Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2023

Cassazione n. 34802/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16836/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte controricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma,il 10/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16836/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte controricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge. Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma,il 10/1
Decreto Cassazione n. 34802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris