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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12275/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i seguenti motivi di ricorso:- il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allaqualificazione del fatto in termini di rapina impropria ex artt. 99, 110, 628, secondocomma e terzo comma, n. 1, cod. pen., in luogo che nei termini di furto tentato inconcorso con resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 56, 624 e art. 337, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, di cui all’art.628, terzo comma, n. 1, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla determinazione della pena, di cui si lamenta l’eccessività;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5della sentenza impugnata sulla qualificazione del fatto, i cui elementi configuranoinequivocabilmente la fattispecie di rapina; sulla sussistenza dell’aggravante delle piùpersone riunite (argomento non devoluto dall’odierno ricorrente, ma da suocoimputato), secondo gli assunti della giurisprudenza di legittimità; infine, sul computodella pena, ritenuto congruo sulla base delle circostanze del caso), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen., non èconsentito in sede di legittimità perché la censura -al pari di quella relativa allaconfigurabilità dell’aggravante delle più persone riunite- non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo deimotivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i seguenti motivi di ricorso:-      il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allaqualificazione del fatto in termini di rapina impropria ex artt. 99, 110, 628, secondocomma e terzo comma, n. 1, cod. pen., in luogo che nei termini di furto tentato inconcorso con resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 56, 624 e art. 337, cod. pen.;-      il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, di cui all’art.628, terzo comma, n. 1, cod. pen.;-      il quarto, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla determinazione della pena, di cui si lamenta l’eccessività;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5della sentenza impugnata sulla qualificazione del fatto, i cui elementi configuranoinequivocabilmente la fattispecie di rapina; sulla sussistenza dell’aggravante delle piùpersone riunite (argomento non devoluto dall’odierno ricorrente, ma da suocoimputato), secondo gli assunti della giurisprudenza di legittimità; infine, sul computodella pena, ritenuto congruo sulla base delle circostanze del caso), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen., non èconsentito in sede di legittimità perché la censura -al pari di quella relativa allaconfigurabilità dell’aggravante delle più persone riunite- non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo deimotivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris