CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento limitatamente alla quantificazione dell'importo confiscabile, da rideterminarsi nei limiti dell'imposta evasa. Inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva confermata la condanna per il reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000 per quanto concerne la dichiarazione dell'IVA J4k, per l'anno 2011, di importo pari a 180.2038 euro, eKassolto limitatamente all'omessa denuncia Ires pari a euro 87.956, relativa alla medesima annualità, posto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva optato per il regime di tassazione "per trasparenza", in forza del quale il reddito della società è tassato direttamente a ciascun socio. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata computazione delle componenti negative di reddito, comprovate da documentazione contabile, il cui importo avrebbe inciso sull'ammontare dell'imposta evasa e sul superamento della soglia di punibilità. 1.2. Con un secondo motivo deduce assenza dell'elemento soggettivo del dolo generico. 1.3. Con un terza doglianza lamenta l'omessa rideterminazione della somma da sottoporre a confisca, in quanto il giudice di merito non ne ha disposto la riduzione dell'ammontare complessivo in relazione all'assoluzione per l'omessa denuncia Ires per l'annualità 2011. Rappresenta che nel corso delle indagini è stato disposto il sequestro per complessivi euro 269.994, di cui 182.083 per Iva e 87.956 per Ires. Tuttavia la Corte di appello, nell'assolvere l'imputato per l'omessa dichiarazione Ires e nel rideterminare l'imposta Iva, non corrisposta in euro 74.846 non ha sottratto dall'ammontare complessivo. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente alla quantificazione dell'importo confiscabile da rideterminarsi nei limiti dell'imposta evasa. Inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto concerne censure riproduttive di doglianze già disattese dal giudice d'appello, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame L'Lf tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che gli operanti hanno provveduto ad un'analitica ricostruzione dei ricavi derivanti dalle vendite per l'anno 2011, considerando anche le componenti negative di reddito rilevanti ai fini Iva, in quanto hanno riscontrato costi afferenti ad acquisti di beni o servizi documentati, sebbene non registrati, per un ammontare complessivo di euro 510.438, nè risultando documentata la tesi difensiva secondo cui erano stati caricati anche i ricavi di un'altra società, tale [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice d'appello ha inoltre affermato che, anche volendo ipotizzare come condivisibile quanto eccepito dalla difesa, in ordine ai conteggi dell'Iva a credito (di euro 107.192), l'importo totale di imposta evasa, derivante dalla differenza tra l'ammontare dell'Iva a debito e di quella a credito, sarebbe comunque superiore alla soglia di rilevanza penale, pari a euro 50.000. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quaptp dedotto per la prima volta (*o,- 'Amo la in sede di legittimità. Secondo quanto si evince dallà-Vmotivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art 606, comma 3, cod.proc.pen. 1.3. E' fondata la terza doglianza. La Corte di appello ha assolto l'imputato limitatamente all'omessa denuncia Ires per il 2011, posto che la società aveva optato per un regime di trasparenza fiscale in forza del quale il reddito della società è tassato direttamente nei confronti di ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale. La Corte ha pertanto rideterminato la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze dell'esito assolutorio in ordine alla statuizione della confisca, omettendo di decurtare l'ammontare dell'Ires che nel capo di imputazione era indicata come evasa e che avrebbe invece dovuto essere detratto dall'importo oggetto della misura ablatoria, in forza della sentenza di assoluzione. 3. Si impone quindi l'annullamento del provvedimento in disamina limitatamente all'ammontare della disposta confisca, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di L'Aquila. Il ricorso è inammissibile nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ammontare della disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di L'Aquila. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità. Così deciso all'udienza del 21