CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23793/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore ANTONIOCOSTANTINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20/12/2025, il Tribunale di Avellino ha dichiaratoXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per avere inquattro occasioni, per petulanza e biasimevole motivo, molestato lungo lapubblica via XXXXXXXXXXXXXX invitandolo ad avere rapporti sessuali con lui; e,concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro344,00 di ammenda, nonché al risarcimento del danno e alla rifusione dellespese processuali alla parte civile costituita.Il Tribunale ha ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni della personaoffesa che riferito i fatti, mentre ha considerato inattendibili le dichiarazioni adiscolpa dell’imputato e del tutto generiche o poco credibili quelle dei testi delladifesa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXe con un unico motivo ha lamentato l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedella legge penale, la mancata assunzione di prova decisiva, la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, l’erronea valutazionedelle risultanze probatorie a sostegno dei motivi della decisione, il difetto dimotivazione e l’erronea dosimetria della pena.Il Tribunale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesanonostante fossero emersi durante l’istruttoria diversi elementi di segnocontrario, che non erano stati presi in alcun modo in considerazione.La persona offesa, costituita parte civile, aveva reso in dibattimentodichiarazioni difformi sull’esposizione dei fatti rispetto a quelle contenute nellaquerela e nel verbale di sommarie informazioni; in particolare durante le indaginiaveva dichiarato di avere avuto rapporti di buon vicinato con l’imputato, mentrein dibattimento aveva affermato di non conoscerlo per poi correggere il tiro dopola contestazione della difesa, sostenendo di scambiare con lui qualche saluto daquando dieci anni prima il XXXXXX era andato a vivere vicino casa sua.Il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni della sorella dellapersona offesa, che in un primo tempo aveva dichiarato che il fratello non eramai stato infastidito da nessuno, mentre poi è emerso che egli aveva giàdenunciato per gli stessi fatti anche un ragazzo rumeno che abitava nella stessazona.I giudizi di attendibilità della persona offesa e di inattendibilità delledichiarazioni dei testi della difesa erano ancorati a giudizi meramente soggettivie avevano anche ignorato i concreti motivi di astio tra le famiglie che potevanoanimare le dichiarazioni accusatorie di XXXXXXX.Inattendibile poi doveva considerarsi il racconto dell’avvicinamento in autonei pressi della BPER di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, visto che le parti coinvoltevivono in un paese e in un luogo ben lontano, sicchè un tale incontro sarebbestato assai improbabile; peraltro, le modalità riferite (l’avvicinamento con l’autoin un contesto di traffico) erano del tutto implausibile.Infine, la difesa sosteneva che episodi di mera vicinanza in luoghi pubblicinon potevano di per sé integrare i requisiti degli atti volontari e consapevoli dimolestia.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con un unico motivo vengono consecutivamente proposte doglianze eargomenti, che richiamano genericamente vizi di inosservanza della leggepenale, omessa acquisizione di prova decisiva, vizi di motivazione, valutazioneerronee delle prove acquisite e, infine, del tutto assertivamente e senza alcunaggancio a specifici passaggi testuali del provvedimento impugnato, errori nelladosimetria della pena. Con essi, tuttavia, si investono in via esclusiva questionidi merito insindacabili in sede di legittimità.2.1. Si afferma che non sarebbe stato svolto un corretto esame delledichiarazioni rese dalla persona offesa, segnalando profili di contraddizione tral’esposizione dei fatti contenuti nella querela e la ricostruzione fornita in sede diescussione dibattimentale; e ci si lamenta che questa contraddizione non abbiaindotto il giudice a dubitare della sua genuinità.Tuttavia non si evidenziano specifiche fratture logiche nella complessivavalutazione della testimonianza resa in dibattimento (unico atto probatorioutilizzabile ai fini della dimostrazione dei fatti, essendo invece correttamenteutilizzata la querela ai fini della contestazione), valutazione che il giudice hasvolto ricavando indici di genuinità proprio dalle incertezze, dalla ritrosia edell’imbarazzo emersi durante l’escussione e ritenendo che tutta la ricostruzione,al di là di qualsivoglia smagliatura, fosse scevra da condizionamenti ritorsivi o dimera vendetta.Non si tratta, come assume la difesa con argomenti critici di mera protesta,di una motivazione arbitraria, basata su una sensazione del giudice inerente allostato emotivo del testimone – parte civile, ma al doveroso resoconto dell’attivitàistruttoria che non si limita all’esame trascrittivo delle parole pronunciate daldichiarante in udienza ma che ricomprende il complessivo racconto del fattoprocessuale costituito dall’escussione, rispetto al quale rilevano toni, contegni,2.2. Il Tribunale ha fornito un logico apprezzamento del suo complessivocomportamento dall’epoca in cui si sarebbero verificati i fatti e lungo tutte letappe del procedimento, sottolineando che la querela era stata presentata doposvariati episodi ripetutisi nell’ampio arco temporale di quattordici mesi e solodopo essersi confidato con la madre che ne aveva rilevato lo stato di disagio.In questa valutazione, anziché concentrarsi sui singoli dettagli, comesecondo la difesa avrebbe dovuto fare, il Tribunale ha tenuto conto delledichiarazioni della madre e della sorella dell’imputato, sottolineando chequest’ultima non viveva più con i genitori da tre anni, circostanza che rendeirrilevante il dato, segnalato dalla difesa, dell’avere costei escluso che il fratellofosse stato infastidito da altre persone (mentre risulta un altro episodio ad operadi soggetto rumeno), perché poteva anche non esserne venuta a conoscenza.Il giudice di merito ha poi svolto una complessiva valutazione delledichiarazioni dell’imputato, comparandole con gli elementi derivanti dai testidell’accusa e con quelli addotti dalla difesa, senza omettere di valutare ledichiarazioni provenienti dalla famiglia della persona offesa che non hannonascosto i pregressi cattivi rapporti con l’imputato, semplicemente acuitisi aseguito delle pressanti molestie da lui perpetrate su XXXXXXXXXXXXXX.E’ noto che «l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto,non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenzaimpugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit",ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale cherisulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01); e il ricorso formula critichemeramente controvalutative sulle asserite contraddizioni del dichiarante, mentrenon evidenzia specifiche contraddizioni della motivazione o fallacie valutative.2.3. A fronte delle censure che mirano, quindi, ad una rivalutazione deimedesimi elementi già valutati dal Tribunale, occorre ricordare che «in tema digiudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale averificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune econ i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenzelo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione deifatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023,Rezzuto, Rv. 285504 - 01).E’ stato chiarito, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento».Sicchè «al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo dellamotivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perchéritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa» (Sez. 2,n. 25016 del 30/06/2022, n.m.).Non è quindi compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoliindizi, e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente,sia preferibile a quella seguita dal giudice di merito: il provvedimento impugnatocontiene una motivazione congrua e completa, avendo il giudice esaminato talielementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, edavendo egli raggiunto, all'esito di tale valutazione, una conclusione nonmanifestamente illogica quanto alla sussistenza di una prova che impone lacondanna dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio».E difatti «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predettivizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicatinei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)». (Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01)2.4. Inammissibili sono anche gli argomenti che tendono ad affermarel’inconfigurabilità dell’art. 660 cod. pen. nella vicenda in esame, perché al più sipotrebbe ravvisare un fenomeno di “catcalling”, che non è previsto dalla leggecome reato, perché mancherebbe nel comportamento attribuito all’imputato lacomponente dell’intimidazione o della volontà di interferenza e perché in almenoun’occasione la persona offesa si era avvicinata spontaneamente all’imputato,mostrando così che non vi era alcun connotato di timore o di fastidio in questiincontri.Questa prospettazione è manifestamente infondata sia in fatto sia in diritto enon si confronta con le caratteristiche della fattispecie contestata e con leemergenze probatorie.Va innanzitutto escluso che la descrizione della condotta di cui all’art. 660cod. pen. richieda la reiterazione delle condotte e il connotato intimidatorio dellestesse.Infatti, l’illecito «non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindiperfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effettiindicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma,incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione dellecondotte a creare disturbo ovvero molestia» (Sez. 1, n. 12703 del 17/01/2025,P., Rv. 287787 – 01).Il requisito che deve accompagnarsi al comportamento molesto non è laminaccia essendo sufficiente quello della petulanza, ravvisabile in presenza di«un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua einopportuna nella altrui sfera di libertà (cfr. Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep.2018, Rv. 272397), tenuto con la consapevolezza di arrecare disturbo, senza cherilevi l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole odi esercitare un proprio diritto» (Sez. 1, n. 6975 del 12/12/2023, dep. 2024,n.m.).Nel caso in esame si contesta (ed è stato ritenuto fondato) l’altro elementoalternativo della fattispecie, quello del biasimevole motivo, che ricorrecertamente quando le reiterate invadenze sono volte ad ottenere prestazionisessuali, pur nella consapevolezza della ritrosia o dell’espressa indisponibilità dichi ne è destinatario. In questo senso si è affermato in giurisprudenza che«integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto adinstaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciòmanifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa,pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasivedell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vitadella persona offesa e lesione della sua sfera di libertà». (Sez. 5, n. 7993 del09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 01)2.5. La Corte rileva che, a seguito della valutazione degli elementi di prova,con il giudizio del quale si è sottolineata l’incensurabilità nel giudizio dicassazione, il Tribunale ha concluso che gli episodi si erano ripetuti nel temponell’arco di quattordici mesi, che avevano creato turbamenti nella persona offesa,già fragile perché sofferente a causa delle sue crisi epilettiche, e che erano statiaccompagnati da richieste insistenti e non gradite di prestazioni e almeno inun’occasione da un contegno minaccioso.Si rientra, pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 660 cod. pen., perché ai finidella sua configurabilità «la molestia è individuabile in ciò che alteradolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di unapersona, essendo irrilevante la sua durata, mentre il disturbo è integrato da unacondotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione dellepersone» (Sez. 1, n. 6759 del 03/02/2026, R., Rv. 289493 - 02).3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Per le vicende connesse alle condotte di reato, che possono incidere suldiritto alla riservatezza di terzi soggetti coinvolti, deve disporsi ai sensi dell’art.52 d.lgs.n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento debbanoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.