CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per il reato di furto pluriaggravato, riducendo però l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l'omessa disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/