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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ritenuto che la condotta dei pubblici ufficiali, per come accertata, risultasse del tutto legittima, dal momento che la richiesta di sottoporre il ricorrente alla prova dell'etilometro discendeva dall'apparente stato di ebbrezza alcolica dello stesso; Considerato che il secondo motivo, afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che risulta coerente, logica - e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce della gravità della condotta in ragione della pluralità delle persone offese e della aggressività delle minacce proferite dal ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ritenuto che la condotta dei pubblici ufficiali, per come accertata, risultasse del tutto legittima, dal momento che la richiesta di sottoporre il ricorrente alla prova dell'etilometro discendeva dall'apparente stato di ebbrezza alcolica dello stesso; Considerato che il secondo motivo, afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che risulta coerente, logica - e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce della gravità della condotta in ragione della pluralità delle persone offese e della aggressività delle minacce proferite dal ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris