prime cure aveva riconosciuto e quantificato infavore dell’ex coniuge il diritto all’assegno divorzile, chiedendone,in via principale, la revoca; in subordine, la riduzione.3.2.Con il quarto motivo chiedeva l’aumento dell’assegno dimantenimento in favore del figlio, unitamente alla modifica dellaripartizione delle spese straordinarie, con attribuzione allacontroparte del 50% delle medesime.3 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/20253.3.Con il quinto motivo, l’appellante censurava la statuizione sulleData pubblicazione 18/09/2025spese di lite, chiedendone l’integrale compensazione tra le parti ela rifusione delle spese di CTU a carico dell’appellato.4.

Si pronunciava quindi la Corte di appello di Venezia con lasentenza n. 633/2024, pubblicata il 28/03/2024, con la quale:- confermava la pronuncia di primo grado in merito alla sussistenzadell’an debeatur ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile,riformandola tuttavia quanto al quantum, con conseguenterideterminazione dell’importo precedentemente stabilito in euro1000,00, in un ammontare mensile pari ad euro 450,00;- riteneva altresì fondato il quarto motivo di impugnazione,afferente alla quantificazione dell’assegno dovuto da G.M.ai fini del mantenimento del figlio M.A. .

Difatti, l’importo di euro200,00 mensili appariva inadeguato alla luce del sopravvenutoraggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, conconseguente aumento delle sue esigenze di vita, da valutarsitenendo conto del tenore di vita familiare goduto in costanza dimatrimonio.

In ragione del fatto che il figlio vivevaprevalentemente con la madre, sulla quale gravavano dunque iprincipali oneri del mantenimento, e considerate pure le condizionieconomiche del padre, la corte territoriale ha ritenuto necessarioprocedere ad un aumento dell’assegno per l’importo di euro300,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 30 % dellespese straordinarie, non essendovi ragione per aumentare il ripartodi queste ultime;- in ordine alla regolamentazione delle spese, la Corte respingeva ilmotivo afferente al riparto delle spese di CTU, disponendol’integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi digiudizio.5.

Avverso la pronuncia di appello pubblicata il 28/03/2024 [...]G.M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 24/6/20244 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025ed affidato a nove motivi, cui ha resistito con tempestivoData pubblicazione 18/09/2025controricorso L.B. .Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA]:6.

Con il primo motivo si deduce l’error in iudicando ex art. 360,comma 1, n.3 cod.proc.civ. per la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 70, comma 1, n. 2 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 3,158 cod.proc.civ. e degli artt. 4 e 5 L. 898/1970, non avendo ilgiudice d’appello provveduto alla trasmissione degli atti allaProcura generale della Repubblica e non avendo, contestualmente,riportato nel corpo della sentenza le conclusioni della stessa.7.Con il secondo motivo, viene riproposta la medesima censura chetuttavia è riqualificata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4cod.proc.civ.., quale nullità della sentenza e/o del procedimento.8.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod.proc.civ.. la violazione dell’art. 473bis, n. 32,comma 2 cod.proc.civ.. e degli artt. 3, 24, comma 2, e 111,comma 2, Cost. sostenendo che la Corte di appello di Venezia abbiaalternativamente applicato tanto il rito previgente quanto quellointrodotto dal d.lgs. 149/2022 (c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”), laddoveha concesso a L.B. un termine per il deposito di memoriadifensiva, negandolo, per converso, a G.M. .9.Con il quarto motivo di impugnazione si ripropongono ledoglianze di cui al terzo motivo riqualificate come nullità dellasentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4cod.proc.civ., per effetto di un error in procedendo.10.Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dinorme dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, assumendo che ilgiudice del gravame abbia attribuito alla locuzione “formazione delpatrimonio” ivi contenuta un significato non conforme alla ratiolegis, pervenendo in tal modo ad un’erronea applicazione dell’interadisposizione normativa.5 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202511.Con un sesto motivo, il ricorrente critica la nullità della sentenzaData pubblicazione 18/09/2025e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4cod.proc.civ.. per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., per avere la Corte territorialeimmotivatamente omesso la valutazione di taluni documenti,regolarmente posti alla sua attenzione, e – a suo dire –potenzialmente decisivi ai fini della statuizione.12.Con il settimo motivo si censura la pronuncia sotto il profilodell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 cod.proc.civ..13.L’ottavo motivo lamenta la mancanza, illogicità ocontraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 cod.proc.civ. per essere la Corte veneziana incorsa in una seriedi argomentazioni contraddittorie in ordine all’oggetto edall’efficacia del contributo apportato dal ricorrente al valore delpatrimonio dell’ex coniuge nonché per essere giunta a conclusionilogicamente difformi rispetto alla premessa.14.Con il nono ed ultimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 cod.civ. nonché il conflitto di giudicati non avendo laCorte di appello tenuto conto, in sede di valutazione, degliaccertamenti precedentemente compiuti dal Tribunale di Venezia eriportati nella sentenza n. 1054/2022, passata in giudicato edivenuta definitiva prima dell’emissione di quella odiernamenteimpugnata.15.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamenteavendo ad oggetto la stessa doglianza sostanziale e risultanoinammissibili per mancanza di interesse, prima ancora cheinfondati.16.Difatti, G.M. , nella propria costituzione in appello hacontestato la domanda avanzata da L.B. chiedendo che non6 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025fosse disposto alcun importo a proprio carico a titolo di assegno diData pubblicazione 18/09/2025mantenimento del figlio ovvero, in subordine, la sua riduzione aduna somma irrisoria.17.In virtù del consolidato orientamento della Corte, la mancatapartecipazione del Pubblico Ministero nel giudizio di revisionedell’assegno di mantenimento dei figli minori può utilmente esserededotta esclusivamente da chi intenda tutelarne l’interesse e nongià da chi, come nel caso di specie, miri a tutelare esclusivamenteil proprio diritto ad ottenere l’assegno divorzile, come fin daprincipio chiesto (Cass. n. 2381/2000; Cass. n. 4546/1980) alcontempo chiedendo l’esclusione di qualunque obbligo dimantenimento nei confronti del figlio.18.In ogni caso, le doglianze si rivelano altresì infondate.19.Come correttamente eccepito dal controricorrente, e comeemerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata,risulta che la Cancelleria civile centrale della Corte d’appello abbiaritualmente trasmesso gli atti del giudizio al Pubblico Ministero, ilquale ha omesso di rendere parere e, successivamente, hadichiarato di rinunciare all’impugnazione.20.Non può, pertanto, ritenersi violato l’obbligo di intervento delPubblico Ministero, atteso che, come più volte affermato da questaCorte, l’osservanza di detto obbligo si realizza con la meracomunicazione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero.

È, infatti,sufficiente che quest’ultimo sia posto nelle condizioni di esercitarele proprie prerogative processuali, mentre l’effettivo esercizio dellestesse – attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione diconclusioni – è rimesso alla sua diligenza (Cass. 10894/2005; Cass.19727/2003; Cass. 571/2000).21.

Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente perla loro connessione, sono inammissibili per difetto di specificità aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 cod.proc.civ.7 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202522.Invero, qualora si denunci il vizio di violazione o falsaData pubblicazione 18/09/2025applicazione di norme di legge, il motivo deve essere dedotto, apena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazionedelle norme asseritamente violate, ma altresì medianteargomentazioni specifiche e intellegibili, intese a dimostrare in qualmodo le affermazioni contenute nel provvedimento impugnatosiano da ritenersi contrastanti con le indicate norme.Alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte:“Quando nel ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360cod.proc.civ., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ., n. 4, non solomediante la puntuale indicazione delle norme asseritamenteviolate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intesemotivatamente a dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbonoritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dallaprevalente giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 17570/2020;Cass. n. 635/2015; Cass. n. 828/2007; Cass. n. 20325/2006;Cass. n. 8932/2006; Cass. n. 21659/2005; Cass n. 16132/2005;Cass. n. 3803/2004; Cass. n. 7058/ 2003; Cass. n. 15177/2002).23.

Il quinto motivo è infondato.Invero, la Corte di appello, nel valutare la sussistenza deipresupposti per l’attribuzione dell’assegno, ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 5, comma 6, della L. 898/1970, inconformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità inmateria.24.In tal senso, si richiama l’orientamento costante di questaCorte, sulla scorta del quale il riconoscimento di detto assegnopresuppone l’accertamento in fatto di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo8 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025matrimoniale.

Una volta accertato tale squilibrio, il coniuge inData pubblicazione 18/09/2025situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l’assegno, nonsolo in funzione assistenziale, e dunque, di consentirgli ilperseguimento di un’autosufficienza economica, ma anche infunzione compensativa-perequativa, quale ristoro per il contributoda egli fornito alla formazione del patrimonio familiare e/opersonale dell’altro coniuge.

Ai fini dell’accertamento di dettafunzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza discelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguitodelle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettativeprofessionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, in talguisa contribuendo alla formazione del patrimonio comune e diciascuno.

Nell’ambito di tale valutazione assumono altresì rilievo ladurata del matrimonio, l’età e la complessiva condizioneesistenziale del richiedente al momento del divorzio (Cass, Sez.Un., n. 18287/2018; Cass. n. 29920/2020; Cass. n. 5603/2020;Cass. n. 21234/2019).25.

Ebbene, dando prova di una corretta applicazione di dettiprincipi, la Corte territoriale ha affermato che, benché nel caso dispecie l’età e la formazione del richiedente non fossero tali daescludere un indebito sacrificio alle successive prospettivelavorative, è pur vero che la rinuncia da parte di G.M.all’attività lavorativa, seppur temporanea, abbia comportato per lostesso un sacrificio in termini di redditività, anzianità contributiva etrattamento pensionistico.26.La Corte ha altresì evidenziato come, peraltro, dalle risultanzeistruttorie sia emerso che G.M. abbia effettivamenteimpiegato il proprio tempo nella gestione del patrimonio di L.B.[.. non solo in funzione meramente conservativa, macontribuendo, seppur in maniera limitata, alla conservazione, senon all’incremento, del valore dello stesso, ritenendo dunque9 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025integrati i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzioneData pubblicazione 18/09/2025perequativa e compensativa.27.Tuttavia, sulla scorta dei summenzionati criteri, e in ragione delcarattere assai limitato del contributo fornito da G.M. allaformazione del patrimonio dell’ex coniuge dal 2008 al 2015, nonchédel parimenti modesto sacrificio alle sue aspettative professionali ereddituali, e tenuto altresì conto della sua età e della conseguentecapacità lavorativa, ha correttamente ritenuto di doverriquantificare l’assegno in misura altrettanto contenuta.28.Per le ragioni sopra esposte, il motivo è da ritenersi infondato.29.

Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili per difetto dispecificità e di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4e 6 c.p.c.30.Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, laddove ilricorrente intenda contestare le valutazioni del giudice, è tenuto adindicare «”il fatto storico”, discusso e controverso, il cui esame siastato omesso; il” dato” testuale o extratestuale, da cui risultil’esistenza di detto fatto storico, di cui è stato omesso l’esame; il“come” e il “quando” detto fatto storico sia stato oggetto didiscussione tra le parti; la “decisività” del fatto stesso» (ex multis,Cass, n. 33827/2023).31.

L’ottavo motivo è infondato.32.Come più volte chiarito da questa Corte: «Non è sufficiente,perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”che un’espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra,essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza diargomentazioni contrastanti e tali da non permettere dicomprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum”adottato.

Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoriaallorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che siversa in una ipotesi di errore materiale della redazione dellasentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella10 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025che è stata la volontà del giudice» (Così, testualmente, Cass. n.Data pubblicazione 18/09/20258106/2006.

Sulla stessa linea Cass., Sez.

Un., n. 25984/2010;Cass. n. 3270/2015; Cass. n. 7476/2001).33.Nel caso di specie, la motivazione posta a fondamento delladecisione impugnata è articolata in maniera tale da consentire diricostruirne e comprenderne agevolmente l’iter logico, avendo laCorte di Appello espressamente indicato gli elementi fondanti ilproprio convincimento nonché gli estremi argomentativi posti asostegno del percorso logico seguito.12.

Il nono motivo è infondato.34.Giova premettere che è principio consolidato che tra il giudiziodi separazione personale dei coniugi e quello di divorzio sussistaun’autonomia non solo sostanziale ma anche processuale (Cass. n.14035/2022; Cass. n. 2009/1981; Cass. n. 3529/1977), con lanaturale conseguenza che i due provvedimenti non sono tra loroautomaticamente vincolanti.35.A ciò si aggiunga che i due assegni, di mantenimento edivorzile, hanno differenti funzioni e presupposti: l’assegno dimantenimento si fonda sull’esigenza di garantire un contributo alconiuge economicamente più debole in relazione alla permanenzadel vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono; l’assegnodivorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in uncontesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differentipresupposti valutativi.36.Non può dunque ritenersi sussistente un conflitto di giudicati aisensi dell’art. 2909 c.c., posto che la preclusione del giudicatoopera esclusivamente nell’ambito di giudizi identici quanto asoggetti, petitum e causa petendi.37.

In definitiva il ricorso è rigettato e in applicazione del principiodella soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione dellespese di lite nella misura liquidata in dispositivo.11 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202538.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensiData pubblicazione 18/09/2025dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e deglialtri dati identificativi di G.M. , L.B.

M.A.[... ivi riportati.Così deciso in Roma, il 10/09/2025.Il PresidenteAlberto Giusti12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-controL.B. , rappresentata e difesa dell’Avvocata BASTAGRAZIANA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 633/2024Data pubblicazione 18/09/2025depositata il 28/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con sentenza n. 1516/2023, il Tribunale di Vicenza sipronunciava in ordine alla cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto tra G.M. e L.B. in data 29settembre 2004, dalla cui unione, in data 12 novembre 2005, ènato il figlio M.A. , disponendo quanto segue:- affidava il predetto minore in via condivisa ad entrambi i genitori,con collocamento prevalente presso la madre e disciplina delregime di permanenza a visita presso il padre;- poneva a carico di G.M. l’obbligo di corrispondere aL.B. , a titolo di contributo al mantenimento del figliominore, l’importo di euro 200,00.= mensili, oltre rivalutazioneannuale secondo gli indici ISTAT e il 30% delle spese straordinarie;- poneva a carico di L.B. l’obbligo di versare in favoredell’ex coniuge, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile dieuro 1000,00.=, oltre rivalutazione ISTAT; il Tribunale cosìdisponeva dopo avere rammentato la natura, oltre cheassistenziale, anche compensativa e perequativa dell’assegno didivorzio ed avere evidenziato che le prove acquisite in giudizioavrebbero confermato la sussistenza dei presupposti dell’assegnosecondo detta funzione, ovvero la sussistenza dello squilibrioeconomico tra le parti ed il contributo fornito dallo stesso G.M. almantenimento ed incremento del cospicuo patrimonio della moglie,insegnante part-time, proveniente da diversi lasciti testamentaririsalenti al 2008 e costituito da diversi immobili commerciali,depositi titoli e polizze, avendo egli abbandonato la sua precedenteoccupazione di operaio falegname e la connessa retribuzione di2 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025euro 1300 mensili dal 2008 al 2015, nonché considerata la durataData pubblicazione 18/09/2025dell’unione coniugale;- quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione nellamisura di metà, condannando L.B. alla rifusione in favoredella controparte della residua quota.2. Deve premettersi che, al momento dell’instaurazione delpresente giudizio, era ancora pendente dinanzi al Tribunale diVenezia il giudizio di separazione tra le medesime parti, definitosimedio tempore con la sentenza n. 1054/2022, con la quale:- si disponeva l’affidamento condiviso del figlio M.A. ad entrambii genitori con collocamento presso la madre;- si poneva in capo a G.M. l’obbligo di versare in favoredell’ex coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento delminore, l’importo mensile di euro 200.00.= oltre rivalutazioneannuale secondo gli indici ISTAT e il 30% delle spese straordinarie;- si poneva, infine, a carico di L.B. l’obbligo di corrisponderein favore della controparte l’importo di euro 1200,00.=, a titolo dicontributo di mantenimento.In data 5 ottobre 2022, la sentenza in parola diveniva definitiva aseguito di rinuncia all’impugnazione illo tempore proposta daL.B. .3. Avverso la sentenza emessa, nel giudizio di divorzio, dalTribunale di Venezia L.B. proponeva appello, articolato incinque motivi di gravame.3.1.Con i primi tre motivi, l’appellante censurava la statuizione concui il giudice di prime cure aveva riconosciuto e quantificato infavore dell’ex coniuge il diritto all’assegno divorzile, chiedendone,in via principale, la revoca; in subordine, la riduzione.3.2.Con il quarto motivo chiedeva l’aumento dell’assegno dimantenimento in favore del figlio, unitamente alla modifica dellaripartizione delle spese straordinarie, con attribuzione allacontroparte del 50% delle medesime.3 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/20253.3.Con il quinto motivo, l’appellante censurava la statuizione sulleData pubblicazione 18/09/2025spese di lite, chiedendone l’integrale compensazione tra le parti ela rifusione delle spese di CTU a carico dell’appellato.4. Si pronunciava quindi la Corte di appello di Venezia con lasentenza n. 633/2024, pubblicata il 28/03/2024, con la quale:- confermava la pronuncia di primo grado in merito alla sussistenzadell’an debeatur ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile,riformandola tuttavia quanto al quantum, con conseguenterideterminazione dell’importo precedentemente stabilito in euro1000,00, in un ammontare mensile pari ad euro 450,00;- riteneva altresì fondato il quarto motivo di impugnazione,afferente alla quantificazione dell’assegno dovuto da G.M.ai fini del mantenimento del figlio M.A. . Difatti, l’importo di euro200,00 mensili appariva inadeguato alla luce del sopravvenutoraggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, conconseguente aumento delle sue esigenze di vita, da valutarsitenendo conto del tenore di vita familiare goduto in costanza dimatrimonio. In ragione del fatto che il figlio vivevaprevalentemente con la madre, sulla quale gravavano dunque iprincipali oneri del mantenimento, e considerate pure le condizionieconomiche del padre, la corte territoriale ha ritenuto necessarioprocedere ad un aumento dell’assegno per l’importo di euro300,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 30 % dellespese straordinarie, non essendovi ragione per aumentare il ripartodi queste ultime;- in ordine alla regolamentazione delle spese, la Corte respingeva ilmotivo afferente al riparto delle spese di CTU, disponendol’integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi digiudizio.5. Avverso la pronuncia di appello pubblicata il 28/03/2024 [...]G.M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 24/6/20244 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025ed affidato a nove motivi, cui ha resistito con tempestivoData pubblicazione 18/09/2025controricorso L.B. .Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA]:6. Con il primo motivo si deduce l’error in iudicando ex art. 360,comma 1, n.3 cod.proc.civ. per la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 70, comma 1, n. 2 cod.proc.civ., 132, comma 2, n. 3,158 cod.proc.civ. e degli artt. 4 e 5 L. 898/1970, non avendo ilgiudice d’appello provveduto alla trasmissione degli atti allaProcura generale della Repubblica e non avendo, contestualmente,riportato nel corpo della sentenza le conclusioni della stessa.7.Con il secondo motivo, viene riproposta la medesima censura chetuttavia è riqualificata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4cod.proc.civ.., quale nullità della sentenza e/o del procedimento.8.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod.proc.civ.. la violazione dell’art. 473bis, n. 32,comma 2 cod.proc.civ.. e degli artt. 3, 24, comma 2, e 111,comma 2, Cost. sostenendo che la Corte di appello di Venezia abbiaalternativamente applicato tanto il rito previgente quanto quellointrodotto dal d.lgs. 149/2022 (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”), laddoveha concesso a L.B. un termine per il deposito di memoriadifensiva, negandolo, per converso, a G.M. .9.Con il quarto motivo di impugnazione si ripropongono ledoglianze di cui al terzo motivo riqualificate come nullità dellasentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4cod.proc.civ., per effetto di un error in procedendo.10.Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dinorme dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, assumendo che ilgiudice del gravame abbia attribuito alla locuzione “formazione delpatrimonio” ivi contenuta un significato non conforme alla ratiolegis, pervenendo in tal modo ad un’erronea applicazione dell’interadisposizione normativa.5 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202511.Con un sesto motivo, il ricorrente critica la nullità della sentenzaData pubblicazione 18/09/2025e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4cod.proc.civ.. per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., per avere la Corte territorialeimmotivatamente omesso la valutazione di taluni documenti,regolarmente posti alla sua attenzione, e – a suo dire –potenzialmente decisivi ai fini della statuizione.12.Con il settimo motivo si censura la pronuncia sotto il profilodell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 cod.proc.civ..13.L’ottavo motivo lamenta la mancanza, illogicità ocontraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 cod.proc.civ. per essere la Corte veneziana incorsa in una seriedi argomentazioni contraddittorie in ordine all’oggetto edall’efficacia del contributo apportato dal ricorrente al valore delpatrimonio dell’ex coniuge nonché per essere giunta a conclusionilogicamente difformi rispetto alla premessa.14.Con il nono ed ultimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 cod.civ. nonché il conflitto di giudicati non avendo laCorte di appello tenuto conto, in sede di valutazione, degliaccertamenti precedentemente compiuti dal Tribunale di Venezia eriportati nella sentenza n. 1054/2022, passata in giudicato edivenuta definitiva prima dell’emissione di quella odiernamenteimpugnata.15. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamenteavendo ad oggetto la stessa doglianza sostanziale e risultanoinammissibili per mancanza di interesse, prima ancora cheinfondati.16.Difatti, G.M. , nella propria costituzione in appello hacontestato la domanda avanzata da L.B. chiedendo che non6 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025fosse disposto alcun importo a proprio carico a titolo di assegno diData pubblicazione 18/09/2025mantenimento del figlio ovvero, in subordine, la sua riduzione aduna somma irrisoria.17.In virtù del consolidato orientamento della Corte, la mancatapartecipazione del Pubblico Ministero nel giudizio di revisionedell’assegno di mantenimento dei figli minori può utilmente esserededotta esclusivamente da chi intenda tutelarne l’interesse e nongià da chi, come nel caso di specie, miri a tutelare esclusivamenteil proprio diritto ad ottenere l’assegno divorzile, come fin daprincipio chiesto (Cass. n. 2381/2000; Cass. n. 4546/1980) alcontempo chiedendo l’esclusione di qualunque obbligo dimantenimento nei confronti del figlio.18.In ogni caso, le doglianze si rivelano altresì infondate.19.Come correttamente eccepito dal controricorrente, e comeemerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata,risulta che la Cancelleria civile centrale della Corte d’appello abbiaritualmente trasmesso gli atti del giudizio al Pubblico Ministero, ilquale ha omesso di rendere parere e, successivamente, hadichiarato di rinunciare all’impugnazione.20.Non può, pertanto, ritenersi violato l’obbligo di intervento delPubblico Ministero, atteso che, come più volte affermato da questaCorte, l’osservanza di detto obbligo si realizza con la meracomunicazione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero. È, infatti,sufficiente che quest’ultimo sia posto nelle condizioni di esercitarele proprie prerogative processuali, mentre l’effettivo esercizio dellestesse – attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione diconclusioni – è rimesso alla sua diligenza (Cass. 10894/2005; Cass.19727/2003; Cass. 571/2000).21. Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente perla loro connessione, sono inammissibili per difetto di specificità aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 cod.proc.civ.7 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202522.Invero, qualora si denunci il vizio di violazione o falsaData pubblicazione 18/09/2025applicazione di norme di legge, il motivo deve essere dedotto, apena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazionedelle norme asseritamente violate, ma altresì medianteargomentazioni specifiche e intellegibili, intese a dimostrare in qualmodo le affermazioni contenute nel provvedimento impugnatosiano da ritenersi contrastanti con le indicate norme.Alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte:“Quando nel ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360cod.proc.civ., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena diinammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ., n. 4, non solomediante la puntuale indicazione delle norme asseritamenteviolate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intesemotivatamente a dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbonoritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dallaprevalente giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 17570/2020;Cass. n. 635/2015; Cass. n. 828/2007; Cass. n. 20325/2006;Cass. n. 8932/2006; Cass. n. 21659/2005; Cass n. 16132/2005;Cass. n. 3803/2004; Cass. n. 7058/ 2003; Cass. n. 15177/2002).23. Il quinto motivo è infondato.Invero, la Corte di appello, nel valutare la sussistenza deipresupposti per l’attribuzione dell’assegno, ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 5, comma 6, della L. 898/1970, inconformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità inmateria.24.In tal senso, si richiama l’orientamento costante di questaCorte, sulla scorta del quale il riconoscimento di detto assegnopresuppone l’accertamento in fatto di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo8 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025matrimoniale. Una volta accertato tale squilibrio, il coniuge inData pubblicazione 18/09/2025situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l’assegno, nonsolo in funzione assistenziale, e dunque, di consentirgli ilperseguimento di un’autosufficienza economica, ma anche infunzione compensativa-perequativa, quale ristoro per il contributoda egli fornito alla formazione del patrimonio familiare e/opersonale dell’altro coniuge. Ai fini dell’accertamento di dettafunzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza discelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguitodelle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettativeprofessionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, in talguisa contribuendo alla formazione del patrimonio comune e diciascuno. Nell’ambito di tale valutazione assumono altresì rilievo ladurata del matrimonio, l’età e la complessiva condizioneesistenziale del richiedente al momento del divorzio (Cass, Sez.Un., n. 18287/2018; Cass. n. 29920/2020; Cass. n. 5603/2020;Cass. n. 21234/2019).25. Ebbene, dando prova di una corretta applicazione di dettiprincipi, la Corte territoriale ha affermato che, benché nel caso dispecie l’età e la formazione del richiedente non fossero tali daescludere un indebito sacrificio alle successive prospettivelavorative, è pur vero che la rinuncia da parte di G.M.all’attività lavorativa, seppur temporanea, abbia comportato per lostesso un sacrificio in termini di redditività, anzianità contributiva etrattamento pensionistico.26.La Corte ha altresì evidenziato come, peraltro, dalle risultanzeistruttorie sia emerso che G.M. abbia effettivamenteimpiegato il proprio tempo nella gestione del patrimonio di L.B.[.. non solo in funzione meramente conservativa, macontribuendo, seppur in maniera limitata, alla conservazione, senon all’incremento, del valore dello stesso, ritenendo dunque9 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025integrati i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzioneData pubblicazione 18/09/2025perequativa e compensativa.27.Tuttavia, sulla scorta dei summenzionati criteri, e in ragione delcarattere assai limitato del contributo fornito da G.M. allaformazione del patrimonio dell’ex coniuge dal 2008 al 2015, nonchédel parimenti modesto sacrificio alle sue aspettative professionali ereddituali, e tenuto altresì conto della sua età e della conseguentecapacità lavorativa, ha correttamente ritenuto di doverriquantificare l’assegno in misura altrettanto contenuta.28.Per le ragioni sopra esposte, il motivo è da ritenersi infondato.29. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili per difetto dispecificità e di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4e 6 c.p.c.30.Invero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, laddove ilricorrente intenda contestare le valutazioni del giudice, è tenuto adindicare «”il fatto storico”, discusso e controverso, il cui esame siastato omesso; il” dato” testuale o extratestuale, da cui risultil’esistenza di detto fatto storico, di cui è stato omesso l’esame; il“come” e il “quando” detto fatto storico sia stato oggetto didiscussione tra le parti; la “decisività” del fatto stesso» (ex multis,Cass, n. 33827/2023).31. L’ottavo motivo è infondato.32.Come più volte chiarito da questa Corte: «Non è sufficiente,perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”che un’espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra,essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza diargomentazioni contrastanti e tali da non permettere dicomprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum”adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoriaallorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che siversa in una ipotesi di errore materiale della redazione dellasentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella10 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/2025che è stata la volontà del giudice» (Così, testualmente, Cass. n.Data pubblicazione 18/09/20258106/2006. Sulla stessa linea Cass., Sez. Un., n. 25984/2010;Cass. n. 3270/2015; Cass. n. 7476/2001).33.Nel caso di specie, la motivazione posta a fondamento delladecisione impugnata è articolata in maniera tale da consentire diricostruirne e comprenderne agevolmente l’iter logico, avendo laCorte di Appello espressamente indicato gli elementi fondanti ilproprio convincimento nonché gli estremi argomentativi posti asostegno del percorso logico seguito.12. Il nono motivo è infondato.34.Giova premettere che è principio consolidato che tra il giudiziodi separazione personale dei coniugi e quello di divorzio sussistaun’autonomia non solo sostanziale ma anche processuale (Cass. n.14035/2022; Cass. n. 2009/1981; Cass. n. 3529/1977), con lanaturale conseguenza che i due provvedimenti non sono tra loroautomaticamente vincolanti.35.A ciò si aggiunga che i due assegni, di mantenimento edivorzile, hanno differenti funzioni e presupposti: l’assegno dimantenimento si fonda sull’esigenza di garantire un contributo alconiuge economicamente più debole in relazione alla permanenzadel vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono; l’assegnodivorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in uncontesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differentipresupposti valutativi.36.Non può dunque ritenersi sussistente un conflitto di giudicati aisensi dell’art. 2909 c.c., posto che la preclusione del giudicatoopera esclusivamente nell’ambito di giudizi identici quanto asoggetti, petitum e causa petendi.37. In definitiva il ricorso è rigettato e in applicazione del principiodella soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione dellespese di lite nella misura liquidata in dispositivo.11 di 12Oscuramento disposto Numero registro generale 14776/2024Numero sezionale 2930/2025Numero di raccolta generale 25556/202538.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensiData pubblicazione 18/09/2025dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e deglialtri dati identificativi di G.M. , L.B. M.A.[... ivi riportati.Così deciso in Roma, il 10/09/2025.Il PresidenteAlberto Giusti12 di 12
Sentenza Cassazione n. 25556/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris