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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46059/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità e non si confronta criticamente con la motivazione, esente da vizi logici e giuridici, con cui la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 2 sulle modalità aggressive e minacciose della condotta dell'imputato e sull'entità del danno cagionato al Ministero della Giustizia,nonché sui numerosi precedenti penali di cui risultava gravato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l'erronea applicazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appelloicon evidente interruzione della catena devolutiva,ed è pertanto inammissibile poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità e non si confronta criticamente con la motivazione, esente da vizi logici e giuridici, con cui la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 2 sulle modalità aggressive e minacciose della condotta dell'imputato e sull'entità del danno cagionato al Ministero della Giustizia,nonché sui numerosi precedenti penali di cui risultava gravato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l'erronea applicazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appelloicon evidente interruzione della catena devolutiva,ed è pertanto inammissibile poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46059/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris