CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23361/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena irrogata che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. In particolare, premesso che è errato il richiamo del ricorrente "all'art. 133 bis cod. pen." dal momento che tale norma è relativa alla determinazione della pena pecuniaria mentre Abbes è stato condannato solo alla reclusione, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la congruità della pena inflitta "alla luce della non contenuta gravità dei fatti e delle modalità della condotta (come esaurientemente descritta dalla sentenza di primo grado che qui si richiama sul punto)"; peraltro, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ritenuto più grave nell'ambito della continuazione, la pena base è stata fissata in mesi otto di reclusione, misura di poco eccedente il minimo edittale (mesi sei). La sentenza impugnata — che ha altresì ritenuto l'attenuante per il vizio parziale di mente prevalente sulla contestata recidiva, riducendo quindi la pena inflitta in primo grado - ha rispettato quindi il principio secondo cui una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, è necessaria solo quando venga irrogata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co