CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 1942
Cassazione n. 37368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento de plano, promosso di ufficio, di correzione dell'errore materiale del provvedimento emesso nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1942 provvedimento costituito dall'ordinanza del 23/06/2022 emessa dalla Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, nell'ambito del procedimento n. 5472/2022 Reg. Gen. udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il 23 giugno 2022, la Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, in ordine all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di inammissibilità di istanza per permesso premio reso dal Magistrato di sorveglianza di Milano, ex art. 30-bis Ord. pen., ha dichiarato l'inammissibilità del mezzo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Era risultato, peraltro, come ha confermato la nota in atti dell'Ufficio di merito, che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato in precedenza l'atto di impugnazione avverso il medesimo provvedimento, già esitato dalla Corte di cassazione Settima Sezione Penale, con ordinanza resa il 12 maggio 2022, con cui, applicando il principio di diritto in base al quale le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione, aveva qualificato l'impugnazione come reclamo trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. Da tale dato di fatto scaturiva la constatazione che l'impugnante, essendo stato già destinatario del provvedimento che aveva assicurato alla sua posizione il secondo grado di merito avente ad oggetto la sua domanda di permesso premio, non aveva interesse a coltivare quell'identica impugnazione innanzi alla Corte di legittimità: donde l'emersione della inammissibilità del mezzo, tornato all'esame della Corte, stante la sopravvenuta carenza di interesse. Questa verifica rende chiaro, quindi, che la conseguente declaratoria di inammissibilità pronunciata il 23 giugno 2022 è stata, per mero disguido grafico, coniugata con le condanne pecuniarie di cui all'art. 616 cod. proc. pen., mentre al rilievo della carenza di interesse non seguono tali condanne, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione fa sì che alla dichiarazione di inammissibilità non corrisponda un'ipotesi di soccombenza. Pertanto, va corretto il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 23 giugno 2022 nel senso che laddove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" deve intendersi scritto e leggersi soltanto "Dichiara inammissibile il ricorso".Attesa la natura della rettifica del dispositivo, la suindicata correzione va disposta senza formalità e, quindi, de plano. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Settima Penale, in data 23 giugno 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 5472/2022 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende", deve leggersi "Dichiara inammissibile il ricorso". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 29