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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13243/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta, avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato formatosi in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 28 settembre 2020, divenuta irrevocabile 11 14 dicembre 2020.

Tale richiesta era stata formulata il 26 febbraio 2021, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta il 29 gennaio 2021.

2. Contro l'ordinanza di rigetto, Ouahni ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore denunciando, con unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione di legge con particolare riferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. e sostenendo vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale compiuto alcuna valutazione riguardo all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in errore quando ha ritenuto che l'eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo fosse ascrivibile ad una colpevole inerzia dell'imputato.

La Corte desume tale colpevole inerzia dalla constatazione che Ouhani aveva nominato un difensore di fiducia già nella fase iniziale del procedimento designandolo come domiciliatario e sostiene che egli aveva l'onere di contattarlo per avere notizie sullo stato del processo.

Ad avviso del ricorrente, però, tali conclusioni trascurano che, in concreto, il rapporto difensivo non ebbe mai carattere di effettività, che il difensore di fiducia rinunciò al mandato e che, pertanto, l'assenza in giudizio dipese dalla mancata conoscenza della celebrazione del processo e non - come la Corte di appello ha ritenuto - dal disinteresse di Ouhani per la vicenda processuale.

3. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 36855 del 7.07.2016, Baron, Rv.268322; Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999) in forza della quale la rescissione del giudicato ex art.625-ter c.p.p. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore di ufficio, poiché, «ai sensi degli articoli 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore».[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.

2. Risulta dagli atti del processo che il 21 aprile 2017 [OSCURATO:PERSONA] fu denunciato a piede libero per un tentativo di furto in appartamento posto in essere quello stesso giorno in concorso con ignoti.

La polizia giudiziaria invitò l'indagato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.

Come risulta dal verbale del 21 aprile 2017, Ouhani nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo indicò quale domiciliatario.

Nomina ed elezione di domicilio furono ribadite in un verbale del 25 settembre 2017.

Con atto depositato in data 11 luglio 2018 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato.

Più precisamente, dichiarò di aver cercato di contattare Ouahni non appena aveva appreso della nomina (che non sapeva essere avvenuta), di non esserci riuscita perché egli non si era «mai presentato» presso lo studio, di non avere quindi intenzione di «accettare l'incarico».

Alcuni mesi dopo, il 7 febbraio 2019, intervenne la nomina di un difensore d'ufficio cui fu notificato il decreto di citazione a giudizio.

La notifica del decreto di citazione all'imputato fu correttamente eseguita al domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Come noto, infatti, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'elezione di domicilio che conserva valore sino a quando non venga espressamente revocata (fra le tante: Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, Canevelli, Rv. 274824; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234).

Il processo, conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, si è svolto in assenza dell'imputato che è stato assistito, per tutto il corso del dibattimento, dal difensore d'ufficio nominato il 7 febbraio 2019.

3. Nel respingere la richiesta di rescissione del giudicato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato, ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza, il comportamento omissivo dell'imputato, il quale non ha preso e mantenuto contatti col difensore di fiducia che aveva nominato per ben due volte indicandolo anche quale proprio domiciliatario.

Secondo la Corte territoriale, poiché, sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari era informato del procedimento, nel quale aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio, l'imputato aveva l'onere di mantenere i contatti col proprio difensore e di attivarsi per avere informazioni sul processo.4.

Come noto, con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» - alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - e ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate.

Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne aveva conoscenza effettiva e non è sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico.

Muovendo da queste premesse, la sentenza in esame ha precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

Ha statuito, inoltre, che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale.

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno sostenuto che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, tuttavia, hanno precisato che tale presunzione è necessariamente relativa: può dunque essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis comma 1 cod. proc. pen.) danno dimostrazione della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

4.1. Quest'ultimo tema è stato approfondito e ulteriormente precisato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420.

In un passaggio della motivazione (pagg. 17 e 18), questa sentenza sottolinea che le difficoltà di lettura delle previsioni in materia di assenza derivano spesso dai diversi presupposti da cui si parte nell'interpretarle: se si parte dal presupposto della discontinuità del nuovo sistema rispetto a quello precedente (che valorizzava principalmente la regolarità formale delle notifiche), si potrà procedere in assenza «soltanto nel caso di prova della piena consapevolezza dell'imputato» della data, del luogo del processo e del contenuto delle accuse; se invece «si parte dal ricercare una continuità rispetto alla tradizione del sistema legale delle notifiche» e alla disciplina della restituzione nel termine che precedeva la riforma del 2005, allora si può pensare che il legislatore abbia introdotto presunzioni di conoscenza della celebrazione del processo.

Solo la prima prospettiva però - osserva la sentenza - è conforme alle «affermazioni sostanzialmente semplici della Corte EDU nelle decisioni che riguardano il nostro ordinamento», affermazioni secondo le quali la consapevolezza da parte dell'imputato dell'accusa formulata a suo carico, oltre che della data e del luogo del processo, deve essere valutata in concreto e non può essere fondata su presunzioni legali.

Muovendo da queste premesse, le Sezioni Unite hanno chiarito che quelli previsti dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sono semplici «indici di conoscenza» che devono essere «interpretati secondo la loro funzione»: quella di individuare situazioni che, per le concrete «modalità con cui si sono realizzate», pur in presenza di una notifica che non sia stata effettuata «a mani proprie», consentono di ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo (pagg. 23-25 della motivazione).

Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza».

Il processo in assenza, quindi, è ammesso solo quando l'imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Una «effettività» che deve essere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando la notifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dalle quali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c'è stata.

A queste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch'essa deve essere valutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condotta posta in essere e dell'elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibile equiparare la volontarietà alla «mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione).

Muovendo da questo schema argomentativo, la sentenza Ismail supera e rafforza i principi contenuti nella sentenza Innaro, qualifica infatti le situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. come meri indici della conoscenza della celebrazione del processo.

E sottolinea che l'idoneità di quegli indici deve essere valutata in concreto e in termini di effettività.

L'elezione di domicilio, quindi, deve essere «"seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto, ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti»; la misura cautelare deve essere stata eseguita e devono esservi stati «il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti».

Secondo questa interpretazione anche la nomina del difensore di fiducia deve essere letta in chiave di effettività: «perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata» (pag. 24 della motivazione).

5. Ai principi di diritto così enunciati corrisponde la disciplina della rescissione del giudicato della quale il ricorrente chiede l'applicazione.

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, l'art. 629-bis cod. proc. pen. è una «norma di chiusura del sistema» con la quale si persegue «l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato».

A questa norma il condannato può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato.

Richiamando i principi contenuti nella sentenza Ismail, la sentenza Lovric ha affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento.

Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cpp.

6. Muovendo da queste premesse ermeneutiche si deve riconoscere che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, ai fini di tale diversa valutazione, non sia sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, alla quale devono accompagnarsi circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che l'imputato non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

In tal senso si è orientata da ultimo la giurisprudenza di legittimità ammettendo la rescissione del giudicato in un caso in cui il difensore di fiducia si era cancellato dall'albo (Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256) e in un altro nel quale, dopo la nomina e l'elezione di domicilio, ma prima del giudizio, l'imputato era stato espulso dal territorio nazionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637).

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto, quale unica situazione obiettiva dalla quale dovrebbe desumersi l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, la rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore nominato di fiducia) la quale, nel compiere questa rinuncia, ha riferito che, «non ostante tentativi di contattarlo», Ouahni non si era «mai presentato» nello studio; non ha escluso quindi di aver avuto contatti con l'imputato, ma ha sostenuto solo di non essere riuscita ad incontrarlo.

A ciò deve aggiungersi che, nel rinunciare al mandato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricusato la domiciliazione e ha sempre accettato di ricevere le notifiche degli atti destinati all'imputato, sicché la mancata conoscenza della celebrazione del processo sulla quale si fonda l'istanza di rescissione si esaurisce, in concreto, in una mera allegazione formulata dal ricorrente.

Ouahni sapeva dell'apertura di un procedimento a suo carico fin dal 21 aprile 2017 quando nominò un difensore di fiducia presso il quale elesse domicilio.

Nomina ed elezione furono ribadite alcuni mesi dopo, il 25 settembre 2017, e ciò conferma una effettiva volontà in tal senso.

In un simile contesto, la conclusione del provvedimento della Corte di appello, che non ha ritenuto sussistente in concreto una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, appare corretta e non censurabile.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta, avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato formatosi in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 28 settembre 2020, divenuta irrevocabile 11 14 dicembre 2020. Tale richiesta era stata formulata il 26 febbraio 2021, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta il 29 gennaio 2021. 2. Contro l'ordinanza di rigetto, Ouahni ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore denunciando, con unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione di legge con particolare riferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. e sostenendo vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale compiuto alcuna valutazione riguardo all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Secondo il ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in errore quando ha ritenuto che l'eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo fosse ascrivibile ad una colpevole inerzia dell'imputato. La Corte desume tale colpevole inerzia dalla constatazione che Ouhani aveva nominato un difensore di fiducia già nella fase iniziale del procedimento designandolo come domiciliatario e sostiene che egli aveva l'onere di contattarlo per avere notizie sullo stato del processo. Ad avviso del ricorrente, però, tali conclusioni trascurano che, in concreto, il rapporto difensivo non ebbe mai carattere di effettività, che il difensore di fiducia rinunciò al mandato e che, pertanto, l'assenza in giudizio dipese dalla mancata conoscenza della celebrazione del processo e non - come la Corte di appello ha ritenuto - dal disinteresse di Ouhani per la vicenda processuale. 3. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 36855 del 7.07.2016, Baron, Rv.268322; Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999) in forza della quale la rescissione del giudicato ex art.625-ter c.p.p. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore di ufficio, poiché, «ai sensi degli articoli 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore».[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Risulta dagli atti del processo che il 21 aprile 2017 [OSCURATO:PERSONA] fu denunciato a piede libero per un tentativo di furto in appartamento posto in essere quello stesso giorno in concorso con ignoti. La polizia giudiziaria invitò l'indagato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. Come risulta dal verbale del 21 aprile 2017, Ouhani nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo indicò quale domiciliatario. Nomina ed elezione di domicilio furono ribadite in un verbale del 25 settembre 2017. Con atto depositato in data 11 luglio 2018 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato. Più precisamente, dichiarò di aver cercato di contattare Ouahni non appena aveva appreso della nomina (che non sapeva essere avvenuta), di non esserci riuscita perché egli non si era «mai presentato» presso lo studio, di non avere quindi intenzione di «accettare l'incarico». Alcuni mesi dopo, il 7 febbraio 2019, intervenne la nomina di un difensore d'ufficio cui fu notificato il decreto di citazione a giudizio. La notifica del decreto di citazione all'imputato fu correttamente eseguita al domicilio eletto presso il difensore di fiducia. Come noto, infatti, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'elezione di domicilio che conserva valore sino a quando non venga espressamente revocata (fra le tante: Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, Canevelli, Rv. 274824; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234). Il processo, conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, si è svolto in assenza dell'imputato che è stato assistito, per tutto il corso del dibattimento, dal difensore d'ufficio nominato il 7 febbraio 2019. 3. Nel respingere la richiesta di rescissione del giudicato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato, ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza, il comportamento omissivo dell'imputato, il quale non ha preso e mantenuto contatti col difensore di fiducia che aveva nominato per ben due volte indicandolo anche quale proprio domiciliatario. Secondo la Corte territoriale, poiché, sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari era informato del procedimento, nel quale aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio, l'imputato aveva l'onere di mantenere i contatti col proprio difensore e di attivarsi per avere informazioni sul processo.4. Come noto, con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» - alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - e ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne aveva conoscenza effettiva e non è sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da queste premesse, la sentenza in esame ha precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ha statuito, inoltre, che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno sostenuto che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, tuttavia, hanno precisato che tale presunzione è necessariamente relativa: può dunque essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis comma 1 cod. proc. pen.) danno dimostrazione della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». 4.1. Quest'ultimo tema è stato approfondito e ulteriormente precisato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420. In un passaggio della motivazione (pagg. 17 e 18), questa sentenza sottolinea che le difficoltà di lettura delle previsioni in materia di assenza derivano spesso dai diversi presupposti da cui si parte nell'interpretarle: se si parte dal presupposto della discontinuità del nuovo sistema rispetto a quello precedente (che valorizzava principalmente la regolarità formale delle notifiche), si potrà procedere in assenza «soltanto nel caso di prova della piena consapevolezza dell'imputato» della data, del luogo del processo e del contenuto delle accuse; se invece «si parte dal ricercare una continuità rispetto alla tradizione del sistema legale delle notifiche» e alla disciplina della restituzione nel termine che precedeva la riforma del 2005, allora si può pensare che il legislatore abbia introdotto presunzioni di conoscenza della celebrazione del processo. Solo la prima prospettiva però - osserva la sentenza - è conforme alle «affermazioni sostanzialmente semplici della Corte EDU nelle decisioni che riguardano il nostro ordinamento», affermazioni secondo le quali la consapevolezza da parte dell'imputato dell'accusa formulata a suo carico, oltre che della data e del luogo del processo, deve essere valutata in concreto e non può essere fondata su presunzioni legali. Muovendo da queste premesse, le Sezioni Unite hanno chiarito che quelli previsti dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sono semplici «indici di conoscenza» che devono essere «interpretati secondo la loro funzione»: quella di individuare situazioni che, per le concrete «modalità con cui si sono realizzate», pur in presenza di una notifica che non sia stata effettuata «a mani proprie», consentono di ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo (pagg. 23-25 della motivazione). Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza». Il processo in assenza, quindi, è ammesso solo quando l'imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza. Una «effettività» che deve essere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando la notifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dalle quali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c'è stata. A queste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch'essa deve essere valutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condotta posta in essere e dell'elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibile equiparare la volontarietà alla «mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione). Muovendo da questo schema argomentativo, la sentenza Ismail supera e rafforza i principi contenuti nella sentenza Innaro, qualifica infatti le situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. come meri indici della conoscenza della celebrazione del processo. E sottolinea che l'idoneità di quegli indici deve essere valutata in concreto e in termini di effettività. L'elezione di domicilio, quindi, deve essere «"seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto, ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti»; la misura cautelare deve essere stata eseguita e devono esservi stati «il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti». Secondo questa interpretazione anche la nomina del difensore di fiducia deve essere letta in chiave di effettività: «perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata» (pag. 24 della motivazione). 5. Ai principi di diritto così enunciati corrisponde la disciplina della rescissione del giudicato della quale il ricorrente chiede l'applicazione. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, l'art. 629-bis cod. proc. pen. è una «norma di chiusura del sistema» con la quale si persegue «l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato». A questa norma il condannato può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato. Richiamando i principi contenuti nella sentenza Ismail, la sentenza Lovric ha affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cpp. 6. Muovendo da queste premesse ermeneutiche si deve riconoscere che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, ai fini di tale diversa valutazione, non sia sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, alla quale devono accompagnarsi circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che l'imputato non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. In tal senso si è orientata da ultimo la giurisprudenza di legittimità ammettendo la rescissione del giudicato in un caso in cui il difensore di fiducia si era cancellato dall'albo (Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256) e in un altro nel quale, dopo la nomina e l'elezione di domicilio, ma prima del giudizio, l'imputato era stato espulso dal territorio nazionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto, quale unica situazione obiettiva dalla quale dovrebbe desumersi l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, la rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore nominato di fiducia) la quale, nel compiere questa rinuncia, ha riferito che, «non ostante tentativi di contattarlo», Ouahni non si era «mai presentato» nello studio; non ha escluso quindi di aver avuto contatti con l'imputato, ma ha sostenuto solo di non essere riuscita ad incontrarlo. A ciò deve aggiungersi che, nel rinunciare al mandato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha ricusato la domiciliazione e ha sempre accettato di ricevere le notifiche degli atti destinati all'imputato, sicché la mancata conoscenza della celebrazione del processo sulla quale si fonda l'istanza di rescissione si esaurisce, in concreto, in una mera allegazione formulata dal ricorrente. Ouahni sapeva dell'apertura di un procedimento a suo carico fin dal 21 aprile 2017 quando nominò un difensore di fiducia presso il quale elesse domicilio. Nomina ed elezione furono ribadite alcuni mesi dopo, il 25 settembre 2017, e ciò conferma una effettiva volontà in tal senso. In un simile contesto, la conclusione del provvedimento della Corte di appello, che non ha ritenuto sussistente in concreto una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, appare corretta e non censurabile. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame
Sentenza Cassazione n. 13243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris