Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 16594/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

fano CRISCI, ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoricome in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]MONTI e Stefano CRISCI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suoprocuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] COLAIANNI, domiciliata“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati- controricorrente e ricorrente incidentale -Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025e contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]U.P. , Z.O. ,- intimate -Avverso la sentenza n. 3136/2021 della Corte d’appello diBologna, depositata in data 22/12/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1.

X.Z. nella dichiarata qualità di erede di I.N.ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenzan. 3136/21, del 22 dicembre 2021, della Corte d’appello diBologna, che – in accoglimento solo parziale del gravame dallostesso esperito avverso la sentenza n. 20056/16, del 21 giugno2016, del Tribunale di Bologna (respingendo, invece, l’appelloincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volto adaccertare il difetto della suddetta qualità in capo all’odiernoricorrente) – ha così provveduto.Essa, innanzitutto, ha ritenuto operante la presunzione di pariresponsabilità, dell’odierno ricorrente e di U.P. ,nella causazione del sinistro stradale del 22 maggio 2002, aseguito del quale il primo ebbe a riportare delle macrolesioni, inrelazione alle quali il medesimo X.Z. quale asserito erededel padre C.V. , ha fatto valere la pretesa risarcitoria già azionatadal proprio genitore per lesione del rapporto parentale.

Su talepresupposto, inoltre, il giudice d’appello ha liquidato, in favoredell’allora appellante, l’importo di € 20.000,00, a titolo dirisarcimento del danno non patrimoniale.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averincardinato – prima dell’instaurazione del presente giudizio, nelOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025quale, come detto, ha agito “iure hereditatis”, per conseguire ilristoro del danno da lesione del rapporto parentale patito dalproprio preteso genitore – una diversa controversia risarcitoria,in relazione ai danni subiti, in proprio, sempre in ragione delsinistro stradale di cui è stato vittima, consistito nella collisionetra l’autovettura guidata dalla U.P. e la bicicletta dalmedesimo condotta.

Conclusasi tale controversia con unatransazione stragiudiziale (in forza della quale X.Z.conseguiva il pagamento di € 360.000.000, senza alcun addebitodi responsabilità concorsuale), il giudizio promosso dal pretesopadre, I.N. si interrompeva – senza essere riassunto daalcuno – con il decesso dell’attore.Solo in seguito, X.V. e N.B. – sul presupposto diessere gli eredi del defunto genitore Y.N. – agivano, neiconfronti della U.P. e della sua assicuratrice per la “RCA”,società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), per farvalere il danno, subito dal supposto “de cuius”, in ragione dellalesione del rapporto parentale.Il primo grado di giudizio – nel quale si costituiva la solasocietà [OSCURATO:PERSONA] – si concludeva con la declaratoriadi difetto di legittimazione di N.B. e con il rigetto delladomanda risarcitoria di X.Z. essendosi ritenuto “nonsufficientemente provato” il danno patito dal defunto genitore.Esperito gravame, in via di principalità, soltanto dall’odiernoricorrente (e non pure dalla sorella N.B. ), nonché in viaincidentale condizionata da [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appelloaccoglieva parzialmente il primo, nei termini già sopra meglioillustrati, respingendo il secondo.3.

Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorsoper cassazione X.Z. sulla base – come detto – di tremotivi.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/20253.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2054 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., “per avere la Corte territoriale attestato la responsabilitàconcorsuale e paritaria di X.Z. nella causazione delsinistro stradale oggetto di causa, per incongruità degliargomenti, per omesso esame di un fatto decisivo connesso allanon contestazione della responsabilità del sinistro”, oltre che peraver “ritenuto come prova della corresponsabilità il verbale dellaPolizia Municipale e per aver fatto scorretta applicazione deiprincipi in ordine alla valutazione delle prove documentali edorali”.Il ricorrente assume di aver “sempre ascritto l’esclusivaresponsabilità del sinistro alla condotta di guida di U.P.[...] , la quale nell’effettuare una svolta a sinistra all’incrocioregolato da semaforo – rosso, come dichiarato dal teste Y.I –dopo aver rallentato tanto da convincere X.Z. che glistesse riservando di proseguire la sua marcia, ometteva di darela precedenza allo stesso, urtandolo violentemente”.Orbene, con il presente motivo viene dedotto, innanzitutto,che la convenuta società assicuratrice “non ha mai espressamentee specificamente contestato la circostanza dell’esclusivaresponsabilità della U.P. ”, da ritenersi, pertanto, provata, anorma dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ.Difatti, anche a ritenere che la dinamica del sinistro non siastata esattamente chiarita (ma così non è, assume il ricorrente),la non contestazione della stessa comporterebbe l’esonero, perl’attore, dalla necessità di provarla.Ciò nonostante, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere laconcorrente (e paritaria) responsabilità di esso X.Z. nellacausazione del sinistro.

Esito al quale è pervenuta sul dupliceOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025presupposto che non risultava “adeguatamente chiarito” se l’autocondotta dalla U.P. si fosse mossa con la luce semaforicarossa oppure verde, e che, in ogni caso, sussisteva “un profilo dicolpa” nella condotta dello stesso X.Z. perché l’automobilistaavrebbe avuto “ragione di ritenere, vista la segnaletica stradale”– la quale imponeva all’odierno ricorrente di svoltare a destra enon di procedere diritto, così immettendosi nella corsia riservatasoltanto agli autobus – “che il ciclista non procedesse diritto”.Tanto premesso, il ricorrente sottolinea che l’art. 2054,comma 1, cod. civ. prevede una presunzione di responsabilità acarico del conducente del veicolo, salvo che non provi di aver fattotutto il possibile per evitare il danno.

Orbene, tale prova puòessere raggiunta anche indirettamente, “ad esempio” – osservasempre il ricorrente – “attraverso la dimostrazione che il sinistrosi sia verificato a causa di un comportamento altrui o un eventoesterno imprevedibile ed inevitabile”.Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non avrebbe assoltotale onere probatorio, né in sua assenza, prosegue il ricorrente,“può supplire il Giudice, mediante il ricorso ad astratteconsiderazioni svincolate da qualsivoglia concreto e specificorichiamo alle circostanze del sinistro”.

Infatti, il ragionamentosvolto nella sentenza impugnata difetterebbe della “necessariaintegrazione argomentativa e la motivazione in essa contenuta hacarattere apodittico, e dunque gravemente illogico”, donde laviolazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e,conseguentemente, degli artt. 1227, 2054 e 2700 cod. civ.,essendo, in ogni caso, il risultato di “un procedimento deduttivomanifestamente implausibile nel percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze”.In particolare, il giudice d’appello avrebbe dovuto dare“prevalenza alle dichiarazioni spontanee delle persone”, raccolteOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025nell’immediatezza dei fatti, “rispetto alla «libera interpretazione»”delle risultanze istruttorie.

E ciò perché la U.P. ebbe adichiarare – agli agenti della polizia municipale accorsi sul luogodel sinistro – di non essere “in grado di ricordare il colore delsemaforo” al momento della sua svolta a sinistra, soggiungendo,inoltre, di non aver “visto assolutamente la bicicletta”, mentre ilteste Y.I , per parte propria, ha affermato, quanto alla luce delsemaforo, di aver “visto che era rosso per le auto”.In definitiva, la conclusione della Corte felsinea sarebbeunicamente fondata sulla suggestiva ed errata convinzione, privadi alcun concreto riscontro, che la U.P.

“aveva ragione diritenere, vista la segnaletica stradale, che il ciclista nonprocedesse dritto”.3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054,comma 2, cod. civ. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale dettato una motivazionetotalmente illogica, apodittica e, in estrema sintesi,sostanzialmente apparente a fondamento dell’attribuzione di unruolo (con)causale alla condotta stradale di X.Z. nellacausazione del sinistro dedotto in giudizio e dunque per avereritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità deiconducenti ex art. 2054, comma 2, cod. civ., accertando ilconcorso di colpa nella misura del 50%.Premette il ricorrente che la presunzione di pariresponsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., “hafunzione meramente sussidiaria, operando esclusivamente nelcaso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare inmodo concreto in quale misura la condotta dei due conducentiabbia cagionato l’evento dannoso”.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Nondimeno, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibileper evitare il danno – idonea a superare tale presunzione –potrebbe risultare anche indirettamente, e cioè tramitel’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’eventodannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Ciò è quantosi sarebbe verificato nell’ipotesi che occupa, visto che – comericonosce lo stesso giudice d’appello – “la U.P. non si eraaffatto accorta del ciclista” e il teste Y.I ha riferito che la lucesemaforica era rossa, in direzione centro città, ovvero quellapercorsa dall’automobilista.

Nel caso di specie, infatti, “nonsussisteva alcun elemento” – osserva il ricorrente – “che potesseobiettivamente far ritenere non accertata l’assenza di ognipossibile addebito a carco del ciclista”, mentre, per contro, risultaaccertata la consumazione, da parte della conducentel’autovettura, “di ben due, gravi, infrazioni stradali”, e cioè “ilpassaggio con luce semaforica rossa e la mancata concessionedella precedenza alla bicicletta”.3.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod.civ. e degli artt. 2 e 3 Cost., “avendo la Corte territoriale in meritoal «quantum» liquidato, in via puramente equitativa, il danno dalesione del rapporto parentale subito dal genitore”, nonchédell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 156 cod.proc. civ., “per avere la Corte territoriale liquidato il danno dalesione del rapporto parentale senza alcun ancoraggio a parametriobiettivi, da cui il carattere arbitrario della decisione”, nonessendo “dato comprendere da dove siano emersi i valorimonetari indicati”.Premette il ricorrente che il danno da lesione del rapportoparentale va identificato “nella duplice dimensione del c.d. dannomorale ossia della sofferenza puramente interiore patita per laOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025perdita affettiva riscontrabile sul piano dell’afflizione e dellacompromissione dell’ordinario equilibrio emotivo (senza tuttaviaalcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamentomedico-legale)”, nonché, “sotto altro profilo, del dannorappresentato dalla modificazione delle attività della vitaquotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali inconseguenza di tale perdita affettiva”.Nella specie, “negato in entrambi i gradi di giudizio il diritto alrisarcimento del danno biologico subito da I.N.(necessariamente da intendere come danno alla salute dellostesso, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisicaconseguente al sinistro occorso al figlio), la Corte avrebbe potutoprocedere ad una congrua personalizzazione del danno da lesionedel rapporto parentale”, in assenza della quale essa – secondo ilricorrente – sarebbe, pertanto, incorsa in “un irriducibile difettomotivazionale”.In particolare, la censura del ricorrente si appunta sulla“mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate egli importi identificati”, rimarcando che, nella specie, quanto“resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quellaresa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi,poste in premessa le circostanze evidenziate”.Nel muovere dall’assunto che nella liquidazione del danno nonpatrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dallalegge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondatasu criteri obiettivi, dovendosi preferire l’uniformità assicurata dalc.d.

“sistema tabellare” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio2017, n. 12470), il ricorrente evidenzia di aver richiesto – comegià il suo preteso padre I.N. nel giudizio estintosi con lamorte del medesimo – l’applicazione delle tabelle milanesi del2009, allora vigenti.

Evidenzia, altresì, “come la Corte territoriale,nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale,Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025abbia ritenuto sì significativo il criterio della convivenza edell’intensità dell’invalidità, ma risulti tacere circa la giovane etàdella persona offesa (42 anni) e sul dolore arrecato al fragilepadre, già da poco vedovo, “sicché l’ammontare liquidato èpalesemente non congruo rispetto al caso concreto, perchéirragionevole e sproporzionato per difetto in relazione a quelloprevisto dal sistema tabellare”.D’altra parte, si rammenta pure come questa Corte abbiapuntualizzato che “al fine di garantire non solo un’adeguatavalutazione delle circostanze del caso concreto, ma anchel’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perditadel rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabellabasata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione delcriterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto daiprecedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fattorilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età dellavittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità diapplicare sull’importo finale dei correttivi in ragione dellaparticolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del casonon imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazionedel danno senza fare ricorso a tale tabella”.Rispondenti, in particolare, a tale modello sono state ritenutele tabelle romane, giacché esse – sottolinea il ricorrente –prevedono, “ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel2009”, per tale tipo di danno non patrimoniale, nell’ottica di unamaggiore personalizzazione, “un sistema a punti basato sullasua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio peruna somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ognipunto”.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Ciò premesso, posto che la tabella romana quantifica il valoredi ogni punto, per l’anno 2019, in € 6.000,00, nel caso che quioccupa i “parametri da prendere in considerazione per il calcolodel risarcimento sono rappresentati:A) dalla relazione di parentela con il danneggiato – Il genitoreha 20 punti;B) dal coefficiente relativo al numero dei familiari – Unicofamiliare ha 1 punto;C) dall’età del danneggiato – 42 anni conducono a 6 punti nelcaso di specie;D) dall’età del soggetto da risarcire – 75 anni di età conduconoa 2 punti nel caso di specie”.Di talché, “tale operazione matematica condurrebbe” – nelpresente caso – “al seguente risultato: 29 punti x 6.000,00 valoreunitario x 45% invalidità = 78.300,00”.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o,comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sullabase di due motivi.4.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto(error in iudicando) ed in particolare dell’art. 2697 cod. civ.”, per“mancata prova della qualifica di figlio ed unico erede del de cuiusin capo a X.Z. .Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’appelloincidentale condizionato, con il quale era stata censurata ladecisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettatol’eccezione preliminare – rilevabile anche d’ufficio – di mancanzadi prova circa il fatto che l’odierno ricorrente X.Z.

“siadavvero figlio ed unico erede del defunto I.N. , eccezioneOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025formulata da [OSCURATO:PERSONA] sin dalla costituzione nel primo grado digiudizio.Si assume, infatti, che la Corte di merito, “con unamotivazione del tutto errata e contraddittoria”, è “giunta adaccertare la sussistenza della legittimazione attiva dell’odiernoricorrente, basando il proprio convincimento su semplici«convinzioni» prive di alcun supporto probatorio sia in fatto chein diritto”, giacché “i numerosi certificati di stato di famiglia”,richiamati nella motivazione, sono rappresentati “esclusivamenteda certificati di residenza e di stato di famiglia anagrafica”, i quali“indicano le persone che risiedono insieme in un certo indirizzo”,senza però nulla riferire “se e quale rapporto di parentelaintercorra tra tali persone”.Per contro, il rapporto di paternità “avrebbe invece potuto (edovuto) facilmente essere provato con la produzione di unestratto per riassunto del certificato di nascita con indicazionedella paternità, come previsto dall’art. 3 del d.P.R. 2 maggio1957, n. 432”.In ogni caso, sostiene la ricorrente incidentale, “anche qualorasi ritenesse provato il rapporto di filiazione – la cui sussistenza inquesta sede viene nuovamente del tutto contestata – l’istanteavrebbe dovuto provare anche la sua qualità di unico erede, fattocostitutivo della domanda, senza la cui prova, in realtà, nonsussiste alcuna legittimazione a richiedere iure hereditatis l’interodiritto di credito spettante al de cuius come in questa sedepreteso”.La sentenza, inoltre, sarebbe “contraddittoria”, e ciò “inquanto il primo grado di giudizio è stato iniziato anche dall’altrapresunta figlia (ed erede soprattutto) del signor X.Z. signoraN.B. , la cui legittimazione ad agire è stata, invece,esclusa.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/20254.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme didiritto (error in iudicando) ed in particolare degli artt. 1223, 1226,2059 e 2697 cod. civ.”, per “errato riconoscimento dellasussistenza del danno non patrimoniale da lesione del rapportoparentale”.Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisatol’esistenza del danno da lesione del rapporto parentale sulpresupposto che I.N. convivesse, “al momentodell’incidente, con il figlio”, e ovviamente si giovasse “del rapportocon questi, che sul piano pratico lo aiutava nei compiti della vitaquotidiana più faticosi, gli consentiva di avere una vita più attivadi quella che avrebbe potuto svolgere in autonomia, e costituivamotivo di serenità, nel momento in cui l’età lo rendeva piùfragile”, sottolineando trattarsi di “normali aspetti di una vitafamiliare condivisa, come avevano padre e figlio, che possonoritenersi acquisiti presuntivamente”.Assume, tuttavia, la ricorrente incidentale che nellafattispecie, in realtà, “non è stata formulata alcuna allegazioneidonea ad avvalorare la sussistenza di un profondo legame dicomunanza di vita ed affetti con il danneggiato, che sarebbevenuto meno a seguito del sinistro per cui è giudizio”.Viene, inoltre, dedotto che “ X.Z. a seguito del sinistroper cui è causa, ha subito delle lesioni e delle limitazioni (cicatrici,mobilizzazione del collo ridotta di un 1/3) e dei disturbi alle mani,che attenevano sostanzialmente alla «alterazione della sensibilitàtattile e termica»” e che, per parte propria, X.Z.

“èsempre stato pienamente autonomo in ogni atto del viverequotidiano, tanto da escludere che in siffatta situazione potessevenir meno od essere alterata la relazione affettiva e dicomunanza di vita ed affetti” tra padre e figlio.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Su tali basi, dunque, si osserva che l’orientamento di questaCorte – che pure ha riconosciuto la legittimazione dei congiuntidel c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del dannonon patrimoniale”, inteso come danno morale – ha, però,precisato che occorre “di volta in volta verificare in che cosa illegame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subitadalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino acomprometterne lo svolgimento”.5.

Sono rimaste solo intimate U.P. e N.B.[...]6.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.7.

Il ricorrente principale ha presentato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9.

Reputa questo Collegio di dover esaminare, con priorità, ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del caratterepregiudiziale della questione oggetto del suo primo motivo.9.1.

Invero, l’odierna ricorrente incidentale – giàintegralmente vittoriosa, all’esito del primo grado di giudizio – havisto, in appello, non solo parzialmente accogliere, in riforma delladecisione del Tribunale, la domanda risarcitoria proposta nei suoiconfronti da X.Z. ma pure respingere il gravame, da essaOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025esperito in via incidentale condizionata, con cui si era eccepito ildifetto di legittimazione attiva in capo ad esso.Essendo, dunque, intervenuta una decisione espressa su taleeccezione, qui messa in discussione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoincidentale non condizionato, l’esame della stessa va condotto conpriorità (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 31 ottobre 2024, n. 23271, Rv.633364-01, nonché, “a contrario”, tra le più recenti, Cass. Sez.3, ord. 25 settembre 2024, n. 25694, Rv. 672453-01).9.1.

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.9.1.1.

Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato ilprincipio secondo cui, “in tema di legitimatio ad causam, colui chepromuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asseritaqualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolaredel diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deveallegare la propria legittimazione per essere subentrato nellamedesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, inottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., del decessodella parte originaria e della sua qualità di erede, perchéaltrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto diagire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concernela delazione dell’eredità, tale onere – che non è assolto con laproduzione della denuncia di successione – è idoneamenteadempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai qualiè dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con ilde cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ess. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. ord. 11 agosto2021, n. 22730, Rv. 662065-01; sulla necessità che “il rapportodi parentela con il «de cuius», quale titolo che, a norma dell’art.565 cod. civ., conferisce la qualità di erede”, sia “provato tramitegli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o sianoOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova deifatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o ilmatrimonio – essere data con ogni mezzo”, si vedano pure Cass.Sez. 2, sent. 12 luglio 2024, n. 19254, Rv. 671727-01; Cass. Sez.2, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192, Rv. 659330-01; Cass. Sez. 2,sent. 29 marzo 2006, n. 7276, Rv. 587734-01; Cass. Sez. 2, sent.4 maggio 1999, n. 4414, Rv. 525973-01).Alla stregua di tale principio, pertanto, non può affattoritenersi – come invece reputa la sentenza impugnata –“superflua la produzione degli atti dello stato civile a supportodella prova della qualità di erede, atteso che l’azione proposta perfar valere un credito del de cuius, costituisce tacita accettazionedell’eredità”, dal momento che, rispetto alla provadell’accettazione dell’eredità, preliminare era quella della provadella qualità di erede, in quanto figlio.In altri termini, l’errore commesso dalla Corte territoriale èconsistito nel ritenere che la dimostrazione dello “status” di figlio– che doveva precedere quella della qualità di erede, araggiungere la quale è certamente idonea l’accettazione tacitadell’eredità, anche mediante l’esercizio dell’azione giudiziariavolta a far valere i diritti del dante causa (cfr., tra le più recenti,Cass.

Sez. 2, ord. 19 marzo 2018, n. 6745, Rv. 647819-01,pronuncia che, non casualmente, concerne una fattispecie in cuinon era, però, in contestazione la qualità di figlio) – potesse dirsiraggiunta, fuori dei casi in cui gli atti dello stato civile manchino,mediante presunzioni, e non con estratti di atti dello stato civile.Difatti, nella specie, non può attribuirsi rilievo ai “numerosicertificati di stato di famiglia da cui” – secondo quanto si legge insentenza – “si trae la costante convivenza di I.N. e X.Z.all’interno dello stesso nucleo familiare, seppure spostatosi inluoghi di residenza diversi, nel tempo”.

Infatti, se è vero che – anorma dell’art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – il certificatoOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025di stato di famiglia attesa l’esistenza di una famiglia anagrafica(«un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unionecivile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune»), esso,nel caso di specie, avrebbe potuto costituire prova dello “status”di figlio solo ove avesse certificato, unitamente al dato dellacoabitazione, anche il rapporto di paternità/filiazione che legavaI.N. e X.Z. (cfr., a pag. 9 della motivazione, Cass. Sez.3, ord. 26 giugno 2018, n. 16814, Rv. 649422-01).Parimenti, sebbene per ragioni diverse, neppure potrebbedarsi rilievo – come sostenuto da X.Z. nella propriamemoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. – né a pretesicomportamenti di “non contestazione” del rapporto di filiazione,perché posti in essere nell’ambito non del presente giudizio, madi altri contenziosi (in un caso, peraltro, neppure tra le stesseparti), né alla deposizione testimoniale – resa in taluna di talidiverse sedi processuali – da Y.N.Difatti, quanto ai primi, deve qui ribadirsi che la “noncontestazione” ha l’effetto di dispensare la parte – che quel fattonon contestato abbia allegato – dalla necessità di provarlo solonell’ambito del giudizio in cui tale comportamento sia statoassunto, atteso che il principio di non contestazione operaesclusivamente all’interno di esso, giacché trova fondamento nelfenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione eprova dei fatti che integrano il “thema decidendum” di quellospecifico giudizio (si veda, in tal senso, Cass. Sez.

Lav., ord. 1°febbraio 2021, n. 2174, Rv. 660331-01).Quanto, invece, alla deposizione testimoniale “aliunde” resada I.N. se è innegabile che il giudice di merito puòutilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le proveraccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti,delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciataOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025costituisce documentazione (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20gennaio 2015, n. 840, Rv. 633913-01), deve sottolinearsi che,nel caso di specie, ciò non risulta avvenuto, sicché giammaiquesta Corte potrebbe fare riferimento ad una risultanzaprobatoria alla quale la sentenza impugnata non ha intesoriferirsi.Infine, in merito alla pretesa tardività dell’eccezione sollevatada [OSCURATO:PERSONA], giacché – secondo quanto assume il X.Z. semprenella propria memoria – essa sarebbe stata proposta in primogrado “allorquando erano già spirati i termini per le memorie exart. 183, comma 6, cod. proc. civ.”, deve rilevarsi che taleeccezione, giacché relativa a “materia attinente alcontraddittorio”, nonché mirando “a prevenire una sentenza«inutiliter data», comporta una “verifica, anche d’ufficio, in ognistato e grado del processo”, col “solo limite” – qui insussistente –“della formazione del giudicato interno” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent.9 febbraio 2012, n. 1912, Rv. 620484-01; Cass. Sez.

Lav., sent.8 agosto 2012, n. 14243, Rv. 623528- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 6dicembre 2018, n. 31574, Rv. 651972- 01; Cass. Sez. 5, sent. 24dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01).10.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentalecomporta l’assorbimento del secondo, nonché del ricorsoprincipale.La sentenza impugnata, dunque, va cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione,essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – preclusi inquesta sede – in merito all’impossibilità di produrre gli atti dellostato civile.Pertanto, nell’assumere la decisione nel merito, e provvederealla conseguente regolazione delle spese processuali (anche dellaOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025presente sede di legittimità), il giudice del rinvio si atterrà alseguente principio di diritto:“Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria chesarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provarel’avvenuta accettazione tacita dell’eredità anche mediantel’esercizio dell’azione giudiziaria volta a far valere i dirittispettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia statoprovato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status difiglio”.11.

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente principale, dell’intimata N.B. e del loro pretesogenitore I.N. ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale,dichiarando assorbito il secondo e il ricorso principale, e perl’effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corted’appello di Bologna in diversa composizione, per la decisione sulmerito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrenteprincipale, dell’intimata N.B. e del loro preteso genitore,C.V.[...]Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14gennaio 2025.La PresidenteLina RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fano CRISCI, ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoricome in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]MONTI e Stefano CRISCI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suoprocuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] COLAIANNI, domiciliata“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del propriodifensore come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati- controricorrente e ricorrente incidentale -Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025e contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]U.P. , Z.O. ,- intimate -Avverso la sentenza n. 3136/2021 della Corte d’appello diBologna, depositata in data 22/12/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. X.Z. nella dichiarata qualità di erede di I.N.ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenzan. 3136/21, del 22 dicembre 2021, della Corte d’appello diBologna, che – in accoglimento solo parziale del gravame dallostesso esperito avverso la sentenza n. 20056/16, del 21 giugno2016, del Tribunale di Bologna (respingendo, invece, l’appelloincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volto adaccertare il difetto della suddetta qualità in capo all’odiernoricorrente) – ha così provveduto.Essa, innanzitutto, ha ritenuto operante la presunzione di pariresponsabilità, dell’odierno ricorrente e di U.P. ,nella causazione del sinistro stradale del 22 maggio 2002, aseguito del quale il primo ebbe a riportare delle macrolesioni, inrelazione alle quali il medesimo X.Z. quale asserito erededel padre C.V. , ha fatto valere la pretesa risarcitoria già azionatadal proprio genitore per lesione del rapporto parentale. Su talepresupposto, inoltre, il giudice d’appello ha liquidato, in favoredell’allora appellante, l’importo di € 20.000,00, a titolo dirisarcimento del danno non patrimoniale.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averincardinato – prima dell’instaurazione del presente giudizio, nelOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025quale, come detto, ha agito “iure hereditatis”, per conseguire ilristoro del danno da lesione del rapporto parentale patito dalproprio preteso genitore – una diversa controversia risarcitoria,in relazione ai danni subiti, in proprio, sempre in ragione delsinistro stradale di cui è stato vittima, consistito nella collisionetra l’autovettura guidata dalla U.P. e la bicicletta dalmedesimo condotta. Conclusasi tale controversia con unatransazione stragiudiziale (in forza della quale X.Z.conseguiva il pagamento di € 360.000.000, senza alcun addebitodi responsabilità concorsuale), il giudizio promosso dal pretesopadre, I.N. si interrompeva – senza essere riassunto daalcuno – con il decesso dell’attore.Solo in seguito, X.V. e N.B. – sul presupposto diessere gli eredi del defunto genitore Y.N. – agivano, neiconfronti della U.P. e della sua assicuratrice per la “RCA”,società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), per farvalere il danno, subito dal supposto “de cuius”, in ragione dellalesione del rapporto parentale.Il primo grado di giudizio – nel quale si costituiva la solasocietà [OSCURATO:PERSONA] – si concludeva con la declaratoriadi difetto di legittimazione di N.B. e con il rigetto delladomanda risarcitoria di X.Z. essendosi ritenuto “nonsufficientemente provato” il danno patito dal defunto genitore.Esperito gravame, in via di principalità, soltanto dall’odiernoricorrente (e non pure dalla sorella N.B. ), nonché in viaincidentale condizionata da [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appelloaccoglieva parzialmente il primo, nei termini già sopra meglioillustrati, respingendo il secondo.3. Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorsoper cassazione X.Z. sulla base – come detto – di tremotivi.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/20253.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2054 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., “per avere la Corte territoriale attestato la responsabilitàconcorsuale e paritaria di X.Z. nella causazione delsinistro stradale oggetto di causa, per incongruità degliargomenti, per omesso esame di un fatto decisivo connesso allanon contestazione della responsabilità del sinistro”, oltre che peraver “ritenuto come prova della corresponsabilità il verbale dellaPolizia Municipale e per aver fatto scorretta applicazione deiprincipi in ordine alla valutazione delle prove documentali edorali”.Il ricorrente assume di aver “sempre ascritto l’esclusivaresponsabilità del sinistro alla condotta di guida di U.P.[...] , la quale nell’effettuare una svolta a sinistra all’incrocioregolato da semaforo – rosso, come dichiarato dal teste Y.I –dopo aver rallentato tanto da convincere X.Z. che glistesse riservando di proseguire la sua marcia, ometteva di darela precedenza allo stesso, urtandolo violentemente”.Orbene, con il presente motivo viene dedotto, innanzitutto,che la convenuta società assicuratrice “non ha mai espressamentee specificamente contestato la circostanza dell’esclusivaresponsabilità della U.P. ”, da ritenersi, pertanto, provata, anorma dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ.Difatti, anche a ritenere che la dinamica del sinistro non siastata esattamente chiarita (ma così non è, assume il ricorrente),la non contestazione della stessa comporterebbe l’esonero, perl’attore, dalla necessità di provarla.Ciò nonostante, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere laconcorrente (e paritaria) responsabilità di esso X.Z. nellacausazione del sinistro. Esito al quale è pervenuta sul dupliceOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025presupposto che non risultava “adeguatamente chiarito” se l’autocondotta dalla U.P. si fosse mossa con la luce semaforicarossa oppure verde, e che, in ogni caso, sussisteva “un profilo dicolpa” nella condotta dello stesso X.Z. perché l’automobilistaavrebbe avuto “ragione di ritenere, vista la segnaletica stradale”– la quale imponeva all’odierno ricorrente di svoltare a destra enon di procedere diritto, così immettendosi nella corsia riservatasoltanto agli autobus – “che il ciclista non procedesse diritto”.Tanto premesso, il ricorrente sottolinea che l’art. 2054,comma 1, cod. civ. prevede una presunzione di responsabilità acarico del conducente del veicolo, salvo che non provi di aver fattotutto il possibile per evitare il danno. Orbene, tale prova puòessere raggiunta anche indirettamente, “ad esempio” – osservasempre il ricorrente – “attraverso la dimostrazione che il sinistrosi sia verificato a causa di un comportamento altrui o un eventoesterno imprevedibile ed inevitabile”.Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non avrebbe assoltotale onere probatorio, né in sua assenza, prosegue il ricorrente,“può supplire il Giudice, mediante il ricorso ad astratteconsiderazioni svincolate da qualsivoglia concreto e specificorichiamo alle circostanze del sinistro”. Infatti, il ragionamentosvolto nella sentenza impugnata difetterebbe della “necessariaintegrazione argomentativa e la motivazione in essa contenuta hacarattere apodittico, e dunque gravemente illogico”, donde laviolazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e,conseguentemente, degli artt. 1227, 2054 e 2700 cod. civ.,essendo, in ogni caso, il risultato di “un procedimento deduttivomanifestamente implausibile nel percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze”.In particolare, il giudice d’appello avrebbe dovuto dare“prevalenza alle dichiarazioni spontanee delle persone”, raccolteOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025nell’immediatezza dei fatti, “rispetto alla «libera interpretazione»”delle risultanze istruttorie. E ciò perché la U.P. ebbe adichiarare – agli agenti della polizia municipale accorsi sul luogodel sinistro – di non essere “in grado di ricordare il colore delsemaforo” al momento della sua svolta a sinistra, soggiungendo,inoltre, di non aver “visto assolutamente la bicicletta”, mentre ilteste Y.I , per parte propria, ha affermato, quanto alla luce delsemaforo, di aver “visto che era rosso per le auto”.In definitiva, la conclusione della Corte felsinea sarebbeunicamente fondata sulla suggestiva ed errata convinzione, privadi alcun concreto riscontro, che la U.P. “aveva ragione diritenere, vista la segnaletica stradale, che il ciclista nonprocedesse dritto”.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054,comma 2, cod. civ. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale dettato una motivazionetotalmente illogica, apodittica e, in estrema sintesi,sostanzialmente apparente a fondamento dell’attribuzione di unruolo (con)causale alla condotta stradale di X.Z. nellacausazione del sinistro dedotto in giudizio e dunque per avereritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità deiconducenti ex art. 2054, comma 2, cod. civ., accertando ilconcorso di colpa nella misura del 50%.Premette il ricorrente che la presunzione di pariresponsabilità, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., “hafunzione meramente sussidiaria, operando esclusivamente nelcaso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare inmodo concreto in quale misura la condotta dei due conducentiabbia cagionato l’evento dannoso”.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Nondimeno, la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibileper evitare il danno – idonea a superare tale presunzione –potrebbe risultare anche indirettamente, e cioè tramitel’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’eventodannoso con il comportamento dell’altro conducente. Ciò è quantosi sarebbe verificato nell’ipotesi che occupa, visto che – comericonosce lo stesso giudice d’appello – “la U.P. non si eraaffatto accorta del ciclista” e il teste Y.I ha riferito che la lucesemaforica era rossa, in direzione centro città, ovvero quellapercorsa dall’automobilista. Nel caso di specie, infatti, “nonsussisteva alcun elemento” – osserva il ricorrente – “che potesseobiettivamente far ritenere non accertata l’assenza di ognipossibile addebito a carco del ciclista”, mentre, per contro, risultaaccertata la consumazione, da parte della conducentel’autovettura, “di ben due, gravi, infrazioni stradali”, e cioè “ilpassaggio con luce semaforica rossa e la mancata concessionedella precedenza alla bicicletta”.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod.civ. e degli artt. 2 e 3 Cost., “avendo la Corte territoriale in meritoal «quantum» liquidato, in via puramente equitativa, il danno dalesione del rapporto parentale subito dal genitore”, nonchédell’art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 156 cod.proc. civ., “per avere la Corte territoriale liquidato il danno dalesione del rapporto parentale senza alcun ancoraggio a parametriobiettivi, da cui il carattere arbitrario della decisione”, nonessendo “dato comprendere da dove siano emersi i valorimonetari indicati”.Premette il ricorrente che il danno da lesione del rapportoparentale va identificato “nella duplice dimensione del c.d. dannomorale ossia della sofferenza puramente interiore patita per laOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025perdita affettiva riscontrabile sul piano dell’afflizione e dellacompromissione dell’ordinario equilibrio emotivo (senza tuttaviaalcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamentomedico-legale)”, nonché, “sotto altro profilo, del dannorappresentato dalla modificazione delle attività della vitaquotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali inconseguenza di tale perdita affettiva”.Nella specie, “negato in entrambi i gradi di giudizio il diritto alrisarcimento del danno biologico subito da I.N.(necessariamente da intendere come danno alla salute dellostesso, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisicaconseguente al sinistro occorso al figlio), la Corte avrebbe potutoprocedere ad una congrua personalizzazione del danno da lesionedel rapporto parentale”, in assenza della quale essa – secondo ilricorrente – sarebbe, pertanto, incorsa in “un irriducibile difettomotivazionale”.In particolare, la censura del ricorrente si appunta sulla“mancanza di un passaggio logico fra le circostanze evidenziate egli importi identificati”, rimarcando che, nella specie, quanto“resta privo di motivazione, e che rende quindi apparente quellaresa nel provvedimento, è il perché di quei determinati importi,poste in premessa le circostanze evidenziate”.Nel muovere dall’assunto che nella liquidazione del danno nonpatrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dallalegge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondatasu criteri obiettivi, dovendosi preferire l’uniformità assicurata dalc.d. “sistema tabellare” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio2017, n. 12470), il ricorrente evidenzia di aver richiesto – comegià il suo preteso padre I.N. nel giudizio estintosi con lamorte del medesimo – l’applicazione delle tabelle milanesi del2009, allora vigenti. Evidenzia, altresì, “come la Corte territoriale,nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale,Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025abbia ritenuto sì significativo il criterio della convivenza edell’intensità dell’invalidità, ma risulti tacere circa la giovane etàdella persona offesa (42 anni) e sul dolore arrecato al fragilepadre, già da poco vedovo, “sicché l’ammontare liquidato èpalesemente non congruo rispetto al caso concreto, perchéirragionevole e sproporzionato per difetto in relazione a quelloprevisto dal sistema tabellare”.D’altra parte, si rammenta pure come questa Corte abbiapuntualizzato che “al fine di garantire non solo un’adeguatavalutazione delle circostanze del caso concreto, ma anchel’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perditadel rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabellabasata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione delcriterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto daiprecedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fattorilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età dellavittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità diapplicare sull’importo finale dei correttivi in ragione dellaparticolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del casonon imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazionedel danno senza fare ricorso a tale tabella”.Rispondenti, in particolare, a tale modello sono state ritenutele tabelle romane, giacché esse – sottolinea il ricorrente –prevedono, “ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel2009”, per tale tipo di danno non patrimoniale, nell’ottica di unamaggiore personalizzazione, “un sistema a punti basato sullasua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio peruna somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ognipunto”.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Ciò premesso, posto che la tabella romana quantifica il valoredi ogni punto, per l’anno 2019, in € 6.000,00, nel caso che quioccupa i “parametri da prendere in considerazione per il calcolodel risarcimento sono rappresentati:A) dalla relazione di parentela con il danneggiato – Il genitoreha 20 punti;B) dal coefficiente relativo al numero dei familiari – Unicofamiliare ha 1 punto;C) dall’età del danneggiato – 42 anni conducono a 6 punti nelcaso di specie;D) dall’età del soggetto da risarcire – 75 anni di età conduconoa 2 punti nel caso di specie”.Di talché, “tale operazione matematica condurrebbe” – nelpresente caso – “al seguente risultato: 29 punti x 6.000,00 valoreunitario x 45% invalidità = 78.300,00”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o,comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sullabase di due motivi.4.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto(error in iudicando) ed in particolare dell’art. 2697 cod. civ.”, per“mancata prova della qualifica di figlio ed unico erede del de cuiusin capo a X.Z. .Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’appelloincidentale condizionato, con il quale era stata censurata ladecisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettatol’eccezione preliminare – rilevabile anche d’ufficio – di mancanzadi prova circa il fatto che l’odierno ricorrente X.Z. “siadavvero figlio ed unico erede del defunto I.N. , eccezioneOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025formulata da [OSCURATO:PERSONA] sin dalla costituzione nel primo grado digiudizio.Si assume, infatti, che la Corte di merito, “con unamotivazione del tutto errata e contraddittoria”, è “giunta adaccertare la sussistenza della legittimazione attiva dell’odiernoricorrente, basando il proprio convincimento su semplici«convinzioni» prive di alcun supporto probatorio sia in fatto chein diritto”, giacché “i numerosi certificati di stato di famiglia”,richiamati nella motivazione, sono rappresentati “esclusivamenteda certificati di residenza e di stato di famiglia anagrafica”, i quali“indicano le persone che risiedono insieme in un certo indirizzo”,senza però nulla riferire “se e quale rapporto di parentelaintercorra tra tali persone”.Per contro, il rapporto di paternità “avrebbe invece potuto (edovuto) facilmente essere provato con la produzione di unestratto per riassunto del certificato di nascita con indicazionedella paternità, come previsto dall’art. 3 del d.P.R. 2 maggio1957, n. 432”.In ogni caso, sostiene la ricorrente incidentale, “anche qualorasi ritenesse provato il rapporto di filiazione – la cui sussistenza inquesta sede viene nuovamente del tutto contestata – l’istanteavrebbe dovuto provare anche la sua qualità di unico erede, fattocostitutivo della domanda, senza la cui prova, in realtà, nonsussiste alcuna legittimazione a richiedere iure hereditatis l’interodiritto di credito spettante al de cuius come in questa sedepreteso”.La sentenza, inoltre, sarebbe “contraddittoria”, e ciò “inquanto il primo grado di giudizio è stato iniziato anche dall’altrapresunta figlia (ed erede soprattutto) del signor X.Z. signoraN.B. , la cui legittimazione ad agire è stata, invece,esclusa.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/20254.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme didiritto (error in iudicando) ed in particolare degli artt. 1223, 1226,2059 e 2697 cod. civ.”, per “errato riconoscimento dellasussistenza del danno non patrimoniale da lesione del rapportoparentale”.Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisatol’esistenza del danno da lesione del rapporto parentale sulpresupposto che I.N. convivesse, “al momentodell’incidente, con il figlio”, e ovviamente si giovasse “del rapportocon questi, che sul piano pratico lo aiutava nei compiti della vitaquotidiana più faticosi, gli consentiva di avere una vita più attivadi quella che avrebbe potuto svolgere in autonomia, e costituivamotivo di serenità, nel momento in cui l’età lo rendeva piùfragile”, sottolineando trattarsi di “normali aspetti di una vitafamiliare condivisa, come avevano padre e figlio, che possonoritenersi acquisiti presuntivamente”.Assume, tuttavia, la ricorrente incidentale che nellafattispecie, in realtà, “non è stata formulata alcuna allegazioneidonea ad avvalorare la sussistenza di un profondo legame dicomunanza di vita ed affetti con il danneggiato, che sarebbevenuto meno a seguito del sinistro per cui è giudizio”.Viene, inoltre, dedotto che “ X.Z. a seguito del sinistroper cui è causa, ha subito delle lesioni e delle limitazioni (cicatrici,mobilizzazione del collo ridotta di un 1/3) e dei disturbi alle mani,che attenevano sostanzialmente alla «alterazione della sensibilitàtattile e termica»” e che, per parte propria, X.Z. “èsempre stato pienamente autonomo in ogni atto del viverequotidiano, tanto da escludere che in siffatta situazione potessevenir meno od essere alterata la relazione affettiva e dicomunanza di vita ed affetti” tra padre e figlio.Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Su tali basi, dunque, si osserva che l’orientamento di questaCorte – che pure ha riconosciuto la legittimazione dei congiuntidel c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del dannonon patrimoniale”, inteso come danno morale – ha, però,precisato che occorre “di volta in volta verificare in che cosa illegame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subitadalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino acomprometterne lo svolgimento”.5. Sono rimaste solo intimate U.P. e N.B.[...]6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.7. Il ricorrente principale ha presentato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9. Reputa questo Collegio di dover esaminare, con priorità, ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del caratterepregiudiziale della questione oggetto del suo primo motivo.9.1. Invero, l’odierna ricorrente incidentale – giàintegralmente vittoriosa, all’esito del primo grado di giudizio – havisto, in appello, non solo parzialmente accogliere, in riforma delladecisione del Tribunale, la domanda risarcitoria proposta nei suoiconfronti da X.Z. ma pure respingere il gravame, da essaOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025esperito in via incidentale condizionata, con cui si era eccepito ildifetto di legittimazione attiva in capo ad esso.Essendo, dunque, intervenuta una decisione espressa su taleeccezione, qui messa in discussione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoincidentale non condizionato, l’esame della stessa va condotto conpriorità (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 31 ottobre 2024, n. 23271, Rv.633364-01, nonché, “a contrario”, tra le più recenti, Cass. Sez.3, ord. 25 settembre 2024, n. 25694, Rv. 672453-01).9.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.9.1.1. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato ilprincipio secondo cui, “in tema di legitimatio ad causam, colui chepromuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asseritaqualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolaredel diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deveallegare la propria legittimazione per essere subentrato nellamedesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, inottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., del decessodella parte originaria e della sua qualità di erede, perchéaltrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto diagire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concernela delazione dell’eredità, tale onere – che non è assolto con laproduzione della denuncia di successione – è idoneamenteadempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai qualiè dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con ilde cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ess. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. ord. 11 agosto2021, n. 22730, Rv. 662065-01; sulla necessità che “il rapportodi parentela con il «de cuius», quale titolo che, a norma dell’art.565 cod. civ., conferisce la qualità di erede”, sia “provato tramitegli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o sianoOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova deifatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o ilmatrimonio – essere data con ogni mezzo”, si vedano pure Cass.Sez. 2, sent. 12 luglio 2024, n. 19254, Rv. 671727-01; Cass. Sez.2, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192, Rv. 659330-01; Cass. Sez. 2,sent. 29 marzo 2006, n. 7276, Rv. 587734-01; Cass. Sez. 2, sent.4 maggio 1999, n. 4414, Rv. 525973-01).Alla stregua di tale principio, pertanto, non può affattoritenersi – come invece reputa la sentenza impugnata –“superflua la produzione degli atti dello stato civile a supportodella prova della qualità di erede, atteso che l’azione proposta perfar valere un credito del de cuius, costituisce tacita accettazionedell’eredità”, dal momento che, rispetto alla provadell’accettazione dell’eredità, preliminare era quella della provadella qualità di erede, in quanto figlio.In altri termini, l’errore commesso dalla Corte territoriale èconsistito nel ritenere che la dimostrazione dello “status” di figlio– che doveva precedere quella della qualità di erede, araggiungere la quale è certamente idonea l’accettazione tacitadell’eredità, anche mediante l’esercizio dell’azione giudiziariavolta a far valere i diritti del dante causa (cfr., tra le più recenti,Cass. Sez. 2, ord. 19 marzo 2018, n. 6745, Rv. 647819-01,pronuncia che, non casualmente, concerne una fattispecie in cuinon era, però, in contestazione la qualità di figlio) – potesse dirsiraggiunta, fuori dei casi in cui gli atti dello stato civile manchino,mediante presunzioni, e non con estratti di atti dello stato civile.Difatti, nella specie, non può attribuirsi rilievo ai “numerosicertificati di stato di famiglia da cui” – secondo quanto si legge insentenza – “si trae la costante convivenza di I.N. e X.Z.all’interno dello stesso nucleo familiare, seppure spostatosi inluoghi di residenza diversi, nel tempo”. Infatti, se è vero che – anorma dell’art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – il certificatoOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025di stato di famiglia attesa l’esistenza di una famiglia anagrafica(«un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unionecivile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune»), esso,nel caso di specie, avrebbe potuto costituire prova dello “status”di figlio solo ove avesse certificato, unitamente al dato dellacoabitazione, anche il rapporto di paternità/filiazione che legavaI.N. e X.Z. (cfr., a pag. 9 della motivazione, Cass. Sez.3, ord. 26 giugno 2018, n. 16814, Rv. 649422-01).Parimenti, sebbene per ragioni diverse, neppure potrebbedarsi rilievo – come sostenuto da X.Z. nella propriamemoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. – né a pretesicomportamenti di “non contestazione” del rapporto di filiazione,perché posti in essere nell’ambito non del presente giudizio, madi altri contenziosi (in un caso, peraltro, neppure tra le stesseparti), né alla deposizione testimoniale – resa in taluna di talidiverse sedi processuali – da Y.N.Difatti, quanto ai primi, deve qui ribadirsi che la “noncontestazione” ha l’effetto di dispensare la parte – che quel fattonon contestato abbia allegato – dalla necessità di provarlo solonell’ambito del giudizio in cui tale comportamento sia statoassunto, atteso che il principio di non contestazione operaesclusivamente all’interno di esso, giacché trova fondamento nelfenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione eprova dei fatti che integrano il “thema decidendum” di quellospecifico giudizio (si veda, in tal senso, Cass. Sez. Lav., ord. 1°febbraio 2021, n. 2174, Rv. 660331-01).Quanto, invece, alla deposizione testimoniale “aliunde” resada I.N. se è innegabile che il giudice di merito puòutilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le proveraccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti,delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciataOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025costituisce documentazione (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20gennaio 2015, n. 840, Rv. 633913-01), deve sottolinearsi che,nel caso di specie, ciò non risulta avvenuto, sicché giammaiquesta Corte potrebbe fare riferimento ad una risultanzaprobatoria alla quale la sentenza impugnata non ha intesoriferirsi.Infine, in merito alla pretesa tardività dell’eccezione sollevatada [OSCURATO:PERSONA], giacché – secondo quanto assume il X.Z. semprenella propria memoria – essa sarebbe stata proposta in primogrado “allorquando erano già spirati i termini per le memorie exart. 183, comma 6, cod. proc. civ.”, deve rilevarsi che taleeccezione, giacché relativa a “materia attinente alcontraddittorio”, nonché mirando “a prevenire una sentenza«inutiliter data», comporta una “verifica, anche d’ufficio, in ognistato e grado del processo”, col “solo limite” – qui insussistente –“della formazione del giudicato interno” (cfr. Cass. Sez. Un., sent.9 febbraio 2012, n. 1912, Rv. 620484-01; Cass. Sez. Lav., sent.8 agosto 2012, n. 14243, Rv. 623528- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 6dicembre 2018, n. 31574, Rv. 651972- 01; Cass. Sez. 5, sent. 24dicembre 2020, n. 29505, Rv. 660293-01).10. L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentalecomporta l’assorbimento del secondo, nonché del ricorsoprincipale.La sentenza impugnata, dunque, va cassata in relazione, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione,essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – preclusi inquesta sede – in merito all’impossibilità di produrre gli atti dellostato civile.Pertanto, nell’assumere la decisione nel merito, e provvederealla conseguente regolazione delle spese processuali (anche dellaOscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025presente sede di legittimità), il giudice del rinvio si atterrà alseguente principio di diritto:“Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria chesarebbe stata azionabile dal proprio genitore defunto può provarel’avvenuta accettazione tacita dell’eredità anche mediantel’esercizio dell’azione giudiziaria volta a far valere i dirittispettante al proprio dante causa, ma a condizione che sia statoprovato – o risulti incontestato in quel giudizio – il suo status difiglio”.11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente principale, dell’intimata N.B. e del loro pretesogenitore I.N. ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale,dichiarando assorbito il secondo e il ricorso principale, e perl’effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corted’appello di Bologna in diversa composizione, per la decisione sulmerito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrenteprincipale, dell’intimata N.B. e del loro preteso genitore,C.V.[...]Oscuramento disposto Numero registro generale 17057/2022Numero sezionale 154/2025Numero di raccolta generale 16594/2025Data pubblicazione 20/06/2025Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14gennaio 2025.La PresidenteLina RUBINO